Armi : Art. 699 cp Tirapugni

10 Mar

Armi : Art. 699 cp Tirapugni

Quanto al tirapugni – pacificamente in metallo quello rinvenuto esposto per la vendita – si tratta di uno strumento che ha naturale e oggettiva finalità di offesa e che, ove impiegato, il suo utilizzo è funzionale solo a incrementare lo spessore lesivo che deriva da un colpo o un’azione violenta. Per detta qualità, dev’essere annoverato tra le armi proprie, nella categoria di quelle bianche, che sfruttano abilità e forza fisica individuale per recare offesa e/o produrre lesioni. Da ciò discende che allorquando – come nel caso che ci occupa – il tirapugni sia in metallo e abbia le caratteristiche anzidette è un’arma che ha destinazione naturale di offesa contro le persone (Sez. 1 n. 23840 del 13/01/2021, Brassi, Rv. 281398; Sez. 1, n. 2776 del 16/11/1993, dep. 1994, De Palo, Rv. 196794; Sez 1 n. 3377 del 28/3/1995 Scalmana, Rv. 200698; Sez 1 n. 8 del 11/3/1992, Boriosi, Rv 191121).

Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.8991 del 02/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8991PEN), udienza del 16/09/2022, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore TOSCANI EVA

10 Mar

Codice della strada : Art. 141 CdS

L’obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali va inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui; tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (ex multis, Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176 – 01). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.9440 del 07/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9440PEN), udienza del 17/11/2022, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore DAWAN DANIELA

10 Mar

Codice della strada : Velocità Cronotachigrafo funzionante – Accompagnamento del mezzo presso una officina – Necessità ai fini della determinazione della sanzione – Esclusione – Alterazione, manomissione del cronotachigrafo – Differenza – Fondamento.

In tema di sanzioni per violazione del codice della strada, l’accompagnamento del mezzo presso un’officina di cui all’art. 142, comma 11, del codice della strada è necessario solo nell’ipotesi di cronotachigrafo alterato, manomesso o non funzionante, atteso che tale attività è tesa ad accertare ed a ripristinare la funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo, ex art. 179, comma 6 bis del codice della strada. Ne consegue che, in caso di contestazione della sola violazione dei limiti di velocità, per come risultante dal cronotachigrafo, ai fini della irrogazione della relativa sanzione non è necessario il suindicato accompagnamento.  Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 com. 11, Cod. Strada art. 179 com. 6 Sez. 2 – , Ordinanza n. 37179 del 20/12/2022 (Rv. 666337 – 01Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) N. (GIOIA GIOVANNI) contro U. Rigetta, TRIBUNALE FERRARA, 17/01/2019

10 Mar

Codice della strada : Superamento dei limiti di velocità – Autotrasporto per conto terzi – Concorso con il conducente – Prova liberatoria – Contratto di trasporto – Rilevanza – Dichiarazione dell’esistenza di un contratto di trasporto – Necessità – Conseguenze.

In tema di violazioni del codice della strada, in caso di autotrasporto per conto terzi il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario delle merci, non sono responsabili in concorso con il conducente delle violazioni delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale da quest’ultimo commesse in presenza di un contratto scritto di trasporto, idoneo a dimostrare che le modalità di esecuzione della prestazione sono compatibili con tali norme; laddove, in caso di sua mancata esibizione al momento della contestazione, ai fini della concessione del termine di 30 giorni di cui all’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 2005, è necessario che il conducente sia in possesso di una dichiarazione del vettore o del committente che ne attesti l’esistenza.  Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2005 num. 286 art. 8 com. 2, Decreto Legisl. 21/11/2005 num. 286 art. 7 CORTE COST., Cod. Strada art. 197  Massime precedenti Vedi: N. 16905 del 2005 Rv. 584254 – 01, N. 26345 del 2020 Rv. 659682 – 01 Sez. 2 – , Ordinanza n. 37179 del 20/12/2022 (Rv. 666337 – 02Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)  N. (GIOIA GIOVANNI) contro U. Rigetta, TRIBUNALE FERRARA, 17/01/2019

7 Mar

Codice della strada : Art. 186  CdS Curva di Widmark

«Le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota “curva di Widmark” – secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall’assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo – variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione» (Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017; sez. 4 n. 4521 del 13/09/2018, non massimate). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.8498 del 27/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8498PEN), udienza del 08/02/2023, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore VIGNALE LUCIA

7 Mar

Armi : Art. 699 cp Coltelli a doppio filo e punta acuminata (Pugnale o Stiletto)   armi proprie

