Polizia Giudiziaria: Individuazione, personale o fotografica

11 Mar

Polizia Giudiziaria: Individuazione, personale o fotografica

L’individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (tra le altre: Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 – 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8999 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8999PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente ROSI ELISABETTA  Relatore RECCHIONE SANDRA

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