Categoria: Penale

9 Mag

Penale : Art. 131 bis c.p. Particolare tenuità del fatto applicazione retroattiva

Com’è noto, la disposizione dettata dall’art. 131-bis c.p. è stata modificata dal D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), che, al dichiarato scopo di ampliare la portata operativa di tale particolare causa di esclusione della punibilità – pur continuando a precluderne l’applicazione nei processi aventi ad oggetto una serie di reati disciplinati dal codice penale o da leggi speciali, di cui all’ampliato elenco contenuto nel nuovo comma 2 di quell’articolo nel comma 1 ha sostituto le parole “massimo a cinque anni” con le parole “minimo a due anni” e ha inserito, dopo le parole “comma 1” quelle “anche in considerazione della condotta susseguente”.  L’effetto di tale riscrittura -come rilevato dalla recente Sez. 6 n. 7573 del 27/1/2023, Arzaroli, n. m., – è evidente, in quanto si è notevolmente allargato lo spettro di applicazione dell’art. 131-bis c.p., essendo oggi l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto riconoscibile anche nei processi relativi ad una serie di reati in precedenza esclusi, perchè puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, se sanzionati con una pena detentiva edit-talmente stabilita in misura pari o inferiore a due anni. Ed essendo stato stabilito che, a fini della valutazione della particolare tenuità dell’offesa, il giudice debba considerare non solamente indicatori rivolti, per così dire, al ‘passatò o al ‘presentè rispetto al momento della commissione del reato, ma anche uno specifico indicatore concernente ciò che è accaduto dopo quel momento, costituito appunto dalla condotta che l’imputato ha tenuto in epoca posteriore alla realizzazione dell’illecito (condotta susseguente che, in precedenza, si era negato potesse essere valorizzata ai fini che qui rilevano (cfr. Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555; Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, P.M. in proc. Gallorini, Rv. 272249).

3. La disposizione dettata dall’art. 131-bis c.p. in tale nuova versione è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione del decreto L. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6, nel testo convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, sicchè, in assenza di una disposizione transitoria, si è posto il problema dell’applicazione retroattiva di tali novità legislative a fatti di reato commessi in epoca anteriore a quella data: dunque, anche al delitto accertato a carico dell’odierno ricorrente, chiamato a rispondere del reato di calunnia punito con la pena della reclusione nel massimo superiore a cinque anni, ma nel minimo non superiore a due anni.  La risposta fornita sul punto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità è stata sul punto condivisibilmente favorevole all’imputato, in ossequio al preciso indirizzo esegetico formulato dalle Sezioni Unite della Cassazione in occasione dell’entrata in vigore del nuovo istituto, quando la questione della deducibilità dell’istanza di applicazione dell’art. 131-bis c.p. per la prima volta in cassazione venne definita in senso positivo, in quanto norma afferente ad un istituto di diritto penale sostanziale, dunque ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p. (cfr. Sez. 4 n. 3290/2021; Sez 6 n. 7573/2023).  Ne consegue il riconoscimento dell’applicazione retroattiva dell’art. 131-bis c.p. alle nuove figure criminose desumibili quoad poenam anche nei giudici pendenti alla data di entrata in vigore della riforma aventi ad oggetto reati commessi prima di quella data (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594). Applicazione retroattiva che non vi è ragione di non riconoscere pure per la parte della nuova disposizione che prevede la possibilità per il giudice di tenere conto della condotta del reo susseguente al reato, in quanto concernente ad un presupposto per l’applicazione di quell’istituto di diritto penale sostanziale.  Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15/03/2023) 26-04-2023, n. 17183

3 Mag

Penale : Premeditazione

Infatti elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l’occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. U, n. 337 del 18 dicembre 2008 (dep. 9 gennaio 2009) Rv. 241575 01; Sez. 5, n. 42576 del 3 giugno 2015 (dep. 22 ottobre 2015) Rv. 265149 – 01).

