Polizia Giudiziaria: Art. 61 n. 2, 479 c.p. Falso ideologico per  relazione servizio con parziale rappresentazione dei fatti

16 Lug

Polizia Giudiziaria: Art. 61 n. 2, 479 c.p. Falso ideologico per  relazione servizio con parziale rappresentazione dei fatti

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che in una relazione di servizio fornisca una parziale rappresentazione dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione, in quanto tale relazione costituisce atto pubblico e, ai fini dell’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà dell’immutatio veri, mentre non è richiesto l’animus nocendí né l’animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste sia quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere, sia quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno (Sez. 5, n. 17929 del 20/01/2020, Belfanti, Rv. 279214; conf. Sez. 5, n. 6182 del 03/11/2010, dep. 2011, Conforti e al., Rv. 249701). Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando una relazione di servizio, espone una parziale rappresentazione di quanto accaduto, tacendo dati la cui omissione, non irrilevante nell’economia dell’atto, produce il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero (Sez. 5, n. 32951 del 21/05/2014, Saraniti, Rv. 261651). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.23252 del 26/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:23252PEN), udienza del 03/05/2023, Presidente DE AMICIS GAETANO  Relatore VILLONI ORLANDO

Rispondi