Categoria: Penale

11 Giu

Penale : Art. 392 cp  Esercizio arbitrario proprie ragioni

E’ principio consolidato che in tema di esercizio delle proprie ragioni con violenza sulle cose, il presupposto oggettivo è costituito dalla possibilità in astratto per l’agente di adire il giudice per ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l’uso della violenza e che la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d’uso del bene, che non determini danni materiali, purchè l’intervento modificativo abbia concreta incidenza sull’interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l’esercizio del suo diritto (Sez. 6, n. 35876 del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479).

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10/05/2023) 29-05-2023, n. 23334

7 Giu

Penale : Gratuito Patrocinio

Sulla G.U. nr 130 del 06.06.2023  è stato pubblicato il Decreto 10.05.2023 del Ministero della Giustizia con il quale è stato incrementato a  euro 12.838,0 il  limite di reddito  per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.

7 Giu

Penale : Colpa

Invero in tema di delitti colposi, nel giudizio di “prevedibilità”, richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione “ex ante” dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione (sez.4, n. 4675 del 16/05/2006, PG in proc.Bartalini, Rv.235660-01; Sez.Un. 38343 del 20/04/2014, Espenhahn, Rv.261106).

Sotto questo profilo pertanto l’accertamento dell’elemento soggettivo è stato svolto nel rispetto dei principi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di causalità della colpa, nel senso che l’evento pericoloso che la norma incriminatrice mira a prevenire risultava prevedibile ed evitabile secondo una valutazione operata in concreto ed ex ante e tenuto conto dei profili soggettivi del venditore-distributore del prodotto (sez.4, n. 21554 de15/05/2021, Zoccarato, Rv.281374; n. 32216 del 20/06/2018, Capobianco e altro, Rv.273568). Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29/03/2023) 31-05-2023, n. 23724

7 Giu

Penale : Dolo Eventuale

Il dolo eventuale è costituito dalla consapevolezza che l’evento, non direttamente voluto, ha probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, nonchè dall’accettazione di tale rischio, che potrà essere graduata a seconda di quanto maggiore o minore l’agente consideri la probabilità di verificazione dell’evento; diversamente, sussiste il dolo alternativo nel caso in cui l’agente ritenga altamente probabile o certo l’evento, non limitandosi a prevederne e ad accettarne il rischio, ma prevedendo ed accettando l’evento stesso e quindi, pur non perseguendolo come suo scopo finale, alternativamente lo vuole con un’intensità evidentemente maggiore di quelle precedenti”, (Sez. 1 -, Sentenza n. 16523 del 04/12/2020 Ud., dep. il 2021, Romano, Rv. 281385 – 02). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24/01/2023) 01-06-2023, n. 23932

30 Mag

Penale : Art. 633 cp  Invasione di terreni o edifici

La consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 7, Ordinanza n. 27249 del 17/05/2022 Rv. 283323 – 01; Sez. 2, n. 11822 del 05/02/2003, Lo Russo, Rv. 223908 – 01; Sez. 2, n. 14798 del 24/01/2003, Cipolla, Rv. 224302 – 01; Sez. 2, n. 6207 del 13/11/1997, Vido, Rv. 209146 – 01) ha da tempo avuto modo di chiarire che, ai fini della perseguibilità d’ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi “pubblici” – secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e seg. cod. civ., mutuata dal legislatore penale – i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti rimanendo qualificanti i profili afferenti alla titolarità anche a prescindere dalla concreta destinazione. Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01/02/2023) 26-05-2023, n. 23292

23 Mag

Penale : Art. 659 cp Disturbo del riposo delle persone

Deve essere in primo luogo puntualizzato che il reato in contestazione non risulta interessato dalle modifiche apportate all’art. 659 c.p. dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ne prevede che la procedibilità a querela di parte, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità: provenendo, invero, le emissioni sonore da un locale in cui si ascoltava musica, così come indicato già nell’imputazione, deve ritenersi che si verta nell’ambito dei “ritrovi”, accezione nella quale sono ricompresi nella terminologia corrente i luoghi pubblici o aperti alla frequentazione di una pluralità di persone non preventivamente determinate per intrattenersi in un comune divertimento o in una attività condivisa indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell’incontro (cfr. in tal senso anche Sez. 1, sentenza n. 2124 del 19.12.2018 non mass.), onde il reato deve ritenersi procedibile di ufficio. Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25/01/2023) 10-05-2023, n. 19594

