Polizia Giudiziaria : Art. 385 cp Evasione

7 Dic

Polizia Giudiziaria : Art. 385 cp Evasione

E’ fuor di dubbio che delitto di evasione dagli arresti domiciliari, come univocamente discende dal dettato normativo ed affermato senza oscillazioni dalla giurisprudenza di legittimità, rientra nel novero dei reati istantanei, in quanto esso è integrato da qualsivoglia volontario ed arbitrario allontanamento dal luogo di restrizione domestica, che ne segna altresì il momento di consumazione, senza che abbia alcun rilievo, se non al diverso fine della modulazione del trattamento sanzionatorio, né la durata di detto allontanamento, né, per l’effetto, l’eventuale sussistenza di animus revertendi in capo al soggetto agente, al pari dei motivi che siano stati alla base del suo agire (cfr., per tutte, Sez. 6, sent. n. 14037 del 30.09.2014 – dep. 2015, Rv. 262968 e Sez. 7, ord. n. 8147 del 19.12.2013 – dep. 2014, Rv. 261462). Non è infrequente, nella disamina della giurisprudenza anzidetta, imbattersi nella definizione di “reato istantaneo con effetti permanenti” (cfr., da ultimo, Sez. 6, sent. n. 12664 del 09.03.2016, Rv. 266785). Tuttavia la predetta è unicamente una formula di carattere descrittivo, priva di concreta valenza definitoria della condotta tipizzata dalla norma incriminatrice – che delinea un reato qui unico atto perficitur – in quanto volta unicamente a porre l’accento sulla circostanza che la lesione del bene protetto, costituito dall’interesse dello Stato all’attuazione della propria pretesa punitiva, quale materializzatasi attraverso le decisioni dell’A.G., e, quindi, al mantenimento del regime di restrizione della libertà personale legalmente disposto, protrae le proprie conseguenze fino al ripristino della situazione quo ante, vale a dire con il rientro dell’evaso nel luogo dal quale non avrebbe dovuto allontanarsi: in tal modo viene meno, infatti, l’elusione del controllo da parte dell’autorità preposta alla vigilanza sul rispetto della misura custodiale, perciò senza alcuna incidenza sul momento della consumazione del reato, pacificamente già avvenuta – come sopra detto – al momento dell’allontanamento dal luogo di detenzione   Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.2055520555 del 13/05/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:20555PEN)2019, udienza del 06/03/2019, Presidente PETITTI STEFANO  Relatore TRONCI ANDREA 

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