Codice della strada : Art. 189 cds Omissione di soccorso

30 Mag

Codice della strada : Art. 189 cds Omissione di soccorso

Con la sentenza sez. 4, n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216 questa Corte ha chiarito che “i contenuti dell’obbligo di prestare assistenza non possono essere ricostruiti alla luce di una interpretazione che ne comporti, in definitiva, la riduzione all’obbligo di prestare soccorso sanitario”. I doveri di solidarietà che gravano sull’utente della strada, infatti, “impongono di considerare la locuzione “prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite” come alludente ad ogni possibile forma di assistenza, anche residuale” (pag. 5 della motivazione). Ne consegue che la presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale non esime l’investitore dal dovere dell’assistenza nei confronti dell’investito ogni volta che il suo intervento possa apparire utile e che l’investitore resta dispensato da tale dovere solo quando si sia accertato che l’aiuto sia stato fornito da terzi in maniera effettivamente adeguata (cfr. Sez. 4, n. 711 del 12/03/1969, Roma, Rv. 111841). Una corretta interpretazione della norma in esame conduce dunque a ritenere che l’assistenza alle persone ferite non sia rappresentata “dal solo soccorso sanitario, bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesto dalle circostanze del caso. Tanto determina la necessità che colui che invochi l’efficace soccorso da altri prestato, quale ragione di insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione della adeguatezza dell’assistenza, nell’ampio senso dianzi indicato” (sez. 4, n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216, pag. 6 della motivazione). Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18/04/2023) 23-05-2023, n. 22100

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