Categoria: Penale

28 Set

Penale : Esercizio arbitrario proprie ragioni

Ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sussiste il requisito della violenza sulla cosa nella condotta dell’agente che, pur non arrecando danni materiali, si manifesti come esercizio di un preteso diritto sulla cosa modificandone arbitrariamente la destinazione, è altrettanto vero che detto principio deve essere posto in connessione con l’esigenza di una valutazione in concreto della offensività della condotta, e cioè con la verifica della incidenza che il mutamento della destinazione della cosa abbia avuto sull’interesse della persona offesa a salvaguardare il mantenimento inalterato dello stato dei luoghi (Sez. 6, n. 35876 del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479). Se, cioè, ai fini della configurabilità del reato di ragion fattasi la “violenza” sulle cose può ritenersi realizzata da un mutamento della loro destinazione che si traduca nell’impedirne l’uso, detto impedimento deve assumere connotati di permanenza o almeno di continuità o sufficiente stabilità temporale e – per ciò stesso – di congiunta concretezza, intesa come ostacolo attuale e ineludibile alla necessità di utilizzazione del bene (“cose”) (Sez. 6, n. 4373 del 28/10/2008, dep. 2009, Sola, Rv. 242777).  Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.37334 del 13/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:37334PEN), udienza del 08/06/2023, Presidente RICCIARELLI MASSIMO  Relatore SILVESTRI PIETRO

25 Set

Penale : Diffamazione realizzata attraverso “social network

In tema di diffamazione, nel caso di condotta realizzata attraverso “social network”, nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell’eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo (Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 280571 – 01: nel caso di specie, si trattava della pubblicazione di commenti ad hominem umilianti e ingiustificatamente aggressivi su una bacheca “facebook”).Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.36783 del 05/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:36783PEN), udienza del 09/06/2023, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore DE MARZO GIUSEPPE

12 Set

Penale : Art. 385 cp Evasione e non mera trasgressione prescrizione

 tali condotte hanno integrato non una mera trasgressione alle prescrizioni imposte ma il reato di evasione; fattispecie penale ravvisabile nella “condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata, si allontani dal luogo di detenzione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall’autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare” (così, Sez. 6, n. 35681 del 30/05/2019, Di Martino, Rv. 276694 – 01) e qualificata dal dolo generico costituito dalla coscienza e volontà di allontanarsi dal domicilio, indipendentemente dai motivi per i quali è posta in essere la condotta (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 – 01). Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13/07/2023) 25-08-2023, n. 35793

8 Set

Penale : Art. 585 cp Aggravante dell’uso di un’arma

L’aggravante dell’uso di un’arma di cui all’art. 585 c.p. ha natura oggettiva e si comunica quindi a tutti i concorrenti nel reato di lesioni, a prescindere dall’accertamento di chi tra di essi l’abbia effettivamente usata (Sez. 5, n. 50947 del 13/09/2019, Circo, Rv. 278047). Per’altro va ricordato che l’aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorchè non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponde del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta dall’azione materialmente posta in essere dal singolo (Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022, Taietti, Rv. 283648). Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 24/08/2023) 29-08-2023, n. 35994

8 Set

Penale : Art 629 cp  Spacciatore minaccia acquirente per mancato pagamento

La Corte di cassazione ha altresì costantemente affermato il principio secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta minacciosa o violenta con la quale si costringa, o si tenti di costringere, il beneficiario della cessione di sostanza stupefacente a pagarne il prezzo, trattandosi dell’esercizio di una pretesa non tutelabile dall’ordinamento (Sez. 3, n. 9880 del 24/01/2020, Tordo, Rv. 27876701; Sez. 6, n. 1672 del 20/12/2013, dep. 2014, Dò, Rv. 258284-01; Sez. 2, n. 40051 del 14/10/2011, Conversano, Rv. 251547-01). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01/02/2023) 29-08-2023, n. 36028

4 Set

Penale : Querela trasmessa per posta occorre sottoscrizione autentica

L’art. 337 c.p.p., comma 1, stabilisce che la dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall’art. 333, comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia e che la stessa, “con sottoscrizione autentica”, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. La giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, ha affermato che la querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell’art. 337 c.p.p., comma 1, dell’autenticazione della sottoscrizione proveniente da soggetto a ciò legittimato (Sez. un., n. 26549 del 11/07/2006 Rv. 233974); autenticazione della firma che costituisce elemento necessario della querela stessa (Sez. 2, n. 52601 del 18.12.2014, RV 261631; Sez. 2, n. 38905 del 16/09/2008 Rv. 241448; Sez. 6, n. 6252 del 24/03/2000 Rv. 216314), dimodochè la mancata autenticazione della sottoscrizione determina l’improcedibilità dell’azione penale (Sez. 2, n. 5527 del 18/12/2013 Rv. 258224). L’art. 337 c.p.p. prevede, poi, al comma 3 che la dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un’associazione deve contenere l’indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.

