Categoria: Penale

15 Nov

Penale : Art 628 cp Rapina impropria definizione

Il delitto di rapina impropria si realizza con la mera sottrazione del bene. Questa Corte (v. Sez. U., n. 34952 del 19.4.2012, Rv. 253153), difatti, ha avuto modo di osservare che, poiché il comma secondo dell’art. 628 c.p. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all’impossessamento, deve ritenersi che il delitto di rapina impropria si perfeziona anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per breve tempo, della disponibilità autonoma dello stesso. È configurabile, invece, il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità. La pronuncia appena citata assume speciale importanza non solo per il principio appena richiamato, che ammette la configurabilità del tentativo di rapina impropria, ma anche per aver posto in chiaro un’importante differenza – quanto alla consumazione del reato – tra la fattispecie della rapina propria (art.628 comma 1 c.p.) e quella della rapina impropria (art. 628, comma 2, c.p.). Mentre la rapina propria si consuma (come il furto) solo quando si sono verificati sia la sottrazione della cosa mobile altrui sia l’impossessamento della stessa, la rapina impropria, invece, si consuma con la sola sottrazione della cosa, senza che occorra che si sia verificato anche l’impossessamento, il quale non costituisce elemento materiale della fattispecie criminosa ma è richiesto dalla norma incriminatrice – ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria – solo come scopo della condotta, in alternativa a quello di procurare a sé o ad altri l’impunità.   Sez. SECONDA PENALE,Sentenza n.1021110211del 08/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:10211PEN)2019,udienza del 16/11/2018,Presidente DE CRESCIENZO UGO Relatore PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA 

9 Nov

Penale : Art. 582 concetto di malattia

Costituisce, invero, “malattia” qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione (Sez. 5, n. 43763 del 29/09/2010, Adamo, Rv. 248778): alle enunciate condizioni, è stata ritenuta “malattia” l’insorgenza di una crisi ipertensiva (Sez. 5, n. 54005 del 03/11/2017, Martino, Rv. 271818), di una cefalea post-traumatica (Sez. 5, n. 40428 del 11/06/2009, Lazzarino, Rv. 245378), di una cervicalgia (Sez. 5, n. 34387 del 18/05/2015, Bernazzi, Rv. 264338).

Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.6215 del 17/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:6215PEN), udienza del 14/12/2020, Presidente PEZZULLO ROSA  Relatore TUDINO ALESSANDRINA 

9 Nov

Penale : Art. 341 bis cp oltraggio a PU

Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all’art. 341-bis cod. pen. è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale “possano” essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Saad, Rv. 266546).snpen2019721359O   Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.2135921359 del 16/05/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:21359PEN)2019, udienza del 28/03/2019, Presidente DI STEFANO PIERLUIGI  Relatore CALVANESE ERSILIA 

3 Nov

Penale : Art. 625 Esposizione pubblica fede

In tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per necessità richiede la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la “res” furtiva (Sez. 5, Sentenza n. 15395 del 28/01/2020, Rv. 279087).   Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.5778 del 15/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:5778PEN), udienza del 12/11/2020, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore DOVERE SALVATORE 

3 Nov

Penale : Art. 419 cp Devastazione e saccheggio

Il delitto di devastazione, previsto e punito dall’art. 419 cod. pen., è un reato contro l’ordine pubblico, per cui è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione o che il danno in concreto prodotto sia stato grave, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l’ordine pubblico (Sez. 1, Sentenza n. 26830 del 08/03/2001, dep. 02/07/2001, Rv. 219899; Sez. 1, Sentenza n. 3759 del 07/11/2013, dep. 28/01/2014, Rv. 258600). Esso, quindi, si distingue da altre fattispecie di reato poste a tutela del patrimonio precipuamente per la necessità che la condotta comporti una molteplicità indiscriminata di danneggiamenti, dimostrativi di una pericolosità tale da offendere, oltre che il patrimonio, anche e soprattutto l’ordine pubblico. Il buon assetto del vivere civile, cui corrispondono il senso di sicurezza e di tranquillità della collettività, costituisce pertanto il bene giuridico finale tutelato dalla fattispecie di devastazione, che assorbe in sé le offese meno gravi in quanto riferite a beni di minore rilevanza. Questa Corte, proprio in relazione ai fatti oggetto di contestazione, ha affermato che «integra il reato di devastazione previsto dall’art. 419 cod. pen., e non quello di danneggiamento previsto dall’art. 635 stesso codice, in quanto lede l’ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che, in occasione di una partita di calcio, tentino di forzare lo schieramento di polizia, al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste del biglietto e, dopo la morte accidentale di uno spettatore, avvenuta nei disordini seguitine, si scatenino in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente le forze dell’ordine, distruggendo o danneggiando vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a circuito chiuso» (Sez. 1, Sentenza n. 25104 del 16/04/2004, dep. 03/06/2004, Rv. 228133).   Sez. PRIMA PENALE,Sentenza n.1191211912del 18/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:11912PEN)2019,udienza del 18/01/2019,Presidente TARDIO ANGELA Relatore ROCCHI GIACOMO 

