Codice della strada : Art 186 CdS Rifiuto

26 Ott

Codice della strada : Art 186 CdS Rifiuto

A tale proposito l’orientamento del S.C. è costante nell’affermare che il  rifiuto dell’esame alco- limetrico può essere integrato da un comportamento ostruzionistico del conducente sottoposto all’esame e non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo – pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento – attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso al- colemico (Fattispecie in cui l’imputato, durante l alcoltest, aveva per quattro o cinque volte aspirato anziché soffiare come richiestogli, impedendo così la rileva- zione del tasso alcolemico, sez. IV, 27.1.2015, Avondo, Rv.262162)   Sez. QUARTA PENALE,Sentenza n.1170911709del 18/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:11709PEN)2019,udienza del 21/12/2018,Presidente IZZO FAUSTO Relatore BELLINI UGO 

26 Ott

Penale : Art. 624 e 707 cp Furto e possesso ingiustificato degli strumenti possono concorrere

L’assorbimento della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen. nel furto si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti indicati dall’art. 707 cod.pen. risulti strettamente collegato all’uso degli stessi fatto dall’agente per la commissione del furto, e quindi per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell’azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l’uso momentaneo necessario all’effrazione, mentre deve essere escluso ogni volta che gli arnesi atti all’effrazione, trovati in possesso del soggetto attivo, siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica (tra le altre v. Sez. 5, n. 19047 del 19/02/2010 ud. – dep. 19/05/2010, Rv. 247250 – 01 e, in particolare, Sez. 6, n. 12847 del 25/02/2005 ud. – dep. 06/04/2005, Rv. 231043 – 01, che concerne ipotesi analoga alla presente in cui è stata ritenuta conforme alla legge e congruamente motivata la decisione della corte territoriale che ha escluso l’assorbimento relativamente agli attrezzi non usati nei reati contestati). snpen2019410065S  Sez. QUARTA PENALE,Sentenza n.1006510065del 07/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:10065PEN)2019,udienza del 19/02/2019,Presidente IZZO FAUSTO Relatore PICARDI FRANCESCA 

26 Ott

Polizia Giudiziaria : Gravi indizi di colpevolezza

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono di per sé a dimostrare, oltre ogni dubbio, la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, dep. 01/08/1995, Costantino e altro, Rv. 202002, e, tra le successive conformi, Sez. 2, n. 3777 del 10/09/1995, dep. 22/11/1995, Tomasello, Rv. 203118; Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, dep. 15/04/1999, Capriati e altro, Rv. 212998; Sez. 6, n. 2641 del 07/06/2000, dep. 03/07/2000, Dascola, Rv. 217541; Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004, dep. 09/02/2004, Acanfora, Rv. 227511). A norma dell’art. 273 c.p.p., comma 1 bis, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l’adozione di una misura cautelare personale si applicano, tra le altre, le disposizioni contenute nell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, (Sez. F, n. 31992 del 28/08/2002, dep. 26/09/2002, Desogus, Rv. 222377; Sez. 1, n. 29403 del 24/04/2003, dep. 11/07/2003, Esposito, Rv. 226191; Sez. 6, n. 36767 del 04/06/2003, dep. 25/09/2003, Grasso Rv. 226799; Sez. 6, n. 45441 del 07/10/2004, dep. 24/11/2004, Fanara, Rv. 230755; Sez. 1, n. 19867 del 04/05/2005, dep. 25/05/2005, Cricchio, Rv. 232601). Si è, al riguardo, affermato che, se la qualifica di gravità che deve caratterizzare gli indizi di colpevolezza attiene al quantum di “prova” idoneo a integrare la condizione minima per l’esercizio, sulla base di un giudizio prognostico di responsabilità, del potere cautelare, e si riferisce al grado di conferma, allo stato degli atti, dell’ipotesi accusatoria, è problema diverso quello delle regole da seguire, in sede di apprezzamento della gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p., per la valutazione dei dati conoscitivi e, in particolare, della chiamata di correo (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, dep. 31/10/2006, P.G. in proc. Spennato, Rv. 234598).   Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.7165 del 15/02/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:7165PEN),udienza del 23/11/2018,Presidente SARNO GIULIO  Relatore SOCCI ANGELO MATTEO 

