Categoria: Militaria

28 Feb

Militaria : Art. 173 cpmp Disobbedienza

L’azione tipica del reato di disobbedienza, previsto dall’art. 173 cod. pen. mi!. Pace, consiste infatti nel rifiuto, nella omissione o nel ritardo di obbedienza ad un ordine attinente alla disciplina o al servizio, impartito da un superiore, da parte di un militare, dovendosi intendere per ordine qualunque manifestazione di volontà che, nei predetti ambiti, non lasci alcun margine di libertà al comportamento del subordinato (Sez. 1, n. 8716 del 15/07/1993, Cerrone, Rv. 195073-01). Non è necessario che tale volontà sia espressa categoricamente, o con speciali e determinate formalità, essendo il subordinato in ogni caso vincolato al dovere di obbedienza, che non può eludere (Sez. 1, n. 3007 del 23/12/1987, dep. 1988, Indice, 177825-01). Il dolo è quello generico, costituito dalla volontà di rifiutare di obbedire, nella piena consapevolezza della ribellione funzionale e dell’attinenza alla disciplina o al servizio dell’ordine impartito (Sez. 1, n. 28232 del 13/06/2014, Ciccone, Rv. 261412-01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.7312 del 19/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:7312PEN), udienza del 22/11/2023, Presidente MOGINI STEFANO  Relatore CENTOFANTI FRANCESCO

15 Gen

Militaria : Sanzione penale e sanzione disciplinare non vi è violazione del principio del “ne bis in idem”

Non integra una violazione del principio del “ne bis in idem” l’irrogazione, per il medesimo fatto oggetto di sanzione penale, di una sanzione disciplinare che, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità non può essere equiparata a quella penale, secondo l’interpretazione data dalla sentenza emessa dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo nella causa “Grande Stevens contro Italia” del 4 marzo 2014. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione dal delitto di cui all’art. 337 cod. pen., emessa, nei confronti di un detenuto, sul presupposto che per il medesimo fatto gli fosse stata inflitta la sanzione disciplinare prevista dall’art. 39 I. 26 luglio 1975, n. 354)” (Sez.6. n. 1645 del 12/11/2019, dep. 16/01/2020, PG/Montella, Rv. 278099) Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.909 del 10/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:909PEN), udienza del 07/12/2023, Presidente PETRUZZELLIS ANNA  Relatore COSCIONI GIUSEPPE

23 Mag

Militaria : Servizio Esterno

Relativamente alla questione del riconoscimento dell’indennità per servizi esterni in relazione alle attività propedeutiche alla navigazione (piantone ormeggio, custodia di bordo, lavori di bordo, prontezza operativa) svolte dagli appartenenti alla Guardia di Finanza l’indennità può essere riconosciuta esclusivamente al ricorrere dei presupposti tassativamente indicati dalla legge e consistenti in: a) il carattere “esterno” dell’attività, da intendersi non come svolta fuori dai locali di comando, ma come esterna rispetto alla sede del proprio comando, dove il Comandante o chi dispone il servizio non possono esercitare la propria autorità (con esclusione ad es. della spettanza del beneficio per il servizio di guardia ai cancelli di una base militare, anche se posti a chilometri di distanza dalla sede del Comando, ma pur sempre sotto l’autorità di quest’ultimo); b) attività svolte su turni e sulla base di formali ordini di servizio poiché la corresponsione dell’indennità predetta serve a compensare il personale che si trovi ad operare in situazioni di “particolare disagio”, consistenti nella esposizione di agenti atmosferici ed ai rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni, in presenza di situazioni fattuali in cui il servizio sia reso tendenzialmente per tutta la durata del turno all’aria aperta; c) la sussistenza di un particolare pericolo o disagio tale da giustificare un trattamento economico aggiuntivo e differenziato, atteso che, in contrario, si finirebbe per concedere la predetta indennità indiscriminatamente a tutti coloro che , ancorché impiegati presso Amministrazioni diverse, svolgano attività non connotate da alcun particolare pregiudizio fisico o psichico ed alimentando una disparità di trattamento fra gli stessi operatori.

Cons. Stato Sez. II, 20/02/2023, n. 1696

10 Feb

Militaria : Art. 159 CPMP Simulazione di infermità

Il reato di «simulazione d’infermità o imperfezioni “al fine di sottrarsi all’obbligo del servizio militare”, previsto dall’art. 159, prima parte, cod. pen. mil ., è configurabile, sotto il profilo oggettivo, indipendentemente dal carattere definitivo o temporaneo della sottrazione che l’agente intende realizzare, sempre che quest’ultima abbia ad oggetto la prestazione del servizio militare in quanto tale e non l’adempimento di singoli doveri intranei al servizio stesso, ai quali si riferisce invece la meno grave fattispecie delittuosa di cui all’art. 161 cod. pen. mil .» (Sez. 1, n. 21302 del 13/07/2016, Tesse, Rv. 270577-01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.5355 del 07/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:5355PEN), udienza del 05/10/2022, Presidente MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO  Relatore CENTONZE ALESSANDRO