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24/03/2023) 17-04-2023, n. 16276

3 Mag

Penale : Art. 610 e 629 cp Violenza privata – estorsione  differenze

Ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto occorre preliminarmente considerare la distinzione tra il delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p., ed il delitto di estorsione di cui all’art. 629 c.p.. Oltre al bene giuridico tutelato, per cui il primo è posto a tutela della libertà morale, il secondo, quale reato plurioffensivo, presenta come oggettività giuridica sia il patrimonio che la libertà di autodeterminazione, l’estorsione è fattispecie speciale rispetto alla violenza privata presentando come elementi specializzanti l’ingiusto profitto e l’altrui danno i quali costituiscono l’evento della fattispecie incriminatrice. Conseguentemente il discrimen si colloca nella presenza o assenza di un ingiusto profitto con altrui danno; a tal fine la giurisprudenza costante ha affermato che è configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, nel caso in cui l’agente, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico (Sez. 2, n. 5668 del 15/01/2013 Ud. (dep. 05/02/2013) Rv. 255242). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11/04/2023) 17-04-2023, n. 16242

28 Apr

Penale : Art. 13 co 13 TU Stranieri

In tema di reingresso non autorizzato dello straniero espulso nel territorio dello Stato, la legittimità del decreto di espulsione non condiziona l’esistenza del reato, perchè non ne costituisce diretto presupposto, avendo il decreto esaurito i suoi effetti con l’esecuzione del conseguente ordine di allontanamento dal territorio dello Stato (Sez. 1, n. 45969 del 23/09/2022, Hysa, Rv. 283752-01). La fattispecie penale, di cui all’art. 13, comma 13, T.U. imm., non è configurata come punizione dell’inosservanza del provvedimento amministrativo di espulsione, ormai anzi ottemperato. Ad essere sanzionata è, viceversa, la trasgressione al divieto di reingresso, che sorge nel momento in cui lo straniero lascia il territorio nazionale. Il nuovo ingresso in Italia è sanzionato penalmente, si osservava, se viene compiuto prima del termine stabilito e senza che lo straniero abbia chiesto ed ottenuto la speciale autorizzazione dal Ministero dell’Interno, ovvero se il divieto sia stato revocato, nell’ipotesi prevista dal comma 14 del medesimo art. 13 T.U. imm., o, evidentemente, ad altro titolo. La revoca del divieto può implicitamente derivare, senza meno, dal rilascio di un nuovo permesso di soggiorno sul territorio nazionale. Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09/12/2022) 06-04-2023, n. 14792

28 Apr

Penale: Art. 116 cp Concorso Anomalo

In tema di concorso di persone nel reato, sussiste la responsabilità a titolo di concorso anomalo qualora l’evento ulteriore, benchè prevedibile in quanto collegato da un nesso di pura eventualità rispetto al delitto base programmato, non sia stato dall’agente voluto neppure nella forma del dolo indiretto; ricorre, invece, l’ipotesi del concorso ex art. 110 c.p., ove l’agente abbia effettivamente previsto l’evento o comunque accettato il rischio del suo verificarsi (Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015, dep. 2016, Cinquepalmi, Rv. 266647; Sez. 5, n. 39339 del 08/07/2009, Rizza, Rv. 245152). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22/11/2022) 07-04-2023, n. 14844

17 Apr

Penale : Art. 727 cp  Abbandona i cuccioli davanti al canile chiuso condannata

I cuccioli sono stati collocati innanzi al cancello del canile, ancora chiuso, senza che fosse stato posto in essere alcun tentativo di contattare la struttura che li avrebbe presi in carico, citofonando, o attendendone l’apertura. Si è quindi integrato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il reato di maltrattamenti di animali nella forma dell’abbandono, e non la consegna di animale, randagio o di proprietà, ad un canile comunale. Né può essere ritenuta meritevole la tesi difensiva secondo cui si tratterebbe di consegna – lecita – di animale domestico a struttura pubblica preposta al ricovero di animali; in proposito si ricorda che, condivisibilmente, la giurisprudenza ha affermato che non integra il reato di cui all’art. 727 cod. pen., neppure sotto la forma dell’abbandono, la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero per cani, anche sul falso presupposto che l’animale non sia il proprio, ma abbia origine randagia (Sez. 3, n. 34396 del 05/07/2001, Rv. 220105). Nel caso in disamina, tuttavia, non vi è stata alcuna “consegna” dei cuccioli da parte della ricorrente, a prescindere dal rilievo che questi fossero randagi. Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.9202 del 06/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9202PEN), udienza del 20/01/2023, Presidente DI NICOLA VITO  Relatore MAGRO MARIA BEATRICE

