Categoria: Polizia Giudiziaria

23 Giu

Carissimi lettori, Ancora due verbali indirizzati al controllo degli esercizi pubblici, ovvero quello relativo alla mancanza del cartello inerente la presenza di un sistema di videosorveglianza e un secondo circa la mancata accettazione pagamento carte di credito/Pos.

📌Le novità non finiscono qui!, abbiamo reso disponibile e on-line il Portale riservato ai neo Sovrintendenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, come ci avevate richiesto. Un luogo in costante aggiornamento in alcune aree e mirato per coloro che intendono mettere in pratica ciò che è stato appreso ( P.G.- CDS ) durante il corso e riportate in pagine specifiche, insieme a modelli e CNR di supporto, come ad esempio le ultime indirizzate al controllo dei veicoli stranieri.

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Siamo sempre più convinti che la pratica sia l’arte e l’indirizzo migliore per imparare il “mestiere” di che indossa una divisa. Buon lavoro!

La redazione
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12 Giu

Polizia Giudiziaria: Art. 351 cpp Dichiarazioni raccolte dalla pg e non sottoscritte dall’interessato sono utilizzabili

Secondo la giurisprudenza che si condividei il verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 351 cod. proc. pen. è utilizzabile ai fini cautelari anche se il dichiarante si sia rifiutato di firmarlo senza precisare le ragioni del proprio rifiuto, poiché, in virtù del principio di tassatività delle nullità, tale atto conserva efficacia nella fase delle indagini in assenza di specifica disposizione contraria (Sez. 5, Sentenza n. 9976 del 20/12/2017, dep. 2018, Angrisano, Rv. 272799 – 01; Sez. 6, sentenza n. 24 del 20/11/2006, dep. 2007, Terzi Rv. 235755 – 01) Di contro si è deciso che le dichiarazioni accusatorie non verbalizzate, ma raccolte dalla polizia giudiziaria in una nota informativa, non sottoscritta dal dichiarante, devono considerarsi acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e ricomprese nell’ipotesi di inutilizzabilità di cui all’art. 191 cod. proc. pen.; secondo questo indirizzo la insuscettibilità ad essere utilizzate in dibattimento rende tali dichiarazioni inutilizzabili anche ai fini dell’emissione di una misura cautelare, in quanto deve escludersi che possano costituire gravi indizi di colpevolezza a norma dell’art. 273 cod. proc. pen., non essendo idonee a formulare alcuna prognosi di probabilità della colpevolezza dell’imputato (Sez. 6, Sentenza n. 21937 del 01/04/2003, Casaburro, Rv. 225681 – 01). La ragione per la quale si intende dare continuità al primo degli orientamenti citati, che assimila la dichiarazione non sottoscritta raccolta in un verbale formato dalla polizia giudiziaria a quella regolarmente sottoscritta, si rinviene nella “idoneità certificante” della polizia giudiziaria che raccoglie, e appunto certifica, la corrispondenza al dichiarato delle informazioni verbalizzate. Si tratta di una linea interpretativa che ricalca quella già tracciata in relazione alla mancata sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio; sul punto si è affermato che deve ritenersi valida l’elezione presso il difensore di ufficio effettuata dall’indagato con dichiarazione riportata in un verbale che poi rifiuti dì sottoscrivere, senza indicazione di una specifica ragione, posto che l’omessa sottoscrizione delle “persone intervenute” non è causa di nullità del verbale e che, in assenza della specifica indicazione di un motivo, l’atteggiamento dell’interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata (Sez. 1, Sentenza n. 50973 del 29/10/2019, Bossaidi, Rv. 277827 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 33567 del 15/06/2021, Ben Soltana, Rv. 281931). In conclusione ribadito che le dichiarazioni raccolte ex art. 350 cod. proc. pen. abbiano una utilizzabilità “limitata” alla fase investigativa ed ai riti a prova contratta, si ritiene che tale utilizzabilità non venga meno a causa della mancata sottoscrizione del verbale nel quale le dichiarazioni sono riversate: la corrispondenza del verbalizzato al dichiarato risulta infatti dalla certificazione effettuata dalla polizia giudiziaria, che può essere messa in dubbio dalla dichiarazione di disconoscimento, ma non dal rifiuto immotivato di sottoscrizione. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.22488 del 09/06/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:22488PEN), udienza del 28/04/2022, Presidente MESSINI D’AGOSTINI PIERO  Relatore RECCHIONE SANDRA

