Codice della strada : Art. 189 cds Omissione di soccorso

5 Mar

Codice della strada : Art. 189 cds Omissione di soccorso

Quanto alle doglianze (espresse nei primi due motivi) afferenti all’applicazione dell’art. 189, comma 7, cod. strada, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha superato quell’orientamento per il quale il danno alle persone, nel reato di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, costituiva una condizione obiettiva di punibilità, in quanto tale non incluso nell’oggetto del dolo (Sez. 4, n. 327 del 31/10/1997, dep. 1998, Martino, Rv. 209677). Secondo il più recente e prevalente orientamento, il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone e la necessità del soccorso, altresì osservandosi che la consapevolezza sul bisogno di soccorso della persona coinvolta nell’incidente può assumere la forma del dolo eventuale, “che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza (ex multis, Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv. 237239). Va quindi ribadito che la necessità del soccorso è elemento essenziale della fattispecie tipica delineata dall’art. 189, comma 7, cod. strada. Mentre nel reato di “fuga”, di cui al comma 6 della medesima disposizione, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354), per il reato di omissione di assistenza, di cui al predetto comma 7, si richiede che il bisogno dell’investito sia effettivo. Effettività che si reputa insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario, né utile o efficace, l’ulteriore intervento dell’obbligato, dovendosi tuttavia precisare che l’assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute ex post dall’investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell’allontanamento (Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, Manganelli Luigi, Rv. 283212; Sez. 4, n. 39088 del 03/05/2016, Maracine, Rv. 267601; Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999, dep. 2000, Sitia A e altri, Rv. 216465). Ciò detto, occorre rammentare che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, in motivazione) ha precisato che il contenuto dell’obbligo di prestare assistenza non può essere circoscritto alla prestazione del mero soccorso sanitario, poiché i doveri di solidarietà che gravano sull’utente della strada impongono di considerare la locuzione “prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite” come alludente ad ogni possibile forma di assistenza, anche residuale, tenuto conto dell’ampiezza della condizione di bisogno determinata dall’investimento; bisogno che riflette le pregiudicate condizioni psichiche, fisiche e relazionali in cui improvvisamente viene a trovarsi la vittima. L’interpretazione della norma, pertanto, conduce a ritenere che l’assistenza alle persone ferite non sia rappresentata dal solo soccorso sanitario ma da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Deve, pertanto, ribadirsi il principio giurisprudenziale per il quale “la presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale non esime l’investitore dal dovere dell’assistenza nei confronti dell’investito ogni volta che il suo intervento possa apparire utile. Ne deriva che l’investitore resta dispensato da detto dovere solo quando si sia accertato che l’aiuto sia stato fornito da terzi in maniera effettivamente adeguata” (Sez. 4, n. 711 del 12/03/1969, Roma, Rv. 111841). Perché l’investitore non risponda della fattispecie incriminatrice prevista dal comma 7 dell’art. 189 cod. strada occorre che la assistenza fornita da altri si sia adeguatamente e compiutamente conclusa, dovendo l’avverbio “già”, posto a presidio della locuzione “altri abbia già provveduto” intendersi secondo il suo significato e cioè – se riferito ad un verbo, come in questo caso – nel senso dell’avvenuto compimento dell’azione, e non di una situazione ancora in divenire.

Il Giudice del rinvio correttamente afferma che la condotta dell’imputato – consistita nell’aver abbandonato il luogo dell’incidente senza lasciare alla persona offesa o ad altri i propri dati, al punto che per la sua individuazione è stato necessario l’intervento del motociclista che aveva rilevato la targa della sua auto – abbia integrato il c.d. reato di fuga, atteso che esso è finalizzato a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro (Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, dep. 2015, Balboni, Rv. 261945; nello stesso senso, Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885, secondo cui, in tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada, il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.8286 del 26/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8286PEN), udienza del 12/12/2023, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore DAWAN DANIELA

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