Penale : Art. 659 cp Disturbo del riposo delle persone

5 Feb

Penale : Art. 659 cp Disturbo del riposo delle persone

«Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. peri., non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio» (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273216) 4. E’ infondato, infine, anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla responsabilità del solo ricorrente Biondi. I reati contestati non sono reati propri„ che possono cioè essere commessi solo da chi abbia la titolarità di una licenza di pubblico intrattenimento o della gestione di un’attività. L’art. 659, comma 1, cod.pen., punisce «chiunque» disturba l’occupazione e il riposo delle persone. L’art. 681 cod.pen. punisce «chiunque» tiene un pubblico spettacolo senza osservare le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica, in questo caso senza rispettare il limite di capienza del locale, e secondo la giurisprudenza di legittimità «Integra la contravvenzione prevista dall’art. 681, cod. pen., l’organizzazione di un pubblico spettacolo senza il rispetto delle prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica di cui all’art. 80 del R.d. 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S., sia in caso di attività esercitata in via permanente e professionale, sia nell’ipotesi di allestimento occasionale o unico» (Sez. 3, n. 55361 del 2018, Rv. 274565), ovvero, secondo la massima riportata nella sentenza impugnata, «La norma incriminatrice prevista dall’art. 681 cod. pen. si applica anche nei confronti di chi, occasionalmente e se pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo» (Sez. 1, n. 33779 del 10/06/2013, Rv. 257176).

Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.3788 del 30/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:3788PEN), udienza del 30/11/2023, Presidente DI NICOLA VITO  Relatore MASI PAOLA

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