Polizia Giudiziaria: Registrazione conversazione effettuata da un privato, mediante apparecchio collegato a ricetrasmittenti in uso alla pg è intercettazione

11 Giu

Polizia Giudiziaria: Registrazione conversazione effettuata da un privato, mediante apparecchio collegato a ricetrasmittenti in uso alla pg è intercettazione

In relazione ai primi due motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente ruotando attorno all’utilizzo e ai contenuti della registrazione telefonica del 18 giugno 2015, vero è che questa Corte ha osservato che la registrazione – come in specie – di conversazioni effettuata da un privato, mediante apparecchio collegato con postazioni ricetrasmittenti attraverso le quali la PG procede all’ascolto delle stesse e alla contestuale memorizzazione, non costituisce una mera forma di documentazione dei contenuti del dialogo nè una semplice attività investigativa, bensì un’operazione di intercettazione di conversazioni ad opera di terzi, come tale soggetta alla disciplina autorizzativa dettata dagli artt. 266 e ss. c.p.p., con la conseguente inutilizzabilità probatoria di tale registrazione, ove preceduta dalla sola autorizzazione del Pubblico Ministero (Sez. 3, n. 39378 del 23/03/2016, C., Rv. 267806). Peraltro è stato anche ritenuto ad es. che la trascrizione della conversazione intercorsa tra la vittima e l’autore di condotte estorsive ed usurarie, portata a conoscenza delle forze dell’ordine per iniziativa della stessa persona offesa mediante l’inoltro della chiamata in corso sull’utenza della polizia, che provveda immediatamente alla sua registrazione tramite l’applicazione cali recorder, costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, ai sensi dell’art. 234 c.p.p. (Sez. 2, n. 26766 del 06/07/2020, Spinelli, Rv. 279653). Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12/01/2023) 29-05-2023, n. 23298

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