Polizia Giudiziaria: Individuazione  personale o fotografica

7 Lug

Polizia Giudiziaria: Individuazione  personale o fotografica

L’individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, cosicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 2, n. 23090 del 20/07/2020, Rv. 279437; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, Rv. 275548; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Rv. 271041; Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, Rv. 270181; Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 267562; Sez. 5, n. 6456 dell’1/10/2015, dep. 2016, Rv. 266023; Sez. 5, n. 43655 del 25/05/2015, Rv. 264969) Si è precisato (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, già citata), in particolare, che, allorquando il testimone abbia effettuato un riconoscimento fotografico informale nella fase delle indagini preliminari e, nel corso dell’esame dibattimentale, abbia confermato di avere compiuto tale ricognizione, così, quindi, reiterando il riconoscimento positivo, il convincimento del giudice può ben fondarsi su esso, seppure privo delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni. Il momento ricognitivo costituisce, invero, parte integrante della testimonianza, di tal che l’affidabilità e la valenza probatoria dell’individuazione informale discendono dall’attendibilità accordata al test.e e alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del decidente, che, ove sostenuto da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.25580 del 05/07/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:25580PEN), udienza del 01/04/2022, Presidente DI PAOLA SERGIO  Relatore PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

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