25 Ott

Cassazione: anche l’autovelox mobile ‘invisibile’ va segnalato

di Lucia Izzo

Gli Ermellini confermano che anche i dispositivi di rilevazione della velocità con modalità dinamica, come lo Scout Speed, sono sottoposti all’obbligo di presegnalazione scout speed installato dentro una macchina

Anche i dispositivi di rilevamento della velocità con modalità dinamica, come il c.d. “Scout Speed”, sono sottoposti all’obbligo di presegnalazione della postazione di controllo stabilito dal Codice della Strada.

Tale obbligo proviene da una norma di rango superiore (legge ordinaria dello Stato) che dunque non può essere derogata da norme di rango inferiore e secondario quali, ad esempio, quelle contenute in decreti ministeriali. Queste ultime, in caso di contrasto, cedono di fronte alla norma superiore e vanno disapplicate dal giudice ordinario.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell’ordinanza n. 29595/2021 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso del Comune e confermando le pronunce di merito che avevano dato ragione a un conducente, vittoriosamente assistito nei tre gradi di giudizio dall’avv. Fabio Capraro di Treviso.
Postazioni di rilevamento velocità: preventivamente segnalate

L’uomo, sanzionato ex art. 142, comma 8, C.d.S. per violazione dei limiti di velocità, aveva intrapreso le vie legali lamentando il mancato rispetto dell’obbligo di presegnalazione della postazione di controllo della velocità costituita, nel caso di specie, dal c.d. Scout Speed, installato sulla vettura in dotazione ai Vigili urbani del Comune.

Sia in prime che in seconde cure viene confermata l’illegittimità della sanzione amministrativa, stante il mancato rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 142 comma 6-bis, a mente del quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.

Tuttavia, il Comune contesta tale decisione rappresentando come il decreto del MIT del 15 agosto 2007, emesso per la determinazione delle modalità di impiego delle postazioni controllo della velocità, prevedesse l’esonero dall’obbligo di presegnalazione per strumenti di rilevamento della velocità con modalità dinamica, come lo Scout Speed. Disposizione poi confermata dal successivo D.M. n. 282 del 13 giugno 2017.

L’interpretazione di queste norme, che andrebbero ad esonerare dall’obbligo di preventiva segnalazione i dispositivi rilevamento in maniera dinamica, ovvero “ad inseguimento”, installati a bordo dei veicoli, ha portato molte amministrazioni a prediligere i rilevatori mobili, come ad esempio lo Scout Speed, in luogo di quelli fissi, ritenendo di poter in tal modo “sfuggire” al vincolo di trasparenza imposto dal Codice della Strada. La Corte di Cassazione smentisce definitivamente questa ricostruzione.
Obbligo generale stabilito da norma di legge

Gli Ermellini, respingendo integralmente il ricorso del Comune, precisano che, anche se l’art. 142, comma 6-bis rimette a un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, il compito di stabilire le modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse, tale previsione attuativa “opera nell’ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile” previsto dalla stessa disposizione del Codice della strada.

Tale norma, spiega il Collegio, “in quanto legge ordinaria dello Stato è fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale sicché, ove si manifesti un contrasto fra le previsioni della legge e quelle del decreto ministeriale, è quest’ultimo che cede dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario”.
Come si legge nell’ordinanza, il disposto di cui all’art. 142, comma 6-bis, C.d.S., rimette al decreto ministeriale la “mera” individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo, senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell’obbligo di preventiva segnalazione, né da parte del regolamento di esecuzione né, a maggior ragione, da parte del decreto ministeriale stesso.