26 Ott

Penale : Art. 605 Sequestro di persona

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di sequestro di persona, non implicando necessariamente l’assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, si configura anche quando la condotta dell’imputato lasci residuare una possibilità di fuga, attuabile però soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona (Sez. 4, n. 7962 del 06/12/2013, dep. 2014, L., Rv. 259278). È sufficiente l’impossibilità della vittima di recuperare la propria libertà di movimento anche relativa sotto il profilo spaziale o temporale, a condizione che sia giuridicamente apprezzabile (Sez. 5, n. 28509 del 13/04/2010, D.S., Rv. 247884). Il reato, quindi, è certamente integrato dalla condotta di chi, come nella specie, costringa con la forza taluno a salire su un’autovettura, trattenendolo a bordo, contro la sua volontà, per un apprezzabile lasso di tempo che può essere anche “breve” (cfr. Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013, M., Rv. 256746)    Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.5914 del 15/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:5914PEN), udienza del 14/01/2021, Presidente ZAZA CARLO  Relatore MOROSINI ELISABETTA MARIA 

26 Ott

Penale : Art. 642 cp Fraudolento danneggiamento di beni assicurati

L’indennizzo ed il “vantaggio” indicati dalla norma sono elementi che connotano l’elemento soggettivo della fattispecie, che richiede il dolo specifico». Pertanto, «l’indennizzo dell’assicurazione non deve essere effettivamente conseguito dall’agente, essendo sufficiente per l’inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall’art. 642 cod. pen. che questi ponga in essere una delle azioni descritte dalla norma al fine specifico di ottenere un “vantaggio” – non necessariamente coincidente con l’indennizzo – che discenda direttamente dal contratto di assicurazione» (così Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Nucera, Rv. 266235; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 2, n. 33602 del 05/10/2020, La Rosa nonché Sez. 2, n. 11974 del 27/01/2020, Intorre, non massimate). 4.2. La stessa Corte si è anche attenuta al principio in base al quale l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo, Rv. 255528, in motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 8170 del 26/02/2020, Bencivenni, non mass.), tale non essendo – ha sostenuto con logica motivazione il giudice di appello – quello che sarebbe conseguito alla liquidazione del danno come indicato nella richiesta rivolta all’assicurazione (“danni agli sportelli sinistri, paraurti, parafango e fanaleria anteriore destra”).   Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.4873 del 08/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:4873PEN), udienza del 20/01/2021, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore MESSINI D’AGOSTINI PIERO 

26 Ott

Penale : Art. 624 e 707 cp Furto e possesso ingiustificato degli strumenti possono concorrere

L’assorbimento della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen. nel furto si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti indicati dall’art. 707 cod.pen. risulti strettamente collegato all’uso degli stessi fatto dall’agente per la commissione del furto, e quindi per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell’azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l’uso momentaneo necessario all’effrazione, mentre deve essere escluso ogni volta che gli arnesi atti all’effrazione, trovati in possesso del soggetto attivo, siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica (tra le altre v. Sez. 5, n. 19047 del 19/02/2010 ud. – dep. 19/05/2010, Rv. 247250 – 01 e, in particolare, Sez. 6, n. 12847 del 25/02/2005 ud. – dep. 06/04/2005, Rv. 231043 – 01, che concerne ipotesi analoga alla presente in cui è stata ritenuta conforme alla legge e congruamente motivata la decisione della corte territoriale che ha escluso l’assorbimento relativamente agli attrezzi non usati nei reati contestati). snpen2019410065S  Sez. QUARTA PENALE,Sentenza n.1006510065del 07/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:10065PEN)2019,udienza del 19/02/2019,Presidente IZZO FAUSTO Relatore PICARDI FRANCESCA 

22 Ott

Penale : Rapina Impropria

Sulla mancata qualificazione dei fatti come tentato furto, è manifestamente infondata, essendo, nel caso in esame, stata esercitata violenza contro l’agente delle forze dell’ordine, al fine di conseguire l’impunità.Questa Corte (Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Rv. 273617; Sez. 2, n. 43764 del 4/10/2013, Rv. 257310), con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ha affermato che, in tema di rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione, volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunità    Sez. SECONDA PENALE,Sentenza n.1021110211del 08/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:10211PEN)2019,udienza del 16/11/2018,Presidente DE CRESCIENZO UGO Relatore PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA 

17 Ott

Giurisprudenza: Art. 110 629 cp Concorso in Estorsione

Ai fini dell’integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, «è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l’intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l’interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana» (così Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117; Sez. 5, n. 13520 del 21/01/2015, Quatrosi, Rv. 262896; Sez. 5, n. 40677 del 07/06/2012, Petruolo, Rv. 253714; da ultimo v. Sez. 2, n. 21315 del 04/02/2020, Crispo, non mass.).   Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.4865 del 08/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:4865PEN), udienza del 19/01/2021, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore MESSINI D’AGOSTINI PIERO