Polizia Giudiziaria: Querela sottoscrizione autentica

5 Mar

Polizia Giudiziaria: Querela sottoscrizione autentica

Le conclusioni non sono affatto smentite, ma sono anzi confermate, dalla giurisprudenza a Sezioni Unite che il Pubblico ministero ricorrente cita, e che recita: «la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l’invalidità dell’atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza» (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255584). Si tratta, infatti, di un principio che è stato affermato in un caso nel quale la querela era stata appunto autenticata dal difensore, il quale poi aveva incaricato per il deposito un’altra persona; sicché le Sezioni Unite hanno potuto affermare nell’occasione che «la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. Ne consegue che, in tal caso, il conferimento al difensore dell’incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta» (Sez. U, cit., Rv. 255583; cfr. anche Sez. 4, n. 51592 del 29/11/2023, Noel, Rv. 285536 e Sez. 2, n. 6342 del 18/12/2014, dep. 2015, Rufo, Rv. 262569). In definitiva, è stato correttamente applicato il principio in forza del quale la querela spedita a mezzo posta (cui va equiparato l’inoltro a mezzo pec) deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da un soggetto a ciò legittimato a norma dell’art. 337, cod. proc. pen., con la conseguenza che in mancanza di firma autenticata, l’istanza punitiva deve ritenersi inesistente (Sez. 2, n. 52601 del 05/12/2014, dep. 2015, Colombini, Rv. 261631) Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.8920 del 29/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8920PEN), udienza del 08/02/2024, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA  Relatore SGUBBI VINCENZO

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