Ed è in tale prospettiva che va apprezzato, secondo la Cassazione, il tenore degli artt. 1 e 2 del menzionato D.M. 15 agosto 2007, previsioni che distinguono le modalità di impiego e di segnalazione della strumentazione che costituisce la postazione di controllo in termini differenti, che possono consistere in segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero in segnali stradali luminosi a messaggio variabile, ovvero in dispositivi di segnalazione luminosi installati sui veicoli.
Niente deroga da norme secondarie

Appare evidente, dunque, che “le molteplici possibilità di impiego e segnalazione sono correlate alle caratteristiche della postazione, fissa o mobile, sicché non può dedursi alcuna interferenza negativa che possa giustificare, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della strumentazione impiegata nella postazione di controllo mobile, l’esonero dall’obbligo della preventiva segnalazione”:

L’art. 1 del D.M. del 2007 consente, infatti, di adattare le modalità di impiego e di segnalazione al tipo di postazione, contemplando tra l’altro, in attuazione del generale obbligo di preventiva e ben visibile segnalazione, la possibilità di installare sulle autovetture dotate del dispositivo Scout Speed messaggi luminosi contenenti l’iscrizione “controllo velocità” o “rilevamento della velocità”, visibili sia frontalmente che da tergo, così assicurando il rispetto delle previsioni di legge e la legittimità del rilevamento anche per le postazioni di controllo mobili operanti sulla rete stradale.

In conclusione, spiega la Cassazione, quanto previsto dall’art. 3 del D.M. del 15 agosto 2007 non può costituire, come affermato dal Comune ricorrente, una legittima deroga al disposto dell’art. 142, comma 6-bis del Codice della Strada.

Fonte Studio Cataldi

25 Ott

Il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest è legittimo in assenza di danni

di Antonio Sansonetti

Per la Cassazione, il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest non integra necessariamente un reato. Il rifiuto è legittimo se non emergono elementi di pericolo

Rifiutare di sottoporsi ad alcoltest non integra necessariamente reato. E’ quanto emerge dalla sentenza n. 36548/2021 della Cassazione (sotto allegata).

La vicenda
Nella vicenda, il ricorrente, non avendo rispettato un semaforo rosso, veniva fermato per un controllo. Di fronte alla richiesta degli organi accertatori di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico, lo stesso opponeva un secco rifiuto salvo poi tonare sui suoi passi e dirsi disponibile al test.

A quel punto gli accertatori decidevano di non procedere al controllo ritenendo già integrato il reato.

L’iter processuale

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano di conferma della condanna emessa dal Tribunale di Monza, per aver l’imputato rifiutato l’alcoltest a seguito di controllo mentre era alla guida della sua autovettura (art. 186 Co 7 del Codice della strada), veniva proposto ricorso per cassazione.

A motivo del ricorso veniva addotta, invocando costante giurisprudenza di legittimità, la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis del codice penale.

Rifiuto alcoltest e tenuità del fatto

Affermano gli Ermellini, richiamando l’orientamento delle Sezioni unite circa il corretto inquadramento della tenuità del fatto, che il comma 7 dell’art. 186 CDS punisce il rifiuto a sottoporsi al controllo, quando questo è concomitante alla presenza di danni (incidente o investimento).

La condotta tenuta dall’imputato non ha integrato, secondo la Suprema Corte, una particolare pericolosità, essendo oltretutto solo sommariamente indicate nella sentenza di secondo grado le circostanze nelle quali l’imputato veniva fermato.

La Cassazione ha quindi accolto i motivi di ricorso ritenendo che la volontà di non di sottoporsi al test da parte dell’imputato, possa beneficiare (in assenza di danni) della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis cp.

Fonte Studio Cataldi

25 Ott

Codice della Strada: va motivata l’impossibilità della contestazione immediata

Di Lucia Izzo

Il Giudice di Pace di Frosinone ribadisce la necessita che la P.A. motivi espressamente sulle ragioni che non hanno reso possibile la contestazione immediata

Il verbale notificato al trasgressore, che contiene gli estremi precisi e dettagliati della violazione, deve altresì motivare espressamente in ordine alle ragioni per cui si è dovuto ricorrere alla contestazione differita, non essendo stato possibile agire in via immediata. Spetta alla P.A., infatti, l’onere di dimostrare la sussistenza della violazione amministrativa.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Frosinone nella sentenza n. 632/2021 (qui sotto allegata) pronunciandosi su un’opposizione a sanzione amministrativa promossa da un conducente, vittoriosamente assistito dall’avv. Dario Simonelli, destinatario di un verbale per violazione degli artt. 148, comma 11 (soprasso vietato), 141, comma 11, e 7, comma 14, del Codice della Strada.

