Autore: Elio

5 Mar

Penale : Aggravante esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede

Sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. – sub specie di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del self service – la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si con- nota come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in que- stione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non es- sendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663). In altri termini, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di video- sorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa, men- tre solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8554 del 27/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8554PEN), udienza del 14/02/2024, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore ESPOSITO ALDO

28 Feb

Penale :Art. 640 cp  Truffa

Ai fini della configurabilità del reato di truffa, la prova dell’elemento soggettivo “può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l’inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione” (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunghiglia, Rv. 279908 – 01; nello stesso senso Sez. 5, n. 39472 del 19/06/2023, Correra). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.7337 del 19/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:7337PEN), udienza del 01/12/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore CERSOSIMO EMANUELE

28 Feb

Militaria : Art. 173 cpmp Disobbedienza

L’azione tipica del reato di disobbedienza, previsto dall’art. 173 cod. pen. mi!. Pace, consiste infatti nel rifiuto, nella omissione o nel ritardo di obbedienza ad un ordine attinente alla disciplina o al servizio, impartito da un superiore, da parte di un militare, dovendosi intendere per ordine qualunque manifestazione di volontà che, nei predetti ambiti, non lasci alcun margine di libertà al comportamento del subordinato (Sez. 1, n. 8716 del 15/07/1993, Cerrone, Rv. 195073-01). Non è necessario che tale volontà sia espressa categoricamente, o con speciali e determinate formalità, essendo il subordinato in ogni caso vincolato al dovere di obbedienza, che non può eludere (Sez. 1, n. 3007 del 23/12/1987, dep. 1988, Indice, 177825-01). Il dolo è quello generico, costituito dalla volontà di rifiutare di obbedire, nella piena consapevolezza della ribellione funzionale e dell’attinenza alla disciplina o al servizio dell’ordine impartito (Sez. 1, n. 28232 del 13/06/2014, Ciccone, Rv. 261412-01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.7312 del 19/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:7312PEN), udienza del 22/11/2023, Presidente MOGINI STEFANO  Relatore CENTOFANTI FRANCESCO

28 Feb

Penale : Art. 659 cp Disturbo del riposo

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen., non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv.273216 – 01); perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio (Sez.1,n 45616 del 14/10/2013, Rv.257345 – 01); l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (Sez.1,n.20954 del 18/01/2011, Rv.250417; Sez.3, n.11031 del 05/02/2015, Rv.263433). Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.7717 del 22/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:7717PEN), udienza del 10/01/2024, Presidente ANDREAZZA GASTONE  Relatore DI STASI ANTONELLA

28 Feb

Penale : Ne bis in idem

«Ai fini della preclusione connessa al principio “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 – 01; fra le successive, Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 – 02; Sez. 1, n. 41172 del 26/10/2011, Cortinovis, Rv. 251554 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.7710 del 21/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:7710PEN), udienza del 06/12/2023, Presidente ROCCHI GIACOMO  Relatore SIANI VINCENZO

28 Feb

Polizia Giudiziaria: Pericolo di fuga

Va poi ricordato che, per ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, è necessario e sufficiente accertare – con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo – l’esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220 – 01; Sez. 6, n. 16864 del 07/03/2018, Vescio, Rv. 273011 – 01): in definitiva, il requisito dell’attualità del pericolo di fuga postula la formulazione di un giudizio prognostico in base al quale si giunga a ritenere, senza il ricorso a formule astratte e non verificabili in concreto, che sia imminente la sottrazione dell’indagato al processo e, in caso di condanna, all’irrogazione della pena (Sez. 3, n. 18496 del 11/01/2017, F., Rv. 269630 – 01). Il pericolo di fuga è, infatti, la “rilevante plausibilità che l’indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia” (Sez. 2, Sentenza n. 2935 del 15/12/2021, dep. 2022, PM in proc. Sylla, Rv. 282592); nel pericolo di sottrazione alla pretesa di giustizia non c’è solo il rischio di non esecuzione della decisione irrevocabile di condanna, ma anche la possibilità che l’indagato si sottragga ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria in fase di indagini, alla celebrazione del processo, o all’esecuzione di ulteriori misure cautelari a suo carico (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 7270 del 06/07/2015, dep. 2016, Giugliano, Rv. 267135), con conseguente rischio di allontanamento clandestino da parte della persona (Sez. 6, Sentenza n. 27357 del 19/06/2013, Elmazaj, Rv. 256568) Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.7705 del 21/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:7705PEN), udienza del 03/11/2023, Presidente ROCCHI GIACOMO  Relatore CURAMI MICAELA SERENA

21 Feb

Codice della strada : Art. 187 CdS  Accertamenti non invasivi non è richiesta sintomatologia

Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 187, commi 2 e 7, cod. strada, non è richiesto che, per procedere agli accertamenti non invasivi oggetto della condotta di rifiuto, sussista una sintomatologia che lasci sospettare lo stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti, sintomatologia invece necessaria al fine di procedere al prelievo di campioni biologici presso strutture sanitarie (cfr. Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019, Rv. 276363 – 01″). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.5402 del 07/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:5402PEN), udienza del 17/01/2024, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore BRUNO MARIAROSARIA

21 Feb

Ricettazione : Art. 648 cp Configurabilità del reato

Al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d’altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914) Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.6323 del 13/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:6323PEN), udienza del 07/11/2023, Presidente ROSI ELISABETTA  Relatore IMPERIALI LUCIANO

21 Feb

Polizia Giudiziaria: Notificazione avvenuta “a mani proprie”  a fronte di differente luogo indicato nell’elezione di domicilio

Notificazione avvenuta “a mani proprie”, a fronte di differente luogo indicato nell’elezione di domicilio tenuto conto di consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la notificazione eseguita “a mani proprie” dell’imputato, pur in presenza di un’elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto costituisce la forma più sicura per portare l’atto a conoscenza del destinatario (tra le tante, Sez. 1, n. 9544 del 26/09/2017 dep. 2018, Rv. 272309 – 01); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.6220 del 12/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:6220PEN), udienza del 08/01/2024, Presidente CAPOZZI ANGELO  Relatore COSTANTINI ANTONIO

21 Feb

Penale : Art. 727 cp

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura di cui all’art. 727, comma secondo, cod. pen., ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia nel momento in cui l’autore del reato tiene gli animali nella condizione vietata e cessa nel momento in cui rimuove detta condizione o ne perde la disponibilità, anche per effetto del sequestro disposto dall’autorità giudiziaria” (Sez. 3, n. 21460 del 03/02/2015, Rv. 263998); Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.5996 del 12/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:5996PEN), udienza del 09/01/2024, Presidente GALTERIO DONATELLA  Relatore DI STASI ANTONELLA