Polizia Giudiziaria: Art. 14 TU Stranieri giustificato motivo

26 Giu

Polizia Giudiziaria: Art. 14 TU Stranieri giustificato motivo

«in tema di disciplina penale dell’immigrazione, costituisce giustificato motivo idoneo a escludere la configurabilità del reato di inosservanza all’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, l’inadempimento conseguente o alle condizioni di assoluta impossidenza dello straniero, il quale non possa recarsi nel termine alla frontiera, né acquistare il biglietto di viaggio, ovvero al mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari, peraltro sollecitamente richiesti dallo straniero stesso». Si è precisato che «la sussistenza del giustificato motivo per il quale lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell’art. 14-ter d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative – l’onere della cui prova grava sull’interessato – incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa, non anche con riferimento ad esigenze che riflettono la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o non stabili» (Cass. Sez. 1 n. 37813 del 27/4/2016, El Kadri, Rv. 268101; Sez. 1 n. 9929 del 11/2/2021, Ahmetaj Lisander, Rv. 280679); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.20327 del 12/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:20327PEN), udienza del 09/03/2023, Presidente FIORDALISI DOMENICO  Relatore TOSCANI EVA

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