Categoria: Codice della strada

3 Apr

Codice della Strada: Il proprietario deve sempre sapere a chi affida il veicolo

Si richiama in proposito l’orientamento consolidato di questa Corte, che individua la ratio della disposizione sanzionatoria di cui si discute nel principio che il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della sua circolazione, nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicarla all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta per contestare un’infrazione amministrativa, rispondendo, per l’inosservanza di tale dovere di collaborazione, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilanza su tale affidamento ( Cass. n. 13748 del 2007; Cass. n. 12842 del 2009; Cass. n.29593 del 2017 ).

Corte cassazione seconda sezione Numero registro generale 5883/2020 2. Numero sezionale 2144/2022 -o Numero di raccolta generale 8882/2023 O Data pubblicazione 29.03.2023

28 Mar

Codice della strada : Art. 141 e  145 CdS Sinistro stradale velocità

Quanto alla velocità serbata, le avverse condizioni addotte a giustificazione dell’accaduto da parte dell’imputato (manto stradale scivoloso e scarsa illuminazione) avrebbero dovuto indurre quest’ultimo a mantenere una velocità ancora più bassa e prudente, come correttamente osservato dalla Corte di merito in sentenza (sull’argomento cfr. Sez. 4, n. 24823 del 02/03/2007, Rv. 236988 – 01:”In tema di circolazione stradale, l’osservanza della regola cautelare imposta dalla legge non vale sempre ad esonerare dalla responsabilità per il reato colposo quando esistano concrete circostanze che la rendano inidonea, nel caso concreto, a garantire la tutela del bene cui la regola cautelare è preordinata. (Fattispecie in tema di omicidio colposo da incidente stradale in cui è stata ritenuta insufficiente, ai fini di escludere la responsabilità dell’imputato, la circostanza che egli avesse rispettato i limiti di velocità, avendo egli omesso di ridurre ulteriormente la velocità adeguandola alle concrete condizioni della strada, che, nel tratto interessato, era bagnata, con un restringimento della carreggiata e una curva che ostacolava la visuale)”; Sez. 4, Sentenza n. 8526 del 13/02/2015 Ud. (dep. 25/02/2015) Rv. 262449 – 01: “In tema di reati colposi derivanti da inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, nel formulare il proprio apprezzamento sull’eccesso di velocità relativa vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità – il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale. (Nella fattispecie l’imputato aveva mantenuto una velocità prossima, per difetto, al limite vigente nel tratto stradale interessato dal sinistro, valutata, tuttavia, non adeguata in considerazione della scarsa visibilità notturna, della prossimità sia alle strisce pedonali sia all’intersezione con altra strada nonchè della presenza a bordo del motociclo da lui condotto di un passeggero privo di casco)”).

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10/02/2023) 10-03-2023, n. 10107

28 Mar

Codice della strada : Art. 189 CdS   Omissione di soccorso

Quanto all’insorgenza dell’obbligo di fermarsi, in particolare, questa Sezione ha più volte precisato che esso, al pari di quello di prestare assistenza alle persone ferite, non è legato alla consumazione e all’accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente stradale, comunque ricollegabile al comportamento dell’utente della strada al quale l’obbligo è riferito (sez. 4, n. 33761 del 17/5/2017, di poco precedente a quella richiamata nella sentenza impugnata e ad altre dello stesso tenore, anche successive, come sez. 4, n. 34356 del 25/11/2020, Righetti, RV. 280153).

Quanto alla prova della consapevolezza, a fronte della motivazione censurata, parte ricorrente si è limitata a opporre, solo genericamente, senza cioè alcun corredo fattuale a supporto della propria, alternativa lettura degli atti, una inattendibilità della persona offesa, nonostante la spiegazione esaustiva e congrua offerta dai giudici del merito.  Peraltro, in tema di omissione di assistenza, si è più volte affermato che l’elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all’agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti (sez. 4, n. 33772 del 15/6/2017, Capozzi, Rv. 271046, in cui, in motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all’elemento volitivo, può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio).  Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28/02/2023) 13-03-2023, n. 10409

