Autore: Elio

16 Mar

Penale : Art. 628 cp  Rapina impropria violenza in luogo diverso e a persona diversa del derubato

Nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunità (Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617 – 01; Sez. 1, n. 34100 del 04/07/2019, Longo, Rv. 277310 – 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.9041 del 02/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9041PEN), udienza del 18/01/2023, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore RECCHIONE SANDRA

16 Mar

Codice della strada : Art. 141 CdS  Investimento di Pedone

Il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell’evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall’art. 141 cod. strada. (Sez. 4, n. 7093 del 27/01/2021, Di Liberto, Rv. 280549 Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo, ai danni di un pedone, del conducente che, pur viaggiando a velocità moderata, aveva omesso, attese le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, di tenere una condotta di guida tale da potergli consentire di avvistare per tempo il pedone ed arrestare il mezzo). La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi e, muovendo dalle premesse richiamate, ha ritenuto che l’imputato avesse violato l’art. 141 CdS, per aver proceduto ad una velocità sostenuta e comunque non adeguata alle condizioni dei luoghi e tale da consentire di compiere le manovre necessarie in condizioni di sicurezza e l’art. 191 CdS, per non aver consentito al pedone, che aveva già iniziato l’attraversamento, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. I giudici hanno spiegato che, anche a volere ammettere che l’imputato avesse rispettato il limite di velocità esistente, in ogni caso l’ andatura non era stata adeguata alle condizioni dei luoghi, giacché l’asfalto era bagnato e pertanto scivoloso, era ormai sera e nel tratto di strada erano presenti abitazioni. I giudici hanno adeguatamente vagliato anche il tema della causalità della colpa, rilevando che le regole violate erano volte a prevenire eventi quale quello verificatosi e che il rispetto di dette regole avrebbe consentito l’avvistamento del pedone in tempo utile ad arrestare la marcia. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.9459 del 07/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9459PEN), udienza del 09/02/2023, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore RICCI ANNA LUISA ANGELA

16 Mar

Furto : Art. 646 cp Appropriazione Indebita

“il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione” (Sez.2, n. 15735 del 14/02/2020, Francini, Rv. 279225) Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.9410 del 07/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9410PEN), udienza del 02/12/2022, Presidente AGOSTINACCHIO LUIGI  Relatore COSCIONI GIUSEPPE

10 Mar

Polizia Giudiziaria: Riconoscimento Fotografico

In particolare, il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari sulla base di una fotografia dell’indagato costituisce una prova atipica, la cui affidabilità dipende dall’affidabilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo dell’identificazione, ed è pienamente utilizzabile e idoneo a fondare l’affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 70 del 13/11/2020, dep. 2021, Dori, Rv. 280399-01; Sez. F., n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635-01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8399 del 24/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8399PEN), udienza del 14/02/2023, Presidente MESSINI D’AGOSTINI PIERO  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

10 Mar

Armi : Art. 699 cp Tirapugni

Quanto al tirapugni – pacificamente in metallo quello rinvenuto esposto per la vendita – si tratta di uno strumento che ha naturale e oggettiva finalità di offesa e che, ove impiegato, il suo utilizzo è funzionale solo a incrementare lo spessore lesivo che deriva da un colpo o un’azione violenta. Per detta qualità, dev’essere annoverato tra le armi proprie, nella categoria di quelle bianche, che sfruttano abilità e forza fisica individuale per recare offesa e/o produrre lesioni. Da ciò discende che allorquando – come nel caso che ci occupa – il tirapugni sia in metallo e abbia le caratteristiche anzidette è un’arma che ha destinazione naturale di offesa contro le persone (Sez. 1 n. 23840 del 13/01/2021, Brassi, Rv. 281398; Sez. 1, n. 2776 del 16/11/1993, dep. 1994, De Palo, Rv. 196794; Sez 1 n. 3377 del 28/3/1995 Scalmana, Rv. 200698; Sez 1 n. 8 del 11/3/1992, Boriosi, Rv 191121).

Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.8991 del 02/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8991PEN), udienza del 16/09/2022, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore TOSCANI EVA

10 Mar

Codice della strada : Art. 141 CdS

L’obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali va inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui; tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (ex multis, Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176 – 01). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.9440 del 07/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9440PEN), udienza del 17/11/2022, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore DAWAN DANIELA

10 Mar

Codice della strada : Velocità Cronotachigrafo funzionante – Accompagnamento del mezzo presso una officina – Necessità ai fini della determinazione della sanzione – Esclusione – Alterazione, manomissione del cronotachigrafo – Differenza – Fondamento.

In tema di sanzioni per violazione del codice della strada, l’accompagnamento del mezzo presso un’officina di cui all’art. 142, comma 11, del codice della strada è necessario solo nell’ipotesi di cronotachigrafo alterato, manomesso o non funzionante, atteso che tale attività è tesa ad accertare ed a ripristinare la funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo, ex art. 179, comma 6 bis del codice della strada. Ne consegue che, in caso di contestazione della sola violazione dei limiti di velocità, per come risultante dal cronotachigrafo, ai fini della irrogazione della relativa sanzione non è necessario il suindicato accompagnamento.  Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 com. 11, Cod. Strada art. 179 com. 6 Sez. 2 – , Ordinanza n. 37179 del 20/12/2022 (Rv. 666337 – 01Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) N. (GIOIA GIOVANNI) contro U. Rigetta, TRIBUNALE FERRARA, 17/01/2019

10 Mar

Codice della strada : Superamento dei limiti di velocità – Autotrasporto per conto terzi – Concorso con il conducente – Prova liberatoria – Contratto di trasporto – Rilevanza – Dichiarazione dell’esistenza di un contratto di trasporto – Necessità – Conseguenze.

In tema di violazioni del codice della strada, in caso di autotrasporto per conto terzi il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario delle merci, non sono responsabili in concorso con il conducente delle violazioni delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale da quest’ultimo commesse in presenza di un contratto scritto di trasporto, idoneo a dimostrare che le modalità di esecuzione della prestazione sono compatibili con tali norme; laddove, in caso di sua mancata esibizione al momento della contestazione, ai fini della concessione del termine di 30 giorni di cui all’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 2005, è necessario che il conducente sia in possesso di una dichiarazione del vettore o del committente che ne attesti l’esistenza.  Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2005 num. 286 art. 8 com. 2, Decreto Legisl. 21/11/2005 num. 286 art. 7 CORTE COST., Cod. Strada art. 197  Massime precedenti Vedi: N. 16905 del 2005 Rv. 584254 – 01, N. 26345 del 2020 Rv. 659682 – 01 Sez. 2 – , Ordinanza n. 37179 del 20/12/2022 (Rv. 666337 – 02Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)  N. (GIOIA GIOVANNI) contro U. Rigetta, TRIBUNALE FERRARA, 17/01/2019

7 Mar

Codice della strada : Art. 186  CdS Curva di Widmark

«Le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota “curva di Widmark” – secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall’assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo – variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione» (Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017; sez. 4 n. 4521 del 13/09/2018, non massimate). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.8498 del 27/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8498PEN), udienza del 08/02/2023, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore VIGNALE LUCIA

7 Mar

Armi : Art. 699 cp Coltelli a doppio filo e punta acuminata (Pugnale o Stiletto)   armi proprie

«Ai fini della qualificazione di un coltello quale arma propria od impropria, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento» (Sez. 1, n. 17255 del 01/04/2019, Naccarato, Rv. 275252), si rileva che, proprio sulla scorta della descrizione fatta dal consulente della difesa oltre che della diretta visione da parte del Giudice di primo grado del corpo di reato, è stato possibile verificare che detti strumenti erano dotati di punta acuta e doppio filo, sebbene su uno dei due lati non completo, ma esteso fino alla metà della lama; tali caratteristiche sono necessarie e sufficienti a far ritenere i coltelli di cui si tratta armi bianche, per l’attitudine di assumere le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto. Analoghe considerazioni valgono per ciò che riguarda le baionette, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, risalente a Sez. U, n. 11137 del 24/11/1984, Bottin, Rv. 167101, ma recentemente ribadito (Sez. 1, n. 21303 del 21/09/2016, Galbiati, Rv 269954), alla cui stregua «la baionetta, per la sua autonomia strutturale, costituisce arma bianca in senso proprio e non parte del fucile sul quale può essere innestata». Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.8991 del 02/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8991PEN), udienza del 16/09/2022, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore TOSCANI EVA