Il ricorrente, nell’impugnare il verbale, eccepisce la mancanza di prova delle infrazioni commesse, stante anche la mancata contestazione immediata dell’infrazione e l’incompletezza della motivazione resa nel verbale gravato.
La P.A. deve dimostrare la sussistenza della violazione amministrativa

In effetti, conferma il giudice onorario, nella copia del verbale notificato al ricorrente non si legge la motivazione per la quale la contestazione non è stata effettuata, poiché la frase risulta incompleta. E l’Amministrazione è rimasta contumace senza depositare documentazione a sostegno della sua pretesa.

Il Giudice di Pace rammenta come l’art. 201 C.d.S. prescriva che, quando la violazione non può essere immediatamente contestata, il verbale contenente gli estremi precisi e dettagliati della violazione e l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata dovrà essere, entro 90 giorni dall’accertamento, notificato all’effettivo trasgressore.

La norma, spiega la sentenza, “è finalizzata a tutelare il diritto di difesa, tanto più se si considera che è onere della P.A. dimostrare la sussistenza della violazione amministrativa, depositando, inoltre, la documentazione relativa cl contesto”, mentre nel caso di specie l’amministrazione è rimasta contumace senza depositare alcunché. Ed è per tali motivi che il giudicante ritiene di accogliere la domanda ai sensi dell’art 7, penultimo comma, della Legge n. 150/2011 sotto il profilo dell’insufficienza di prova.

Contestazione immediata a tutela del diritto di difesa

La pronuncia si innesta nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di ammissibilità della contestazione differita. Anche la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 8837/2005) ha precisato come la contestazione immediata di cui all’art. 201 C.d.S. assuma “un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio” svolgendo una funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore.

Di conseguenza, “la limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l’illegittimità dell’accertamento e degli atti successivi del procedimento”.

La necessità di indicare espressamente le ragioni, tra quelle previste dall’art. 201 C.d.S., per cui non è stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione al trasgressore è stata recentemente ribadita anche Tribunale di Reggio Emilia, nella sentenza n. 511/2020, nei confronti di un conducente che era stato “pizzicato” dallo Scout Speed a viaggiare oltre i limiti di velocità consentiti.

Anche in tale occasione il giudice ha posto l’accento sulla “funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa” che svolge la contestazione immediata imposta dall’art. 201 del Codice della Strada.

Analogamente il Giudice di Pace di Gaeta che, nella sentenza n. 362/2020, ha ribadito (richiamando una Circolare del Ministero dell’Interno in materia di accertamento in forma postuma delle violazioni) che se la contestazione immediata della violazione non è stata materialmente possibile, nel verbale andrà “riportata in modo esaustivo e completo congrua enunciazione dei motivi che l’hanno impedita”.

Fonte Studio Cataldi

22 Ott

Polizia Giudiziaria : Art. 10 bis D.Lgs. 286 del 1998

E in vero, viene costantemente affermato da questa Corte che “lo straniero extracomunitario, che sia trovato nel territorio dello Stato sprovvisto di qualsivoglia documento identificativo e del permesso di soggiorno, per non incorrere nell’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 10-bis D.Lgs. n. 286 del 1998 di ingresso illegale, ha l’onere di dimostrare l’esistenza di un titolo di ingresso o soggiorno, legittimante la sua condizione nello Stato” (Cass. Sez. 1, n. 57 del 01/12/2010, Rv. 249472).    Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.5519 del 12/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:5519PEN), udienza del 03/12/2020, Presidente BONI MONICA  Relatore TALERICO PALMA 

22 Ott

Polizia Giudiziaria : Art. 13 comma 13 TU Stranieri; il reato non è scriminato anche se lo straniero contrae matrimonio con italiana