7 Giu

Polizia Giudiziaria: Art. 493 ter cp Indebito utilizzo di  carte di credito

Di contro, l’ipotesi di reato individuata è corretta, atteso che l’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizio. Posto che deve trattarsi di una carta o di un documento analogo, idoneo ad assolvere alla propria funzione di strumento finanziario, questa Corte (Sez. 2, n. 38837 del 25/6/2019, Rv. 277097; Sez. 2, n. 47725 del 7/11/2014, Rv. 260792) ha evidenziato in maniera del tutto condivisibile che l’uso indebito della carta di credito o di analoghi strumenti di pagamento ben può realizzarsi attraverso la disponibilità e la spendita dei relativi codici, non essendo necessario il materiale possesso del documento cartaceo o plastificato, costituendo quest’ultimo esclusivamente lo strumento che incorpora le sequenze identificative del titolare del rapporto negoziale, abilitandolo a regolare per tal via le proprie transazioni. La fattispecie in esame, pertanto, è pienamente integrata anche a fronte della smaterializzazione della condotta, il cui disvalore rimane integro pur se la stessa risulta svincolata dalla disponibilità del supporto fisico. Infatti, l’espressione di “indebito utilizzo” di cui al contestato art. 493 ter cod. pen., che definisce il comportamento illecito sanzionato, individua la lesione del diritto incorporato nel documento, prescindendo dal possesso materiale della carta che lo veicola e si realizza con l’uso non autorizzato dei codici personali. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.21771 del 06/06/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:21771PEN), udienza del 09/02/2022, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

31 Mag

Polizia Giudiziaria: Art. 629 cp  E’ estorsione minacciare di adire a vie legali

“in tema di estorsione, la minaccia di adire I le vie legali, pur avendo un’esteriore apparenza di legalità, può integrare l’elemento costitutivo del delitto di cui all’ad 629 cod. pen. quando sia formulata non con l’intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l’altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia” (conf. Sez. 6 sentenza n. 47895 del 19/06/2014 dep.19/11/2014 Rv. 261217 – 01 imputato Vasta; Sez. 2 sentenza n. 17574 del 21/03/2013 dep. 17/04/2013 Rv. 256219 – 01 imputati Conti e altro; Sez. 2 sentenza n. 34242 del 11/07/2018 dep. 20/07/2018 Rv. 273542 – 01 imputati Del Zompo e altri).    Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.19680 del 19/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:19680PEN), udienza del 12/04/2022, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore MANTOVANO ALFREDO 

17 Mag

Polizia Giudiziaria: Art. 628 cp Rapina Consumata

Integra il reato di rapina, consumata, e non tentata, la condotta di chi si impossessa della refurtiva, acquisendone l’autonoma disponibilità, pur se l’impossessamento sia avvenuto sotto il controllo, anche costante, delle Forze dell’Ordine, laddove queste siano intervenute solo dopo la sottrazione, in quanto il delitto previsto dall’art. 628 cod. pen. si consuma nel momento e nel luogo in cui si verificano l’ingiusto profitto e l’altrui danno patrimoniale, a nulla rilevando, invece, la mera temporaneità del possesso conseguito. (Sez. 2, Sentenza n. 7500 del 26/01/2017 Ud. (dep. 16/02/2017 ) Rv. 269576 – 01;Sez. 2, n. 5663 del 20/11/2012 , Alexa Catalin e altro,Rv. 254691; conformi n. 35006 del 09/06/2010, Rv. 248611; n. 5512 del 22/10/2013 Rv.258207 ). 

