Autore: Elio

2 Mar

Ricettazione : Ricettazione anche se il furto è procedibile a querela

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia punibile per difetto di querela (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso. Rv. 276668-01; Sez. 2, n. 33478 del 28/05/2010, Carabelli, Rv. 248248- 01); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8695 del 28/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8695PEN), udienza del 24/01/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

2 Mar

Armi : Molotov- Bombe Incendiarie – Arma da Guerra

Considerato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dell’art. 192 cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta natura di arma da guerra dell’ordigno incendiario da lui detenuto, è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata è conforme al principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui le bottiglie incendiarie devono considerarsi comprese tra i «congegni micidiali» ed equiparate, agli effetti della legge penale, alle armi da guerra (Sez. 1, n. 34853 del 12/05/2021, Braz Berardi, Rv. 281892-01; Sez. 2, n. 1622 del 12/12/2012, dep. 2013, Zeqiri, Rv. 254451-01); principio che è stato affermato anche con riferimento a ordigni realizzati, come quello rinvenuto nella disponibilità dell’imputato, con un involucro in plastica (Sez. 1, n. 28812 del 15/05/2014, Kola, non massimata), e che corrisponde, del resto, a quanto è espressamente previsto dall’art. 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8675 del 28/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8675PEN), udienza del 24/01/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

2 Mar

Polizia Giudiziaria: Estrazione  fotogrammi dai filmati di videosorveglianza

Non ha natura di accertamento tecnico irripetibile l’attività di estrapolazione di fotogrammi da un supporto video e di raffronto degli stessi con le fotografie di determinate persone al fine di evidenziare eventuali somiglianze e giungere quindi all’identificazione dei soggetti ritratti (Sez. 6, n. 41695 del 14/06/2016, Bembi, Rv. 268326-01), atteso che in tema di prove la copia di estratta da un documento informativo ha la medesima valenza probatoria del dato originariamente acquisito, salvo che se ne deduca e dimostri la manipolazione (Sez. 6, n. 12975 del 06/02/2020, Ceriani, Rv. 278808-03).  Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8658 del 28/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8658PEN), udienza del 25/11/2022, Presidente IMPERIALI LUCIANO  Relatore MINUTILLO TURTUR MARZIA

27 Feb

Penale : Il Prezzo, il Prodotto e il Profitto  del Reato  Definizioni

A tale proposito, già dal 1996 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato su un piano generale che “in tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato” (Cass., Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv 205707) Volendo, quindi, schematizzare: il prodotto è il risultato dell’azione criminosa, ovvero la cosa materiale creata, trasformata o acquisita mediante l’attività delittuosa, che con quest’ultima abbia un legame diretto e immediato; si tratta del frutto diretto ed immediato dell’attività criminosa, ossia del risultato ottenuto direttamente con l’attività illecita. Il profitto comporta invece un accrescimento del patrimonio dell’autore del reato ottenuto attraverso la acquisizione la creazione o la trasformazione di cose suscettibili di valutazione economica, corrispondente all’intero valore delle cose ottenute attraverso la condotta criminosa (vantaggio economico di diretta derivazione del reato, vedi Sez.U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Lucci Rv. 264436 – 01: “Il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito.”). Prezzo, infine, è il compenso dato o promesso per indurre istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato, quale fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato. Da quanto si è detto, è del tutto evidente che si può procedere al sequestro o alla confisca sia del prodotto che del profitto del reato, dovendo identificarsi, nel caso in esame, il prodotto nel credito illecitamente creato ed il profitto nella cessione dello stesso. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8429 del 24/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8429PEN), udienza del 25/01/2023, Presidente MESSINI D’AGOSTINI PIERO  Relatore COSCIONI GIUSEPPE

27 Feb

Furto : Furto Consumato

:”Risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso”) Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8327 del 24/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8327PEN), udienza del 15/02/2023, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore BRUNO MARIAROSARIA

27 Feb

Polizia: Giudiziaria Impronte Digitali

“Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all’impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza (così, ex multis, Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, Rv. 274167); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8326 del 24/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8326PEN), udienza del 15/02/2023, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore BRUNO MARIAROSARIA

