Categoria: Polizia Giudiziaria

3 Ott

Polizia Giudiziaria : Stranieri favoreggiamento

Si è affermato in quella pronuncia che «…integra il delitto di favoreggiamento dell’ingresso illegale il compimento di atti diretti al trasferimento sul territorio nazionale di soggetti, domiciliati o dimoranti all’estero, non aventi titolo per soggiornare stabilmente sul predetto territorio, sicché il reato è configurabile anche con riferimento ad un ingresso inizialmente regolare, perché formalmente avvenuto, ad esempio, per motivi turistici (e accompagnato, se del caso, dal relativo visto), ma in realtà finalizzato, ab initio, ad una permanenza illegale (Sez. 1, n. 15531 del 5/2/2020, Gozzoli, Rv. 278979; Sez. 1, n. 50895 del 26/11/2013, Martinez Sanchez, Rv. 258349; Sez. 1, n. 42985 del 10/10/2007, Turbatu, Rv. 238120). Integra, invece, il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale il compimento di atti, solo successivi all’ingresso (regolare o meno che sia stato), volti ad agevolare la presenza irregolare (eventualmente tale, perché protrattasi oltre lo spirare del termine del soggiorno) dello straniero nello Stato. In particolare, dà luogo a quest’ultimo reato la condotta di chi precostituisca, dietro remunerazione, falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente, al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, già presenti sul territorio nazionale, di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (Sez. 1, n. 12748 del 27/2/2019, Piedimonte, Rv. 274991)».

Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.35329 del 22/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:35329PEN), udienza del 21/04/2022, Presidente ZAZA CARLO  Relatore CASA FILIPPO

8 Set

Polizia Giudiziaria: Perizia Grafica

Deve, infatti, ricordarsi che questa Corte, in tema di perizia grafica, ha affermato come: – ai fini dell’esecuzione della perizia grafica, non è indispensabile il documento originale che si suppone falsificato, potendo essa effettuarsi anche su una copia fotostatica di tale documento (Sez. 4, n. 29080 del 27/03/2018, Bellitto, Rv. 272962); – in tema di perizia grafica, sono utilizzabili a fini di comparazione anche le scritture espressamente disconosciute dall’imputato ovvero non autenticate, oltre a quelle non sottoposte allo stesso ai fini del riconoscimento, a condizione che siano a lui, comunque, attribuibili in base al prudente apprezzamento del giudice (Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017, dep. 2018, G., Rv. 272574); – la prova di autenticità o falsità di un documento può essere desunta da elementi diversi dalla perizia grafica, allorché l’esame diretto della grafia addebitata all’imputato, raffrontata con scritture diverse certamente riferibili al medesimo, convincano il giudice, in base ai principi del libero convincimento e della libertà di prova, che si tratta di documento attribuibile allo stesso imputato (Sez. 5, n. 42679 del 14/10/2010, Geremia, Rv. 249143). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.32600 del 05/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:32600PEN), udienza del 01/07/2022, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

29 Ago

Polizia Giudiziaria: Art. 14 TU Straniero Giustificato Motivo

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, sottolineato l’esclusiva rilevanza di condizioni, anche di natura soggettiva, di oggettiva impossibilità di adempiere che non risultano dedotte nel caso di specie (Sez. 1, n. 40827 del 05/02/2019, Markovic, Rv. 277449: «in tema di disciplina penale dell’immigrazione, costituisce giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza all’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, l’inadempimento conseguente o alle condizioni di assoluta impossidenza dello straniero, il quale non possa recarsi nel termine alla frontiera, né acquistare il biglietto di viaggio, ovvero al mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari, peraltro sollecitamente richiesti dallo straniero stesso»; in precedenza Sez. 1, n. 35959 del 13/07/2015, El Charrady, Rv. 264936; Sez. 1, n. 34245 del 08/07/2010, Caceres, Rv. 248341; Sez. 1, n. 30779 del 07/07/2006, Farina, Rv. 234883). L’odierno ricorrente, al contrario, non ha allegato concreti elementi utili da cui desumere il giustificato motivo. Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.31582 del 24/08/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:31582PEN), udienza del 27/04/2022, Presidente MOGINI STEFANO  Relatore TOSCANI EVA

26 Lug

Polizia Giudiziaria: Art. 589 bis  cp Omicidio Colposo

Ed invero, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, in caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l’investimento di un pedone solo quando la condotta della vittima configura, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento; e questa situazione è configurabile solo nel caso in cui il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 3320;7 del 02/07/2013, Corigliano, Rv. 255995; Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Landi, Rv. 281929).