10 Mag

Polizia Giudiziaria: Art. 610 cp Violenza Privata

La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il delitto di violenza privata è istantaneo e si consuma nel momento in cui si realizza la limitazione coattiva della libertà di determinazione e azione della vittima, essendo irrilevante che gli effetti della imposizione si protraggano nel tempo e che l’offeso possa successivamente eliminarli (Sez. 5, n. 1174 del 20/11/2020, dep. 2021, Zaffaroni, Rv. 280130-01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.18357 del 09/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:18357PEN), udienza del 20/10/2021, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO

1 Mag

Polizia Giudiziaria:  Art. 199 cpp  Mancato avviso astensione congiunto

E’ principio di diritto pacifico quello secondo il quale l’omissione dell’avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell’imputato di astenersi dal deporre non determina l’inutilizzabilità della testimonianza del congiunto non avvertito, bensì una nullità di natura relativa, che deve pertanto essere eccepita immediatamente dalla parte che assiste alla deposizione e comunque, a pena di decadenza, entro i termini fissati all’art. 181 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48693 del 19/09/2014, Rv. 261437; conf. Sez. 3, n. 21374 del 16/01/2018, Rv. 273219); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.16021 del 27/04/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:16021PEN), udienza del 13/04/2022, Presidente PALLA STEFANO  Relatore SCORDAMAGLIA IRENE

1 Mag

Polizia Giudiziaria:  Art. 610 cp Automobilista brusca sterzata

«Integra il reato di violenza privata la condotta del conducente di un veicolo che, eseguendo una brusca sterzata ovvero affiancando o sorpassando un’altra autovettura, costringa il conducente di quest’ultima a cambiare direzione di marcia per evitare la collisione» (così Sez. 5, n. 44016 del 17/11/2010, Gullo, Rv. 249146; conf. N. 1448 del 1982, N. 2545 del 1985, N. 32001 del 2002 Rv. 222349); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.16125 del 27/04/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:16125PEN), udienza del 13/04/2022, Presidente PALLA STEFANO  Relatore MOROSINI ELISABETTA MARIA

19 Apr

Polizia Giudiziaria : Individuazione Fotografica

L’individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria rappresenta una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione sicché anche le modalità dell’individuazione – concretatesi, ad esempio, nella scelta delle immagini fotografiche effettuata dalla polizia giudiziaria – non riguardano la legalità della prova, dato l’enorme margine di opinabilità che accompagna ogni selezione, ma si riflettono sul suo valore, che richiede l’apprezzamento, in sede di scrutinio di legittimità, della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell’affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (cfr., in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 9505 del 24/11/2015, Coccia, Rv. 267562). Più in particolare, si è chiarito che anche il riconoscimento informale operato da personale della polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell’indagato costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. F – , Sentenza n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635 in cui la Corte ha spiegato che il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell’indagato rientra nell’alveo dell’art. 189 cod. proc. pen. atteso che l’individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione sicché il giudice, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali in tema di valutazione delle prove, può attribuire concreto valore probatorio alla identificazione dell’autore del reato avvenuta mediante riconoscimento fotografico da parte di un agente di polizia); conf., Sez. 1, n. 8237 del 06/05/1987, Giardina, Rv. 176390 e, tra le non massimate, Sez. 5, 15.9.2021, n. 44624, Dell’Annunziata; Sez. 2, 8.1.2020 n. 2559, Parussati; Sez. 2. 18.5.2011 n. 21825, Malvone ed altri).

Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.14157 del 12/04/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:14157PEN), udienza del 22/03/2022, Presidente MANTOVANO ALFREDO  Relatore CIANFROCCA PIERLUIGI

19 Apr

Polizia Giudiziaria : Art. 474  cp Detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto

Integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno; non ricorre quindi l’ipotesi del reato impossibile anche qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.14353 del 13/04/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:14353PEN), udienza del 02/03/2022, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore MONACO MARCO MARIA