17 Apr

Penale : Ingiuria e non diffamazione offendere via chat

In tema di ingiuria, integra il delitto di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone e non il delitto di diffamazione la condotta di chi pronunzi espressioni offensive mediante comunicazioni telematiche dirette alla persona offesa attraverso una video chat, alla presenza di altre persone invitate nella chat, in condizione di interloquire con l’offensore (Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742, relativa a fattispecie in tema di “chat” vocale sulla piattaforma “Google Hangouts”). Cassazione Penale Terza sezione nr 15261/2023

11 Apr

Penale : Art. 633 cp  Invasione di terreni o edifici

La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, atteso che la norma di cui all’art. 633 c.p. non è posta a tutela di un diritto, bensì di una situazione di fatto, dovendosi escludere il reato ogni qualvolta l’autore sia entrato legittimamente in possesso del bene (Sez. 2, n. 40571 del 21/05/2013, Pispicia, Rv. 257328; Sez. 2, n. 51754 del 03/12/2013, Papasidero, Rv. 258063). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25/01/2023) 13-03-2023, n. 10534

11 Apr

Penale : Art 649  cp Causa di non punibilità

L’esimente di cui all’art. 649 c.p., come correttamente evidenziato dai giudici di merito, si applica anche al reato di tentata estorsione purchè questo non sia commesso con violenza sulle persone (cfr. Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Giglio, Rv. 268712 – 01; Sez. 2, n. 5504 del 22/10/2013, dep. 2014, Piras, Rv. 258198 – 01).  In una corretta prospettiva interpretativa, d’altro canto, la violenza sulle cose che non sia in concreto diretta nei confronti della persona offesa rappresenta una modalità di commissione della minaccia e non esclude pertanto l’operatività della citata causa di esclusione della punibilità (cfr. Sez. 2, n. 33614 del 13/10/2020, P., Rv. 280234 – 01).   I giudici di merito hanno escluso la sussistenza della esimente invocata ritenendo che la condotta dell’imputato, caratterizzata dal lancio in una occasione di una grossa pietra che ha provocato la rottura di una finestra dell’abitazione all’interno della quale si trovavano la nonna e la sorella, costituisse atto di violenza nei confronti delle persone. Tale conclusione, proprio in virtù della ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, non risulta corretta. Dalla motivazione del provvedimento, infatti, risulta che il ricorrente si è limitato a indirizzare la propria violenza sulle cose, il portone dell’abitazione e una finestra, senza in alcun modo attingere una delle due donne. Condotta questa che, se pure senza dubbio diretta a minacciare e intimidire le persone offese, non è qualificabile come un atto di violenza diretto alla persona tale da escludere l’applicazione dell’esimente. Nè sul punto, d’altro canto, può assumere rilievo la considerazione contenuta nella sentenza, secondo la quale l’azione avrebbe comunque creato un pericolo all’incolumità della nonna che era all’interno dell’abitazione, seppure in una stanza diversa da quella la cui finestra è stata attinta dalla pietra, ciò in quanto la violenza deve essere direttamente indirizzata nei confronti della persona, nulla potendo rilevare l’esistenza di un pericolo solo potenziale e astratto che dalla violenza sulla cosa possa derivare un danno alla persona, che peraltro nel caso di specie non si è nè avrebbe potuto verificarsi. . Il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p. quanto al reato di cui al capo 2), la tentata estorsione in danno della sorella e della nonna, impone l’annullamento della sentenza impugnata sul punto e l’eliminazione della pena di mesi otto ed Euro quattrocento di multa applicata in continuazione per tale reato.  Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01/12/2022) 09-03-2023, n. 10031

3 Apr

Penale : Art. 633 cp  Invasione edifici pubblici procedibilità d’ufficio

Ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi “pubblici” – secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e ss. c.c., mutuata dal legislatore penale – i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti, e “destinati ad uso pubblico” quelli che appartengono a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto).

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25/01/2023) 13-03-2023, n. 10534