Stalking : Art. 572 cp Maltrattamenti anche se separati

7 Giu

Stalking : Art. 572 cp Maltrattamenti anche se separati

In adesione alla giurisprudenza più recente di questa Corte, oltre che al dato normativo, si ritiene che quando le azioni vessatorie, fisiche o psicologiche, nei confronti del coniuge siano sorte nell’ambito domestico e proseguano nonostante la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare si configura il solo reato di maltrattamenti, in quanto con il matrimonio (o con l’unione civile) la persona resta comunque “familiare”, presupposto applicativo dell’art. 572 c.p..

La separazione coniugale, infatti, da un lato è una condizione che incide soltanto sull’assetto concreto delle condizioni di vita, ma non sullo status acquisito; dall’altro dispensa dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lascia integri quelli discendenti dall’art. 143, comma 2, c.c. (reciproco rispetto, assistenza morale e materiale oltre che di collaborazione) cosicchè il coniuge separato resta “persona della famiglia” come peraltro si evince anche dalla lettura dell’art. 570 c.p. (Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, R., Rv. 284020).  A questo dato formale se ne aggiunge uno di comune esperienza, fatto proprio dalle Convenzioni internazionali, secondo cui la violenza domestica tra coniugi, fondata su motivi di genere, spesso continua e si aggrava proprio con la scelta della persona offesa di interromperla attraverso la separazione, che costituisce atto di affermazione di autonomia e libertà della donna, negate nella relazione di coppia dall’uomo maltrattante (in questi termini p. 42 della Relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011, ratificata con la L. 27 giugno 2013, n. 77).  L’interpretazione costante di questa Corte, secondo cui le condotte violente, psicologiche e/o fisiche, consumatesi in fase di separazione tra coniugi vanno qualificate ai sensi dell’art. 572 c.p. è ulteriormente rafforzata quando si condivida un rapporto genitoriale poichè, in situazioni di pregressa violenza domestica, sono proprio i figli a costituire per l’agente l’occasione o lo strumento per proseguire i maltrattamenti ai danni della persona offesa. Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06/04/2023) 29-05-2023, n. 23322

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