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.29059 del 22/07/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:29059PEN), udienza del 12/07/2022, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore VIGNALE LUCIA

7 Lug

Polizia Giudiziaria: Individuazione  personale o fotografica

L’individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, cosicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 2, n. 23090 del 20/07/2020, Rv. 279437; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, Rv. 275548; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Rv. 271041; Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, Rv. 270181; Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 267562; Sez. 5, n. 6456 dell’1/10/2015, dep. 2016, Rv. 266023; Sez. 5, n. 43655 del 25/05/2015, Rv. 264969) Si è precisato (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, già citata), in particolare, che, allorquando il testimone abbia effettuato un riconoscimento fotografico informale nella fase delle indagini preliminari e, nel corso dell’esame dibattimentale, abbia confermato di avere compiuto tale ricognizione, così, quindi, reiterando il riconoscimento positivo, il convincimento del giudice può ben fondarsi su esso, seppure privo delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni. Il momento ricognitivo costituisce, invero, parte integrante della testimonianza, di tal che l’affidabilità e la valenza probatoria dell’individuazione informale discendono dall’attendibilità accordata al test.e e alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del decidente, che, ove sostenuto da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.25580 del 05/07/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:25580PEN), udienza del 01/04/2022, Presidente DI PAOLA SERGIO  Relatore PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

30 Giu

Polizia Giudiziaria: Art. 497 ter  cp Falso Tesserino

Integra il reato di cui all’art. 497 ter n. 1 cod. pen. la detenzione di un tesserino di identificazione quale appartenente a un corpo di polizia, ancorché diverso da quello in dotazione alle forze dell’ordine ma che ne simuli la funzione, perché esso è idoneo a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne faccia eventuale uso e sul potere connesso (si veda in materia, anche se in un caso di detenzione di un contrassegno, Sez. 5, Sentenza n. 1808 del 17/11/2021 – dep. 17/01/2022, Rv. 282472; si vedano anche Sez. 5, Sentenza n. 45126 del 05/06/2019, Rv. 277539; Sez. 5, Sentenza n. 26042 del 25/02/2019, Rv. 276130) D’altronde, il delitto di cui all’art. 497 ter, comma primo, seconda parte, cod. pen. sanziona la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino -come nella specie- la funzione (Sez. 5, Sentenza n. 3556 del 31/10/2014, – 26/01/2015, Rv. 262177; Sez. 5, Sentenza n. 35094 del 23/05/2013, Rv. 256951). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.24564 del 24/06/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:24564PEN), udienza del 17/01/2022, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA

30 Giu

Polizia Giudiziaria: Art. 707 cp  Possesso ingiustificato arnesi

In tema di possesso degli arnesi indicati nell’art. 707 cod. pen., è sufficiente, ai fini della configurabilità del concorso nel reato, la consapevole disponibilità concreta ed immediata, da parte di più persone, degli arnesi predetti, irrilevante essendo l’originaria appartenenza di questi ad uno solo dei correi e dovendosi viceversa dare rilievo alla possibilità di questi di servirsene ovvero di aiutare il proprietario a servirsene (Sez. 2 , sentenza n. 47686 del 03/10/2018, Rv. 274715; Sez. 2, n. 9644 del 16/04/1999, Dellerba, Rv. 214265)

L’art 707 cod. pen. prevede un reato proprio, in quanto soggetto attivo non è “chiunque”, ma solo chi si trova nelle particolari condizioni soggettive richieste dalla norma. Possono concorrere nel reato anche persone che non versino nelle condizioni soggettive suddette e, in tale ipotesi, il concorrente risponde della contravvenzione sia quando conosca le qualità soggettive dell’agente, sia quando abbia possibilità di tale conoscenza. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.24563 del 24/06/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:24563PEN), udienza del 17/01/2022, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA

23 Giu

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La redazione
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12 Giu

Polizia Giudiziaria: Art. 351 cpp Dichiarazioni raccolte dalla pg e non sottoscritte dall’interessato sono utilizzabili

