Furto : Art. 624 e 625 nr 7 e 7 bis cp Il furto di energia elettrica è procedibile d’ufficio

11 Giu

Furto : Art. 624 e 625 nr 7 e 7 bis cp Il furto di energia elettrica è procedibile d’ufficio

Il reato per cui si procede deve ritenersi tuttora procedibile d’ufficio, pur a fronte delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2022 al regime di procedibilità dei delitti di furto: ed invero, laprocedibilità a querela disposta dalla novella legislativa é esclusa ove la persona offesa risulti incapace, per età o per infermità, oppure qualora ricorra taluna delle circostanze ex articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, nonché 7-bis; nel caso di specie l’aggravante di cui
all’art. 625 n. 7 é contestata in relazione al fatto che la condotta fu commessa su un bene, come l’energia elettrica, destinato a servizio pubblico (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543) e, pertanto, il reato rimane perseguibile d’ufficio. Cass. sent. 8 febbraio 2023 (dep. 7 marzo 2023), n. 9452, Pres. Dovere, rel. Pavich

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