11 Gen

Militaria : Violata Consegna

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 6 luglio 2000, ha premesso che l’incriminazione della violata consegna (collocata nel Titolo Secondo del cod. pen. mil. pace) è diretta a tutelare il servizio e non anche la disciplina militare, alla cui salvaguardia sono invece preordinate le fattispecie comprese nel Titolo Terzo; ha poi aggiunto che il reato può essere commesso solo da un militare che sia comandato a un servizio determinato e al quale siano assicurati i mezzi per l’esecuzione della consegna. Con riguardo al contenuto di ciò che può costituire consegna, la Corte Cost. ha rimarcato che la consegna deve essere precisa, nel senso che deve «determinare interamente e tassativamente il comportamento del militare in servizio». Seguendo queste linee interpretative, la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che la nozione di consegna «comprende tutto quel complesso di prescrizioni tassative, generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali, impartite per l’adempimento di un determinato servizio, al fine di regolarne le modalità di esecuzione, dalle quali non è possibile discostarsi» (Sez. 1, n. 30693 del 11/07/2007, Demanuele, Rv. 237351). 2.1. Va, inoltre, ricordato che «ai fini della configurabilità del reato di violata consegna, tutte le prescrizioni della consegna hanno pari forza cogente, senza che sia dato al militare, tenuto alla loro rigorosa osservanza, di valutare se alcuna di esse non possa influire sulla regolarità e sull’efficienza del servizio. Ne deriva che, consistendo l’elemento soggettivo del reato nella coscienza e volontà di tenere un comportamento difforme dalle prescrizioni imposte dalla consegna ricevuta, è del tutto irrilevante, ai fini dell’esclusione del dolo generico richiesto per l’integrazione del detto elemento soggettivo, il convincimento dell’imputato, più o meno fondato, che la sua condotta non conforme alle prescrizioni non possa influire sulla regolarità e sull’efficienza del servizio» (Sez. 1, n. 7911 del 28/03/1988, Porcu, Rv. 178826). 2.2.

Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.360 del 09/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:360PEN), udienza del 05/10/2022, Presidente MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO  Relatore APRILE STEFANO

11 Ago

Diritto all’avvocato per i militari

di Francesco Paolo Matrovito

E’ legittimo per il personale militare e gli appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso il diritto di potersi far rappresentare da un avvocato in ambito extragiudiziale

Diritto alla difesa
Il diritto alla difesa è inviolabile ed universale (art. 24 Cost.) perchè costituisce il fulcro di ogni sistema democratico e anche la nostra Costituzione sancisce come fondamentale il principio “cuique defensio tribuenda” tanto da non poter essere limitato o modificato ex lege, nemmeno mediante procedimenti di revisione costituzionale.

E’ saldo il diritto di ognuno di ricevere assistenza legale da parte di un soggetto esercente tale professione, nonchè la possibilità di poter partecipare effettivamente ed attivamente non solo al processo, ma anche prima in tutte le varie attività prodromiche, ovvero stragiudiziali.

Diritto difesa anche in ambito militare: le fattispecie
I due casi hanno visto coinvolti due militari interessati da una sanzione disciplinare irrogata causata dall’aver affidato ad un legale la gestione di una sua posizione giuridica (stragiudiziale) davanti l’amministrazione militare.

Ebbene, contrariamente da quanto motivato dall’amministrazione, il richiamato diritto di difesa, ben si estende anche in ambito stragiudiziale nell’ambito del diritto militare, ovverosia nei riguardi delle Amministrazioni appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso.

I Giudici amministrativi – infatti – nell’annullare l’irrogazione di un provvedimento disciplinare hanno statuito che “in via generale l’assistenza di un legale in sede di interlocuzione con l’Amministrazione di appartenenza costituisca esercizio di una facoltà legittima, espressione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione e non può considerarsi tale da integrare la violazione dei doveri del militare.”

Viene inoltre evidenziato che il diritto di difesa, inteso in senso lato, “deve poter essere esercitabile anche al di fuori e in via preventiva rispetto al momento dell’azione in sede di giudizio – e anzi può essere volto ad evitare che si arrivi a esiti conflittuali in sede giudiziale – e, quindi, può esplicarsi anche nella fase di interlocuzione a forte impronta gerarchica, come quelle militari”.

Non a caso il diritto de quo inteso come esercizio di una facoltà legittima è sempre garantito, anche nelle organizzazioni a forte impronta gerarchica quale quelle militari (cfr. Consiglio di Stato sez. II sent. n. 03361/2022 Reg. Prov. Coll., n. 01328/2018 Reg. Ric. Pubbl. Il 27/04/2022) nè tanto meno “…può risultare recessivo di fronte alle generiche argomentazioni difensive dell’amministrazione che si richiamano alla necessità che lo stesso non costituisca causa di intralcio e appesantimento dell’attività amministrativa e finanche a ragioni di riservatezza, in ragione alla divulgazione di dati inerenti al servizio legale e ai suoi collaboratori” (cfr. Consiglio di Stato sez. II sent. n. 01652/2022 Reg. Prov. Coll., n. 04381/2017 Reg. Ric. Pubbl. Il 7/03/2022).

Le richiamate sentenze ribadiscono, infine, che il diritto alla difesa deve essere garantito in qualsiasi momento, anche nella fase interlocutoria con l’amministrazione ovvero preliminare “…e anzi il dialogo preventivo con l’amministrazione su eventuali possibili controversie risulta conforme ai principi di comportamento in buona fede e leale collaborazione che devono sempre improntare il rapporto tra il cittadino e l’amministrazione pubblica, anche nel caso in cui si tratti di un militare”.

Legittimo intervento avvocato

Alla luce delle posture assunte dall’alto consesso giurisprudenziale amministrativo, non solo è stato chiarito la legittimità di un intervento da parte del legale, ma appare persino utile perché soggetto professionalmente qualificato, essendo tendenzialmente garanzia che il rapporto si mantenga nei perimetri di una corretta tutela dei diritti dell’interessato in aderenza alle modalità consentite dall’ordinamento giuridico.