Secondo la giurisprudenza che si condividei il verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 351 cod. proc. pen. è utilizzabile ai fini cautelari anche se il dichiarante si sia rifiutato di firmarlo senza precisare le ragioni del proprio rifiuto, poiché, in virtù del principio di tassatività delle nullità, tale atto conserva efficacia nella fase delle indagini in assenza di specifica disposizione contraria (Sez. 5, Sentenza n. 9976 del 20/12/2017, dep. 2018, Angrisano, Rv. 272799 – 01; Sez. 6, sentenza n. 24 del 20/11/2006, dep. 2007, Terzi Rv. 235755 – 01) Di contro si è deciso che le dichiarazioni accusatorie non verbalizzate, ma raccolte dalla polizia giudiziaria in una nota informativa, non sottoscritta dal dichiarante, devono considerarsi acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e ricomprese nell’ipotesi di inutilizzabilità di cui all’art. 191 cod. proc. pen.; secondo questo indirizzo la insuscettibilità ad essere utilizzate in dibattimento rende tali dichiarazioni inutilizzabili anche ai fini dell’emissione di una misura cautelare, in quanto deve escludersi che possano costituire gravi indizi di colpevolezza a norma dell’art. 273 cod. proc. pen., non essendo idonee a formulare alcuna prognosi di probabilità della colpevolezza dell’imputato (Sez. 6, Sentenza n. 21937 del 01/04/2003, Casaburro, Rv. 225681 – 01). La ragione per la quale si intende dare continuità al primo degli orientamenti citati, che assimila la dichiarazione non sottoscritta raccolta in un verbale formato dalla polizia giudiziaria a quella regolarmente sottoscritta, si rinviene nella “idoneità certificante” della polizia giudiziaria che raccoglie, e appunto certifica, la corrispondenza al dichiarato delle informazioni verbalizzate. Si tratta di una linea interpretativa che ricalca quella già tracciata in relazione alla mancata sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio; sul punto si è affermato che deve ritenersi valida l’elezione presso il difensore di ufficio effettuata dall’indagato con dichiarazione riportata in un verbale che poi rifiuti dì sottoscrivere, senza indicazione di una specifica ragione, posto che l’omessa sottoscrizione delle “persone intervenute” non è causa di nullità del verbale e che, in assenza della specifica indicazione di un motivo, l’atteggiamento dell’interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata (Sez. 1, Sentenza n. 50973 del 29/10/2019, Bossaidi, Rv. 277827 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 33567 del 15/06/2021, Ben Soltana, Rv. 281931). In conclusione ribadito che le dichiarazioni raccolte ex art. 350 cod. proc. pen. abbiano una utilizzabilità “limitata” alla fase investigativa ed ai riti a prova contratta, si ritiene che tale utilizzabilità non venga meno a causa della mancata sottoscrizione del verbale nel quale le dichiarazioni sono riversate: la corrispondenza del verbalizzato al dichiarato risulta infatti dalla certificazione effettuata dalla polizia giudiziaria, che può essere messa in dubbio dalla dichiarazione di disconoscimento, ma non dal rifiuto immotivato di sottoscrizione. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.22488 del 09/06/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:22488PEN), udienza del 28/04/2022, Presidente MESSINI D’AGOSTINI PIERO  Relatore RECCHIONE SANDRA

7 Giu

Polizia Giudiziaria: Art. 493 ter cp Indebito utilizzo di  carte di credito

Di contro, l’ipotesi di reato individuata è corretta, atteso che l’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizio. Posto che deve trattarsi di una carta o di un documento analogo, idoneo ad assolvere alla propria funzione di strumento finanziario, questa Corte (Sez. 2, n. 38837 del 25/6/2019, Rv. 277097; Sez. 2, n. 47725 del 7/11/2014, Rv. 260792) ha evidenziato in maniera del tutto condivisibile che l’uso indebito della carta di credito o di analoghi strumenti di pagamento ben può realizzarsi attraverso la disponibilità e la spendita dei relativi codici, non essendo necessario il materiale possesso del documento cartaceo o plastificato, costituendo quest’ultimo esclusivamente lo strumento che incorpora le sequenze identificative del titolare del rapporto negoziale, abilitandolo a regolare per tal via le proprie transazioni. La fattispecie in esame, pertanto, è pienamente integrata anche a fronte della smaterializzazione della condotta, il cui disvalore rimane integro pur se la stessa risulta svincolata dalla disponibilità del supporto fisico. Infatti, l’espressione di “indebito utilizzo” di cui al contestato art. 493 ter cod. pen., che definisce il comportamento illecito sanzionato, individua la lesione del diritto incorporato nel documento, prescindendo dal possesso materiale della carta che lo veicola e si realizza con l’uso non autorizzato dei codici personali. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.21771 del 06/06/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:21771PEN), udienza del 09/02/2022, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA