Categoria: Varie

11 Ago

Abbandono di incapace

di Villafrate A.

L’abbandono di persone minori o incapaci è un delitto previsto e punito dall’art. 591 del codice penale con la reclusione da 6 mesi a 5 anni
Abbandono di incapace: art. 591 c.p.

Ex art. 591 c.p., è punito con la reclusione da 6 mesi a cinque anni chi abbandona:

un minore di anni quattordici,
una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura.
La stessa pena è applicata anche a chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore di anni diciotto, che gli era stato affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

Nel caso in cui dall’abbandono derivi una lesione personale, la pena della reclusione è prevista da uno a sei anni, mentre se ne consegue la morte da tre a otto anni.

Le pene sono aumentate se ad abbandonare l’incapace è il genitore, il figlio, il tutore, il coniuge, l’adottante o l’adottato.

Ratio dell’istituto

Il legislatore, con la previsione del reato di abbandono di incapace, si dimostra sensibile nei confronti dei soggetti più fragili, prevedendo pene severe per chi viola gli obblighi di cura e di custodia.

La norma si fonda sulla presunzione di fragilità degli infra quattordicenni, mentre per quanto riguarda gli incapaci richiede l’accertamento delle condizioni di fatto (malattia, età o altra causa) a motivo delle quali sono sottoposti alla cura altrui.

Da segnalare l’elasticità dei concetti di abbandono e di incapacità, così come formulati dalla norma, ha permesso alla giurisprudenza di merito e di legittimità di interpretare ed adeguare la norma ai soggetti e alle situazioni più svariate.

Abbandono di incapace: oggetto della tutela

Oggetto formale della tutela dell’art. 591 c.p. è l’incolumità individuale, anche se nella sostanza pare che il legislatore voglia altresì favorire l’integrità e il benessere psico-fisico dei soggetti deboli.

Il fatto stesso che l’abbandono di incapace sia un reato di pericolo, evidenzia l’intenzione di voler mettere il punto sulla condotta, a prescindere dai suoi effetti.

Questo concetto “aperto” permette alla giurisprudenza di riconoscere rilevanza penale a svariate condotte attive e omissive, da cui possono scaturire anche situazioni di pericolo meramente potenziali.

Abbandono di incapace: i soggetti attivi

Il soggetto attivo del reato è qualunque soggetto gravato

da un obbligo formale nei confronti dell’incapace;
da un obbligo implicito nei confronti dell’infra quattordicenne, ad eccezione del minore di anni diciotto affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro a un soggetto determinato.
Per la forma aggravata del reato di abbandono, la norma prevede pene particolarmente severe se a commetterlo sono soggetti specificamente individuati: il genitore, il figlio, il tutore, il coniuge, l’adottante e l’adottato.

La condotta punita

La condotta di abbandono può realizzarsi con un’azione singola o con più atti successivi. Se il momento dell’abbandono integra il reato, al fine di rispondere all’esigenza di una tutela immediata del soggetto passivo del reato, la condotta protratta nel tempo mira a colpire qualsiasi comportamento distratto e negligente. La condotta però presenta delle sfumature particolari, a seconda che il reato si realizzi ai danni di un minore o di un incapace.

  • Il minore
    Il legislatore, nel riconoscere una fragilità implicita al minore infra quattordicenne, che non richiede accertamenti giudiziali e prescinde dalle sue condizioni psico-fisiche, prevede un dovere di protezione in capo a tutti coloro che entrano in contatto con questo soggetto: genitori, parenti, domestici, datori di lavoro, maestri, insegnati, ma anche vicini di casa e soggetti in grado di rilevare la situazione di “abbandono” del minore.
  • L’incapace
    Per le persone incapaci, invece, affinché si configuri il reato il soggetto attivo deve essere gravato da un formale obbligo di custodia o di cura (che prevede compiti svariati e complessi). Da precisare però che, se il dovere di custodia implica una relazione tra soggetto attivo e passivo del reato che può nascere anche da una sua spontanea assunzione o da una situazione di fatto, il dovere di cura, deve invece scaturire da fonti giuridiche formali.

A precisare questa differenza è intervenuta la Corte di Cassazione penale con sentenza n. 53038/2016: “Questa Corte ha già affermato che in tema di abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 cod. pen.), il dovere di custodia implica una relazione tra l’agente e la persona offesa che può sorgere non solo da obblighi giuridici formali, ma anche da una spontanea assunzione da parte del soggetto attivo nonché dall’esistenza di una mera situazione di fatto, tale per cui il soggetto passivo sia entrato nella sfera di disponibilità e di controllo dell’agente, in ciò differenziandosi dal dovere di cura, che ha invece unicamente ad oggetto relazioni scaturenti da valide fonti giuridiche formali (Sez. 5, n. 19448 del 12/01/2016).”

L’elemento psicologico

Il dolo del reato d’abbandono di incapace è generico, nel senso che il soggetto agente deve abbandonare volontariamente l’incapace, con la consapevolezza sia del dovere di cura o di custodia gravante su di lui, sia del pericolo, anche meramente potenziale, che la sua condotta può produrre sulla salute del soggetto passivo.

Ai fini dell’elemento soggettivo del delitto quindi rileva solo la volontà dell’abbandono e la coscienza di abbandonare un soggetto incapace di provvedere alle proprie esigenze.

7 Lug

Pronunce: Dichiarazioni rese dall’imputato all’investigatore privato sono utilizzabili

La Corte di merito  nel ribadire l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato all’investigatore privato, si è conformata al principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui, in tema di reato di frode in assicurazione, le dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo (da ultimo, Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017 – dep. 16/01/2018, Colella e altro, Rv. 272674).    Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.25698 del 05/07/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:25698PEN), udienza del 01/06/2022, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore PERROTTI MASSIMO 

22 Giu

Ambiente : Deposito Temporaneo di Rifiuti

Per quanto concerne, poi, specificamente la configurabilità del deposito temporaneo di rifiuti, va richiamato l’indirizzo giurisprudenziale generalmente condiviso, secondo cui, in tema di gestione illecita dei rifiuti, ricorre la figura del deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all’anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza (cfr. Sez. 3, n. 50129 del 28/06/2018, D., Rv. 273965-01, nonché Sez. 7, n. 17333 del 18/03/2016, Passarelli, Rv. 266911-01). Ancora, per quanto attiene alla individuazione della natura dei rifiuti, rilevante anche ai fini dell’individuazione dei presidi di sicurezza da assicurare, è fuori discussione che oli esausti e liquidi di batterie costituiscono rifiuti pericolosi (v., in proposito, tra le altre, Sez. 3, n. 31155 del 06/06/2006, Pezone, Rv. 235055-01i e Sez. 1, n. 7479 del 18/03/2021, dep. 2022, Mangia, Rv. 282683-01). Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.23845 del 21/06/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:23845PEN), udienza del 05/04/2022, Presidente LIBERATI GIOVANNI  Relatore CORBO ANTONIO

7 Giu

Pronunce: Gli ufficiali ed agenti della polizia di stato sono considerati in servizio permanente e non cessano dalla loro qualifica pur se liberi dal servizio

Gli ufficiali ed agenti della Polizia di Stato sono considerati in servizio permanente nel senso che non cessano dalla loro qualifica di pubblici ufficiali pur se liberi dal servizio, essendo anche in tali circostanze tenuti ad esercitare le proprie funzioni, ove si verifichino i presupposti di legge. (Fattispecie relativa al delitto di cui all’art. 337 cod. pen., posto in essere con calci e strattoni in danno di un poliziotto, nonostante questi, in tenuta da spiaggia, si fosse tempestivamente qualificato).”(Sez. 6, n. 52005, del 19/12/2014, Rv. 261669). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.21778 del 06/06/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:21778PEN), udienza del 15/03/2022, Presidente IMPERIALI LUCIANO  Relatore PERROTTI MASSIMO

31 Mag

Ambiente : Trasporto materiale ferroso sanzione anche senza prescrizioni

La procedura estintiva prevista dalla Parte Sesta-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 (artt. da 318-bis a 318-octies), introdotta con la I. n. 68 del 2015, consente di pervenire alla definizione delle contravvenzioni sanzionate dal D.Lgs. n. 152 del 2006 con modalità analoghe a quelle stabilite dalle disposizioni che regolano la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (artt. 20 ss. D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758), a condizione che esse non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (art. 318-bis). Orbene, il Tribunale ha correttamente richiamato l’orientamento espresso da questa Corte di legittimità, qui da ribadire, secondo cui, diversamente da quanto opinato da ricorrente, in tema di reati ambientali, l’omessa indicazione all’indagato, da parte dell’organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l’estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell’azione penale (Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, dep. 06/12/2019, Fulle, Rv. 277468; Sez. 3, n. 38787 dell’08/02/2018, dep. 22/08/2018, De Tursi, non massimata). Nelle decisioni dinanzi indicate si è condivisibilmente affermato gli artt. 318- ter e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 non stabiliscono affatto che l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria debbano obbligatoriamente impartire una prescrizione per consentire al contravventore l’estinzione del reato, vuoi perché non vi è alcunché da regolarizzare, vuoi perché la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua, con la conseguenza che l’eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta l’improcedibilità dell’azione penale. Non va nemmeno trascurato il dato normativo: nella disciplina in esame non viene mai espressamente affermato che la procedura ex art. 318-ter e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 configura una condizione di procedibilità dell’azione penale.4. Va aggiunto, infine, che, di recente, la Corte costituzionale è intervenuta per scrutinare la disciplina in esame. Con una prima decisione (n. 76 del 2019) è stata dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 318 -septies, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che l’adempimento tardivo, ma comunque avvenuto in un tempo congruo a norma dell’art. 318 -quater, comma 1, d.lgs. n. 152 n. 2006, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell’applicazione dell’art. 162-bis c.p., e determinano una riduzione della somma da versare alla metà del massimo dell’ammenda prevista per il reato in contestazione, anziché a un quarto del medesimo ammontare massimo, come invece disposto dall’art. 24, comma 3, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 nel caso di contravvenzione alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Con una seconda decisione (sent. n. 238 del 2020), è stata dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 318 -octies d.lgs. n. 152 n. 2006, nella parte in cui prevede che la causa estintiva del reato, contemplata nel precedente art. 318 -septies, non si applichi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis, introdotta nel cod. ambiente, dall’art. 1, comma 9, della legge 22 maggio 2015, n. 68. Orbene, ai fini che qui rilevano, si osserva che significativamente in quelle decisioni – le quali hanno compiutamente analizzato la procedura disegnata dagli artt. 318-ter ss. d.lgs. n. 152 del 2006 evidenziandone gli stringenti punti di contatto con disciplina prevista dagli artt. 20 ss. d.lgs. n. 758 del 1994 per la violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro – non risulta affatto che il previo esperimento della procedura relativa all’oblazione amministrativa ambientale si ponga quale condizione di procedibilità dell’esercizio dell’azione penale. 5. Tale approdo ermeneutico, del resto, è piena in sintonia con quanto affermato in relazione alla speculare disciplina antinfortunistica: anche in tal caso, si è costantemente affermato che l’omessa indicazione, da parte dell’organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell’azione penale (Sez. 3, Sentenza n. 3671 del 30/11/2017, dep. 25/01/2018, Vallone, Rv. 272454; Sez. 3, n. 7678 del 13/1/2017, dep. 17/02/2017, Bonanno, Rv. 269140).6. Ciò posto, nei motivi di ricorso si afferma apoditticamente che la procedura ex artt. 318-ter ss. d.lgs. n. 152 del 2006 sia delineata come condizione di procedibilità, senza tuttavia né argomentare tale conclusione, né misurarsi criticamente con le conclusioni dinanzi indicate e richiamate in maniera puntale e pertinente dal Tribunale; di qui l’inammissibilità dei motivi.     Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.19666 del 19/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:19666PEN), udienza del 27/04/2022, Presidente RAMACCI LUCA  Relatore CORBETTA STEFANO 

17 Mag

Delitti contro la persona: Art. 584 cp Omicidio Preterintenzionale

Si è, infatti, pervenuti, all’approdo interpretativo secondo cui l’elemento psicologico del reato in questione è costituito soltanto dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni; in tal senso si è espressa, invero, del tutto condivisibilmente, questa Corte nell’affermare la tesi secondo cui, in tema di omicidio preterintenzionale, l’elemento soggettivo è costituito, non già da dolo e responsabilità oggettiva né da dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all’art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell’intenzione di risultato (Sez. 5, n. 13673 del 08/03/2006, Haile, Rv. 234552)». Nello stesso senso si è espressa Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012 – dep. 08/01/2013, Palazzolo, Rv. 254386 – 01, che ha approfondito il tema sul piano della compatibilità di siffatta conclusione con l’art. 27 Cost., in un consapevole confronto con le ampie riflessioni sviluppate, quanto alla responsabilità ex art. 586 cod. pen., da Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Ronci Rv. 243381 – 01). In altri termini, l’evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere o percuotere una persona, con la conseguenza che se la morte della vittima è del tutto estranea all’area di rischio attivato con la condotta iniziale, intenzionalmente diretta a percuotere o provocare lesioni, ed è, invece, conseguenza di un comportamento successivo, l’evento mortale non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall’evento di percosse o lesioni dolose (Sez. 5, n. 5155 del 18/01/2019, Battimelli). Ciò implica che la prevedibilità ex lege dell’evento morte rispetto alle lesioni deve essere verificata anche alla luce della collocazione del primo nell’area di rischio innescata dalla condotta lesiva: collocazione normalmente ravvisabile ma astrattamente suscettibile di essere messa in discussione in casi limite, che, peraltro, nel caso di specie, non ricorrono affatto.  Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.18716 del 11/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:18716PEN), udienza del 22/04/2022, Presidente PALLA STEFANO  Relatore DE MARZO GIUSEPPE

10 Mag

Codici: Art. 650 cp  Invitato  per  notifica e  non si presenta

“non integra la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen., l’inottemperanza all’invito a presentarsi presso gli uffici di polizia per la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari” (Cass. Sez. 1, n. 41445 del 18/07/2013, Rv. 257531 – 01), ovvero l’inottemperanza a presentarsi presso un ufficio di polizia per la notifica del verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (cfr. Cass. Sez. 1, n. 48310 del 13/11/2012, Rv. 253969) o, anche, l’inottemperanza a una convocazione della polizia, finalizzata a rendere più agevole la notifica di un provvedimento (cfr. Cass. Sez. 1, n. 14811 del 04/04/2012, Rv. 252290 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.18362 del 09/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:18362PEN), udienza del 17/03/2022, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore TALERICO PALMA

5 Mag

Pronunce: Attenuante della Provocazione

Ai fini della configurabilità dell’attenuante della provocazione occorre, anzi tutto, il «fatto ingiusto altrui», che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale (Sez. 5, n. 23031 del 3/3/2021, Tripoli, Rv. 281377-01). È poi necessario che ricorra lo «stato d’ira», costituito da un’alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il «fatto ingiusto altrui». È necessaria, infine, la sussistenza di un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l’offesa e la reazione (Sez. 1, n. 21409 del 27/3/2019, Leccisi, Rv. 275894-02), che deve essere esclusa in presenza di un’evidente sproporzione tra la risposta e il fatto ingiusto (Sez. 1, n. 52766 del 13/6/2017, M.C., Rv. 271799-01).   Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.17460 del 04/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:17460PEN), udienza del 08/02/2022, Presidente BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE  Relatore RENOLDI CARLO 

19 Apr

Pronunce: Art. 640 cp Mago guaritore condannato per truffa

Integra il delitto di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2 cod. pen. e non la fattispecie di abuso della credulità popolare – depenalizzata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 -, il cui elemento costitutivo e differenziale si individua nel turbamento dell’ordine pubblico e nell’azione rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone, il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell’esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo credere loro di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l’ingiusto profitto consistente nell’incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime (Sez. 2, n. 49519 del 29/11/2019, Rv. 278004 — 01). Correttamente, pertanto, nel caso in esame la corte di merito ha ritenuto di qualificare i fatti ex art. 640 cod.pen. avuto riguardo all’assenza di comunicazioni nei confronti di un numero indeterminato di soggetti ed ai specifici pericoli che il ricorrente aveva rappresentato alle persone offese che attenevano persino al rischio di morte, convincendo così la vittima a versare somme di denaro.

Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.7513 del 02/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:7513PEN), udienza del 14/01/2022, Presidente VERGA GIOVANNA  Relatore PARDO IGNAZIO

12 Apr

Privacy : Videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza

Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sic- ché per la loro utilizzazione in giudizio non occorre procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.13892 del 11/04/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:13892PEN), udienza del 15/12/2021, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore ESPOSITO ALDO