“la condotta di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato non è scriminata dall’avere lo straniero, destinatario di un precedente provvedimento di espulsione, contratto matrimonio con una cittadina comunitaria domiciliata nel territorio nazionale, poiché, al fine di poter legittimamente attuare il proprio diritto al ricongiungimento con il coniuge, il soggetto espulso deve preventivamente richiedere l’autorizzazione alle Autorità italiane” (Sez. 1, n. 6876 del 05/12/2014, 17/02/2015, Sinaimeri, Rv. 262347; v., anche, Sez. 1, n. 265 del 14/12/2011 – dep. 11/01/2012, Goldoni, Rv. 252045); recentemente, il medesimo principio è stato affermato con riferimento al matrimonio di un cittadino straniero espulso che aveva contratto matrimonio con una cittadina italiana domiciliata nel territorio nazionale (Sez. 1, Sentenza n. 27918 del 30/09/2020 Ud. (dep. 07/10/2020) Rv. 279640 – 01).    Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.5062 del 09/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:5062PEN), udienza del 27/01/2021, Presidente DI TOMASSI MARIASTEFANIA  Relatore ROCCHI GIACOMO 

22 Ott

Codice della strada : Art. 186 e 187 CdS Rifiuto occorre Avviso

in tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento stru- mentate dell’alcolemia, con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato opponga un rifiuto all’accertamento (Sez. 4, n. 34383 del 06/06/2017, Emanuele, Rv. 270526; conf, Sez. 4 n. 49236 del, 3/11/2016, Mo- rello, non mass.). 3. Tale interpretazione, trova conforto nella motivazione della pronuncia a Sezioni Unite n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi. Rv. 263024   Sez. QUARTA PENALE,Sentenza n.1008110081del 07/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:10081PEN)2019,udienza del 14/02/2019,Presidente FUMU GIACOMO Relatore PEZZELLA VINCENZO 

22 Ott

Codice della strada : Art 186 CdS Avviso difensore anche in ospedale

«In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt.356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari i- ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 186, comma 5, cod. strada». In particolare, in motivazione (al punto n. 6 del “considerato in diritto”) si legge che «[…] L’obbligo di dare l’avviso ai sensi dell’art. 114 disp. att., cod. proc. pen., sussisterà […] non solo nel caso – del tutto pacifico – in cui la polizia giudiziaria proceda ai sensi dell’art. 186 co. 4 C.d.S., all’accertamento del tasso alcolemíco mediante apparecchiatura in dotazione (c.d. etilometro), ma anche in quello, apparentemente dissimile, in cui essa opti per la delega di tale verifica al personale sanitario, ai sensi dell’art. 186 co. 5 stesso codice, allorché il conducente di un veicolo, coinvolto in incidente stradale, sia cioè sottoposto alle cure mediche. In tale ipotesi, ove l’esame clinico sia stato condotto su richiesta dell’organo di polizia nei confronti di soggetto già indiziato di una condotta rilevante ai sensi dell’art. 186 C.d.S., l’accertamento dovrà essere considerato alla stregua di un vero e proprio atto d’indagine, per il quale, quindi, opereranno le garanzie processuali proprie di tale categoria di atti e, tra queste, l’obbligo dell’avviso ex art. 114 disp. att. Quando, invece, la richiesta sia giustificata dalla necessità di ricercare le prove del reato, nei confronti di soggetto che risulti già indiziato, che sia sottoposto alle cure mediche del caso e versi in condizioni di comprendere il significato dell’avviso ex art. 1i4P& disp att., la necessità di tale preventivo adempimento sorgerà solo allorquando l’esame richiesto non rientri nel protocollo sanitario autonomamente avviato dal personale medico, ma costituisca un accertamento eccentrico ed ulteriore rispetto ad esso, che il personale sanitario richiesto, cioè, non avrebbe altrimenti espletato».   Sez. QUARTAPENALE,Sentenza n.7524 del 19/02/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:7524PEN),udienza del 16/11/2018,Presidente DI SALVO EMANUELE Relatore CENCI DANIELE