27 Feb

Codice della strada: Art. 186 CdS  Intervallo minimo tra prima e seconda misurazione

Ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall’art. 186 cod. strada, l’intervallo di cinque minuti che, ai sensi dell’art. 379 del Regolamento al codice della strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come intervallo minimo volto a monitorare la curva alcolemica” (così Sez. 4, n. 24386 del 27/04/2018, Valinotto, Rv. 273729, conforme a Sez. 4, n. 36065 del 11/04/2017, Visintin, Rv. 270755). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8310 del 24/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8310PEN), udienza del 15/02/2023, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore BRUNO MARIAROSARIA

27 Feb

Codice della strada : Art. 189 cds Omissione di Soccorso

Considerato che l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 189 comma sesto del codice della strada (punito solo a titolo di dolo) ricorre quando l’utente della strada, al verificarsi di un incidente – idoneo, come nel caso di specie, a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento – ometta di fermarsi per prestare soccorso (in termini, “ex plurirnis”, Sez. 4, n. 7615 del 10/11/2004, dep. 01/03/2005, Rv. 230816); che, secondo unitario orientamento di questa Corte, la breve sosta effettuata sul luogo del sinistro è condotta inidonea ad escludere la responsabilità dell’agente in ordine al reato di fuga [cfr. Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Rv. 270885:”In tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada, (c.d. reato di fuga), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità. (Nella specie la Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza che aveva affermato la responsabilità del conducente che, avendo investito due pedoni minorenni, era sceso dall’auto solo dopo che una persona che aveva assistito all’impatto si era posta davanti al mezzo indicando le vittime, e si era poi allontanato senza fornire le proprie generalità, stanti le rassicurazioni fornite dalle persone offese circa il proprio stato di salute, nonostante la violenza dell’urto idonea ad arrecare danno alle persone)]. Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8308 del 24/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8308PEN), udienza del 15/02/2023, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore BRUNO MARIAROSARIA

19 Feb

Codice della strada : Circolazione stradale abbagliamento

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che, in caso di abbagliamento, il conducente del veicolo deve moderare la velocità ed anche arrestare la marcia fino a quando la condizione impeditiva sussista (cfr. Sez. 4, n. 17390 del 21/02/2018, Rv. 272647 – 01). Si è precisato come il fenomeno dell’abbagliamento dai raggi solari non rientri nelle ipotesi di caso fortuito per le quali è ipotizzabile un esonero di responsabilità del soggetto agente, trattandosi di un fenomeno naturale, la cui insorgenza è del tutto prevedibile in determinate circostanze (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 8928 del 16/06/1992, Barlati, Rv. 191826 – 01). Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che il ricorrente avesse violato il disposto di cui all’art. 141 cod. strada: l’imputato, proprio in ragione della presenza di luce abbagliante, si legge in motivazione, avrebbe dovuto procedere a passo d’uomo per essere in grado di arrestare tempestivamente la marcia in presenza di prevedibili ostacoli. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.4155 del 01/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:4155PEN), udienza del 08/11/2022, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore BRUNO MARIAROSARIA

19 Feb

Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale violazione prescrizione non associarsi con persone condannate o sottoposte a misure

Secondo il prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il quale punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo decreto, implica un’abitualità o serialità di comportamenti, sicché esso è configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1 n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 – 01; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635 – 01; Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902 – 01; Sez. 1, n. 43858 del 01/10/2013, Valentino, Rv. 257806 – 01; Sez. 1, n. 46915 del 10/11/2009, Linaris, Rv. 245687 – 01). Si è pertanto escluso che il reato sia integrato da un unico episodio o anche da due soli contatti con soggetti pregiudicati. «in tema di violazione del divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne o che siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è necessario accertare in concreto la conoscenza, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate, desunta da elementi fattuali concludenti, come quelli attinenti al contesto socio-ambientale in cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza, a prescindere dalla circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequentato dal proposto siano o meno riportate nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente preclusa a terzi» (Sez. 1, n. 44586 del 03/05/2018, Viola, Rv. 273978 – 01; Sez. 1, n. 37163 del 19/07/2019, Giordano, Rv. 276945 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.5357 del 07/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:5357PEN), udienza del 06/10/2022, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore MELE MARIA ELENA