28 Mar

Codice della strada : Art. 187 CdS  Rifiuto

Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 187, c. 2 e 7, codice strada, non è richiesto, per procedere agli accertamenti non invasivi oggetto della condotta di rifiuto, che sussista una sintomatologia che lasci sospettare lo stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti, sintomatologia invece necessaria al fine di procedere al prelievo di campioni biologici presso strutture sanitarie (sez. 4, n. 24914 del 19/2/2019, Russo, Rv. 276363; n. 12197 del 11/1/2017, Taglialatela, Rv. 269394).  In particolare, si è affermato che il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, previsto dal comma 7 dell’art. 187 C.d.S., è configurabile quando si rifiuti uno tra gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4 del medesimo articolo, poichè, in base a tali previsioni, è possibile procedere ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di legittimare l’accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti; accompagnamento che è legittimo anche quando, avendo avuto esito positivo gli accertamenti non invasivi, ovvero avendo altro ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale non possono essere prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia (vedi, in motivazione, sez. 4, n. 24914/19 cit.).  Il che è quanto è avvenuto nella specie, avendo gli operanti rilevato una sintomatologia significativa nel senso sospettato, motivata, quanto alla sua univocità, in maniera del tutto congrua dai giudici territoriali e, come tale, insindacabile in questa sede, oltre che corroborata dal possesso di sostanza stupefacente da parte dell’imputato.  (Corte Cost. n. 186/2000). Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28/02/2023) 13-03-2023, n. 10410

21 Mar

Codice della strada : Art. 477-482 cp  Patente straniera falsa

La contraffazione non grossolana della patente di guida apparentemente rilasciata da uno Stato estero costituisca falso materiale ai sensi dell’art. 477, 482 cod. pen. (da ultimo: Sez. 5, n. 45255 del 27/10/2021, Samb Modou, Rv. 282252). Come noto, all’udienza del 24/11/2022 le Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale evidenziato dalla Corte di merito, hanno affermato che la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale. All’evidenza, quindi, il massimo consesso nonnofilattico ha condiviso l’orientamento secondo cui la nozione di uso di atto falso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell’atto, con la conseguenza che ad integrare il reato è sufficiente la semplice esibizione del documento falso, quale che sia il significato che il soggetto intenda • attribuire all’atto in esso contenuto; nel caso della patente di guida è stato condivisibilmente osservato che “proprio gli artt. 135 e 136 cod. strad. dimostrano l’efficacia giuridica della patente straniera, la quale si inserisce in una fattispecie complessa in cui gli altri requisiti richiesti dalla legge concorrono, al pari della prima (che conserva la qualificazione di autorizzazione amministrativa), alla produzione dell’effetto dell’abilitazione alla guida. Detto altrimenti, il documento di guida esibito dal ricorrente era pienamente idoneo ad ingannare la fede pubblica, non solo per la sua apparente corrispondenza ad un documento genuino, ma in quanto il contenuto del titolo, funzionale all’abilitazione alla guida, esplicando concreti effetti sulla funzione documentale, non era affatto irrilevante ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio. Del resto, che la patente straniera nei casi di cui all’art. 135 cod. strad., anche in assenza degli altri documenti richiesti dalla norma, non sia priva di effetti giuridici, è confermata dal diverso disvalore che l’ordinamento attribuisce all’ipotesi rispetto al caso di guida senza patente. E infatti, ancora oggi, il comma 8 dell’art. 135 cit. prevede, a carico del titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1 dello stesso art. 135, una sanzione amministrativa di importo (da 408,00 a 1.634,00 euro) inferiore alla sanzione prevista dall’art. 116, comma 15, a carico di chi conduca veicoli senza avere conseguito la patente di guida o senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici (da 5.000,00 a 30.000,00 euro, a seguito della depenalizzazione operata dall’art. 1 d. Igs. 15/01/2016, n. 8). Al momento dei fatti, peraltro, mentre la prima ipotesi era come oggi un illecito amministrativo, la seconda era una contravvenzione. Tali dati confermano che la patente straniera ha un suo rilievo giuridico come autorizzazione alla guida e una sua valenza intrinseca probatoria a prescindere dal suo abbinamento con altri requisiti o atti. Alla stregua di siffatte considerazioni si ritiene di disattendere l’orientamento secondo il quale la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada, ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese (Sez. 5, n. 24227 del 28/04/2021, Tarar, Rv. 281439 – 01, che si colloca sulla scia di Sez. 5, n. 21929 del 17/04/2018, Ramos, Rv. 273022; Sez. 5, n. 9268 del 02/12/2014, dep. 2015, Ndiaye, Rv. 262963; Sez. 5, n. 12693 del 08/03/2007, Aghohawa, Rv. 236180)” (Sez. 5, n. 45255 del 27/10/2021, Samb Modou, Rv. PS 282252, in motivazione). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.8116 del 23/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8116PEN), udienza del 13/12/2022, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore CATENA ROSSELLA

