Penale : Colpa

7 Giu

Penale : Colpa

Invero in tema di delitti colposi, nel giudizio di “prevedibilità”, richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione “ex ante” dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione (sez.4, n. 4675 del 16/05/2006, PG in proc.Bartalini, Rv.235660-01; Sez.Un. 38343 del 20/04/2014, Espenhahn, Rv.261106).

Sotto questo profilo pertanto l’accertamento dell’elemento soggettivo è stato svolto nel rispetto dei principi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di causalità della colpa, nel senso che l’evento pericoloso che la norma incriminatrice mira a prevenire risultava prevedibile ed evitabile secondo una valutazione operata in concreto ed ex ante e tenuto conto dei profili soggettivi del venditore-distributore del prodotto (sez.4, n. 21554 de15/05/2021, Zoccarato, Rv.281374; n. 32216 del 20/06/2018, Capobianco e altro, Rv.273568). Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29/03/2023) 31-05-2023, n. 23724

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