Ricettazione : Art. 648 ter cp Autoriciclaggio

25 Mar

Ricettazione : Art. 648 ter cp Autoriciclaggio

Deve essere ribadito che, ai fini della consumazione del reato di autoriciclaggio, il trasferimento o la sostituzione dii valori sono comportamenti che importano un mutamento della titolarità dei beni con conseguente illecita reimmissione nel circuito economico idonea ad ostacolare la tracciabilità della loro origine delittuosa. La norma incriminatrice in esame, infatti, considera sufficiente all’integrazione del reato la mera realizzazione di un ostacolo, e non già un assoluto impedimento rispetto alla identificazione della provenienza delittuosa; da ciò consegue la configurabilità dell’autoriciclaggio anche nel caso in cui il trasferimento del denaro avvenga in favore di soggetti diversi dal disponente (nel caso di specie del co- imputato Rossi) mediante l’utilizzo di conti correnti di destinazione aperti presso istituti di credito ubicati in terzi paesi esteri (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974 – 01; Sez. 2, n. 1:3352 del 14/03/2023, Carabetta, Rv. 284477 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 10572 del 21/02/2023, Scalzo)   Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.11080 del 15/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:11080PEN), udienza del 01/12/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore CERSOSIMO EMANUELE

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