23 Mag

Penale : Art .727 cp  Detenzione di animali in cattive condizioni igieniche

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 727 c.p., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell’animale, ma anche in quella che produce meri patimenti (Sez. 3, n. 14734 del 08/02/2019, Capelloni, Rv. 275391 – 01), la cui nozione va ricavata attingendo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza, per le specie più note, e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali (Sez. 3, n. 37859 del 4/6/2014, Rainoldi e altro, Rv. 260184; Sez. 3, n. 6829 del 17/12/2014 (dep. 2015), Garnero, Rv. 262529). Si è inoltre specificato che assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione (Sez. 7, n. 46560 del 10/7/2015, Francescangeli e altro, Rv. 265267), prendendo in considerazioni situazioni quali, ad esempio, la privazione di cibo, acqua e luce (Sez. 6, n. 17677 del 22/3/2016, 4 Borghesi, Rv. 267313) o il trasporto di bovini stipati in un furgone di piccole dimensioni e privo d’aria (Sez. 5, n. 15471 del 19/1/2018, PG. in proc. Galati e altro, Rv. 272851). Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24/03/2023) 12-05-2023, n. 20282

23 Mag

Penale : Art .385 cp Evasione

Nel reato di evasione dagli arresti domiciliari il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288 relativa a fattispecie analoga a quella in esame in cui l’imputato si era allontanato dall’abitazione per dissapori con altri familiari conviventi, avvertendo le forze dell’ordine della sua intenzione).  In applicazione di tale principio, è stato, pertanto, ritenuto sussistente il reato di evasione anche in caso di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorchè per chiedere di essere ricondotto in carcere (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118).  Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08/03/2023) 15-05-2023, n. 20632

15 Mag

Penale : Attenuante della provocazione

“Ai fini della configurabilità dell’attenuante della provocazione occorrono: a) lo “stato d’ira”, costituito da un’alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il “fatto ingiusto altrui”; b) il “fatto ingiusto altrui”, che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l’una e l’altra condotta ” (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019 LECCISI Rv. 275894).  In particolare, è stato spiegato che non si richiede la proporzione tra fatto ingiusto della vittima e reazione del reo, bensì, in conformità al dato testuale, di un rapporto di causalità psicologica, in altre parole che il fatto ingiusto sia stato causa dello stato d’ira e della conseguente reazione.  A fronte della molteplicità delle spinte emotive all’azione, molteplicità che spesso è presente nell’animo di chi reagisce alla condotta altrui, si rende necessario assumere un criterio per distinguere i casi in cui il fatto ingiusto altrui sia solo occasione o pretesto per l’azione violenta dai casi in cui il fatto ingiusto altrui sia stato effettivamente la causa dello stato d’ira e della reazione violenta.  A tal fine, si è rilevato che la sussistenza di un rapporto di adeguatezza o proporzionalità tra fatto ingiusto e reazione è significativo indicatore di una relazione di causalità psicologica.  E’ stato, quindi, ritenuto che “Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione, pur nella forma c.d. per accumulo, si richiede la prova dell’esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l’esplosione, in relazione ed in occasione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo” (Sez. 1, n. 4695 del 13/01/2011, Galati, Rv. 249558). Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16/02/2023) 08-05-2023, n. 19150

9 Mag

Penale : Art. 595 cp Diffamazione

In tema di diffamazione, affinchè vi sia offesa alla reputazione, non è sufficiente l’astratta idoneità delle parole a offendere, ma è necessario che esse siano a ciò destinate, in quanto utilizzate nel significato sociale oggettivo che vengono ad assumere le parole, senza alcun riferimento alle intenzioni dell’agente, sicchè il dolo richiesto è quello generico, anche nella forma del dolo eventuale, purchè il soggetto agente si rappresenti il fatto che le sue parole vanno ad assumere un significato offensivo, in quanto appariranno destinate ad aggredire la reputazione altrui. In detto contesto, invece, non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l’intenzione o lo scopo del soggetto agente siano necessariamente di offesa, ma è sufficiente che egli adoperi consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive (ex multis, Sez. 5, n. 935 del 16 dicembre 1998, dep. 1999, Rv. 212343-01; Sez. 5, n. 4364 del 12 dicembre 2012, dep. 2013, Rv. 254390 – 01). Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06/04/2023) 20-04-2023, n. 16954