16 Mar

Codice della strada : Art. 141 CdS  Investimento di Pedone

Il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell’evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall’art. 141 cod. strada. (Sez. 4, n. 7093 del 27/01/2021, Di Liberto, Rv. 280549 Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo, ai danni di un pedone, del conducente che, pur viaggiando a velocità moderata, aveva omesso, attese le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, di tenere una condotta di guida tale da potergli consentire di avvistare per tempo il pedone ed arrestare il mezzo). La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi e, muovendo dalle premesse richiamate, ha ritenuto che l’imputato avesse violato l’art. 141 CdS, per aver proceduto ad una velocità sostenuta e comunque non adeguata alle condizioni dei luoghi e tale da consentire di compiere le manovre necessarie in condizioni di sicurezza e l’art. 191 CdS, per non aver consentito al pedone, che aveva già iniziato l’attraversamento, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. I giudici hanno spiegato che, anche a volere ammettere che l’imputato avesse rispettato il limite di velocità esistente, in ogni caso l’ andatura non era stata adeguata alle condizioni dei luoghi, giacché l’asfalto era bagnato e pertanto scivoloso, era ormai sera e nel tratto di strada erano presenti abitazioni. I giudici hanno adeguatamente vagliato anche il tema della causalità della colpa, rilevando che le regole violate erano volte a prevenire eventi quale quello verificatosi e che il rispetto di dette regole avrebbe consentito l’avvistamento del pedone in tempo utile ad arrestare la marcia. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.9459 del 07/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9459PEN), udienza del 09/02/2023, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore RICCI ANNA LUISA ANGELA

10 Mar

Codice della strada : Art. 141 CdS

L’obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali va inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui; tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (ex multis, Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176 – 01). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.9440 del 07/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9440PEN), udienza del 17/11/2022, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore DAWAN DANIELA

10 Mar

Codice della strada : Velocità Cronotachigrafo funzionante – Accompagnamento del mezzo presso una officina – Necessità ai fini della determinazione della sanzione – Esclusione – Alterazione, manomissione del cronotachigrafo – Differenza – Fondamento.

In tema di sanzioni per violazione del codice della strada, l’accompagnamento del mezzo presso un’officina di cui all’art. 142, comma 11, del codice della strada è necessario solo nell’ipotesi di cronotachigrafo alterato, manomesso o non funzionante, atteso che tale attività è tesa ad accertare ed a ripristinare la funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo, ex art. 179, comma 6 bis del codice della strada. Ne consegue che, in caso di contestazione della sola violazione dei limiti di velocità, per come risultante dal cronotachigrafo, ai fini della irrogazione della relativa sanzione non è necessario il suindicato accompagnamento.  Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 com. 11, Cod. Strada art. 179 com. 6 Sez. 2 – , Ordinanza n. 37179 del 20/12/2022 (Rv. 666337 – 01Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) N. (GIOIA GIOVANNI) contro U. Rigetta, TRIBUNALE FERRARA, 17/01/2019

10 Mar

Codice della strada : Superamento dei limiti di velocità – Autotrasporto per conto terzi – Concorso con il conducente – Prova liberatoria – Contratto di trasporto – Rilevanza – Dichiarazione dell’esistenza di un contratto di trasporto – Necessità – Conseguenze.

In tema di violazioni del codice della strada, in caso di autotrasporto per conto terzi il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario delle merci, non sono responsabili in concorso con il conducente delle violazioni delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale da quest’ultimo commesse in presenza di un contratto scritto di trasporto, idoneo a dimostrare che le modalità di esecuzione della prestazione sono compatibili con tali norme; laddove, in caso di sua mancata esibizione al momento della contestazione, ai fini della concessione del termine di 30 giorni di cui all’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 2005, è necessario che il conducente sia in possesso di una dichiarazione del vettore o del committente che ne attesti l’esistenza.  Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2005 num. 286 art. 8 com. 2, Decreto Legisl. 21/11/2005 num. 286 art. 7 CORTE COST., Cod. Strada art. 197  Massime precedenti Vedi: N. 16905 del 2005 Rv. 584254 – 01, N. 26345 del 2020 Rv. 659682 – 01 Sez. 2 – , Ordinanza n. 37179 del 20/12/2022 (Rv. 666337 – 02Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)  N. (GIOIA GIOVANNI) contro U. Rigetta, TRIBUNALE FERRARA, 17/01/2019

7 Mar

Codice della strada : Art. 186  CdS Curva di Widmark

«Le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota “curva di Widmark” – secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall’assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo – variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione» (Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017; sez. 4 n. 4521 del 13/09/2018, non massimate). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.8498 del 27/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8498PEN), udienza del 08/02/2023, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore VIGNALE LUCIA