Polizia Giudiziaria: Art. 260 cpp Distruzione delle merci

11 Mar

Polizia Giudiziaria: Art. 260 cpp Distruzione delle merci

L’art. 260, comma 3-bis, cod. proc. pen., limita la possibilità di procedere alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione alle seguenti ipotesi ben delimitate e alternative tra loro: a) la difficile o particolarmente onerosa custodia; b) la custodia pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica; c) l’evidente violazione dei divieti di fabbricazione, possesso, detenzione e commercializzazione. All’evidenza, nel presente caso si configura la prima tra le ipotesi formulate dalla norma alla luce dei costi che la conservazione della quarantina di borse sequestrate all’imputato imponeva all’Erario (reperimento e messa a disposizione degli spazi; spese di custodia) senza alcuna concreta possibilità di recupero a carico dell’imputato o a mezzo della rivendita dei beni, vietata dalla legge. Correttamente pertanto, in tali casi, è stato stabilito il principio per cui contro il provvedimento con il quale l’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 260, comma terzo, c. p.p., abbia disposto l’alienazione o la distruzione di cose sottoposte a sequestro probatorio è esperibile unicamente l’incidente di esecuzione (Sez. 3, n. 27866 del 10/05/2016 Praz Rv. 267349 – 01; in motivazione si fa espresso riferimento al provvedimento ex art.260 comma 2 bis c. p. p.). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8934 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8934PEN), udienza del 03/11/2023, Presidente DI PAOLA SERGIO  Relatore FLORIT FRANCESCO

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