«Ai fini della qualificazione di un coltello quale arma propria od impropria, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento» (Sez. 1, n. 17255 del 01/04/2019, Naccarato, Rv. 275252), si rileva che, proprio sulla scorta della descrizione fatta dal consulente della difesa oltre che della diretta visione da parte del Giudice di primo grado del corpo di reato, è stato possibile verificare che detti strumenti erano dotati di punta acuta e doppio filo, sebbene su uno dei due lati non completo, ma esteso fino alla metà della lama; tali caratteristiche sono necessarie e sufficienti a far ritenere i coltelli di cui si tratta armi bianche, per l’attitudine di assumere le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto. Analoghe considerazioni valgono per ciò che riguarda le baionette, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, risalente a Sez. U, n. 11137 del 24/11/1984, Bottin, Rv. 167101, ma recentemente ribadito (Sez. 1, n. 21303 del 21/09/2016, Galbiati, Rv 269954), alla cui stregua «la baionetta, per la sua autonomia strutturale, costituisce arma bianca in senso proprio e non parte del fucile sul quale può essere innestata». Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.8991 del 02/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8991PEN), udienza del 16/09/2022, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore TOSCANI EVA

7 Mar

Armi : Art. 699 cp Manganello Sfollagente

«Il “manganello” o “sfollagente” è esplicitamente compreso tra le armi indicate nell’ad. 4, comma primo, della legge n. 110 del 1975 di cui è vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dall’ad. 42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in quanto strumento la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona. (Fattispecie relativa al porto di un manganello telescopico della lunghezza complessiva di cm. 53)». In motivazione la Corte ha spiegato che «Contrariamente a quanto pure affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 9705 del 30/06/1992 Elmi, Rv. 191882; Sez. 1, n. 6100 del 03/05/1984, Fabbi, Rv. 165069) va quindi data continuità, ad avviso del Collegio, anche in considerazione della naturale evoluzione della lingua quale registrata dai più autorevoli esperti di linguistica e filologia della lingua italiana, all’opposto orientamento giurisprudenziale (Sez. 1, n. 5852 del 23/01/1978, Andreotti, Rv. 138978), secondo cui “Il manganello o sfollagente è esplicitamente compreso tra le armi e gli strumenti ad esse assimilati indicati nel primo comma dell’ad 4 della legge n 110 del 1975 sul controllo delle armi e per i quali è dalla legge vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’ad. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Detti strumenti, la cui destinazione naturale e l’offesa alla persona, sono tenuti distinti dalla legge dagli altri oggetti, che, pur avendo normalmente una specifica e diversa destinazione, possono occasionalmente servire all’offesa e che attualmente trovano la loro disciplina nel secondo comma del predetto articolo 4, il quale ha ampliato la casistica dell’ad 42, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”. Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.8991 del 02/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8991PEN), udienza del 16/09/2022, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore TOSCANI EVA

7 Mar

Polizia Giudiziaria: Art. 628 cp Rapina propria e impropria

E’ stato infatti autorevolmente affermato che «il comma secondo dell’art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all’impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso. Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina, certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto. Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo [Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 – dep. 16/12/2014, Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186], al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell’azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res. Per la consumazione del delitto di rapina è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto l’esclusivo potere dell’agente, essendone stata la vittima spossessata “materialmente”, così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica. In considerazione della successione “invertita” delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell’art. 628 cod. pen., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell’agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui» (testualmente: Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012 – dep. 12/09/2012, Reina, Rv. 253153). La Cassazione nella sua più autorevole composizione ha, dunque, chiarito che la rapina sia nella sua configurazione ordinaria, che in quella impropria, ha un condotta complessa che si compone sia della aggressione al patrimonio che di quella alla persona sicché nel caso in cui la seconda succeda temporalmente alla prima, la condotta violenta unitamente alla sottrazione consentono di ritenere la rapina “consumata”. Si tratta di un approdo ermeneutico confermato dalla lettera della legge che nella rapina “impropria” sanziona la sottrazione cui segue la violenza alla persona, mentre in quella “propria” richiede la violenza preventiva e il successivo completo spossessamento. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.9041 del 02/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9041PEN), udienza del 18/01/2023, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore RECCHIONE SANDRA

7 Mar

Penale : Calunnia

Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l’inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare – perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso – la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l’elemento materiale del delitto di calunnia (Sez.2, n. 14761 del 19/12/2017, dep.2018, Lusi, Rv. 272754; Sez.6, n. 10282 del 22/1/2014, Romeo, Rv. 259268). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.9387 del 06/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9387PEN), udienza del 10/01/2023, Presidente DI STEFANO PIERLUIGI  Relatore DI GERONIMO PAOLO

2 Mar

Codice della strada : Art. 186  CdS Avviso di farsi assistere basta che risulti nel verbale non occorre firma del conducente

«in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, è sufficiente che ciò risulti nel verbale, senza che sia necessaria la sottoscrizione dello stesso da parte dell’interessato, poiché l’avviso è atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscrizione della parte è necessaria solo qualora essa abbia reso una dichiarazione, tra cui quella di nomina di difensore di fiducia» (Sez. 4, n. 5011 del 04/12/2018 – dep. 2019 – Bontempi, Rv. 274978) Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.8489 del 27/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8489PEN), udienza del 25/01/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore NOCERA ANDREA