Come ha avuto modo di precisare la Corte costituzionale (sent. n. 115/2004), il legislatore, prevedendo che la querela, ove venga recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, debba essere corredata della sottoscrizione autentica del querelante, ha inteso evitare che la giurisdizione penale, in mancanza di qualsiasi verifica sull’autenticità della sottoscrizione del querelante e, quindi, sulla sicura provenienza dell’atto dal titolare del diritto di querela, “possa mettersi inutilmente in movimento”.2.1. Orbene, come la Corte di appello ha avuto modo di chiarire in sentenza, l’atto sottoscritto dal legale rapp-.te della società danneggiata, a tanto autorizzato con delibera allegata, contiene la espressione univoca della precisa volontà della condanna di A.A., alle pene di legge. La sottoscrizione è stata autenticata nelle forme previste e poteva dunque esser presentata da chiunque fosse incaricato (Sez. 2, n. 23392 del 17/05/2007, Rv. 236758 – 01).Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06/07/2023) 09-08-2023, n. 34768

30 Ago

Penale : Art. 640 e 61 nr 5cp   Truffa contrattuale mancata consegna bene venduto tramite internet e aggravante della minorata difesa

Integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell’art. 640 c.p., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all’acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231-01; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801-01). La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che sussiste l’aggravante della “minorata difesa” – con riferimento alle circostanze di luogo (fisico), note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 5), abbia approfittato – nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on-line, poichè, in tale caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di forza e di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta; vantaggi che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta facilità, se la vendita avvenisse de visu (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893-01; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450-01). La distanza, connessa alle particolari modalità di vendita con l’utilizzo del sistema informatico o telematico, di cui l’agente consapevolmente approfitta e cui si aggiunge di norma l’utilizzo di clausole contrattuali che prevedono il pagamento anticipato del prezzo del bene venduto, configura l’aggravante in questione, che connota, in tali casi, la condotta dell’agente quale elemento ulteriore, peculiare e meramente eventuale rispetto agli artifici e raggiri tipici della truffa semplice; condotta con la quale l’agente pone in vendita, con le anzidette modalità, un prodotto del quale non dispone o non si vuole privare a prezzi convenienti per catturare l’attenzione e l’interesse dell’acquirente che consulta le vetrine virtuali.

Tale era la fattispecie di causa, nella quale il A.A. ha approfittato della distanza tra il luogo in cui si trovava ((Omissis)) e il luogo in cui si trovava l’acquirente (tra (Omissis)), la quale gli ha consentito di non fare sottoporre il prodotto messo in vendita ad alcun controllo preventivo e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta, rendendosi irrintracciabile alla persona offesa dopo avere conseguito la corresponsione del prezzo dell’apparecchio mediante la ricarica della carta Postepay che aveva indicato al C.C.. Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24/05/2023) 16-08-2023, n. 34923

30 Ago

Penale : Art. 629 cp Estorsione del datore di lavoro

L’imputata è stata riconosciuta colpevole del delitto di estorsione facendosi corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità “Nel caso in cui il datore di lavoro realizzi una serie di comportamenti estorsivi nei confronti dei propri dipendenti, costringendoli ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e, in genere, condizioni di lavoro contrarie alla legge ed ai contratti collettivi, approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro sia di gran lunga superiore all’offerta e, quindi, ponendoli in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivalga a perdere il posto di lavoro, è configurabile il reato di estorsione di cui all’art. 629 c.p.. L’eventuale accordo contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, nel senso di accettazione da parte di quest’ultimo delle suddette condizioni vessatorie, non esclude, di per sè, la sussistenza dei presupposti dell’estorsione mediante minaccia, in quanto uno strumento teoricamente legittimo può essere usato per scopi diversi da quelli per cui è apprestato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia ingiusta, perchè ingiusto è il fine a cui tende, e idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo, interessato comunque ad assicurarsi una possibilità di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali o per le specifiche caratteristiche di un particolare settore di impiego della manodopera” (per tutte: Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261553 – 01; Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021, dep. 2022, Lattanzio, Rv. 282521; Sez. 2, n. 28682 del 5/06/2008, Beritivegna, non mass.). Al riguardo, la Corte territoriale evidenzia come la persona offesa abbia chiesto nel corso dell’esecuzione del contratto il dovuto adeguamento e come la minaccia di licenziamento abbia svolto efficienza causale nel costringerla ad accettare una retribuzione inferiore. Si tratta di una condotta che non si sottrae all’applicazione della fattispecie estorsiva, in quanto non ci si trova dinanzi ad una mera prospettazione di accettare un lavoro sottopagato, ma della corresponsione da parte del datore di lavoro, nella fase esecutiva del contratto, di uno stipendio ridotto rispetto a quanto risultante in busta paga, sotto minaccia della perdita del posto di lavoro, assumendo così il profitto che lo stesso ne ricava natura ingiusta (Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018, dep. 2019, Rv. 275783 – 01, in motivazione pag. 2-3). Quanto alla prospettazione di porre fine al rapporto di lavoro, infatti, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di estorsione, la prospettazione dell’esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente integra gli estremi della minaccia “contra ius” quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato come conseguenza diretta di tale condotta, si faccia ricorso alla stessa per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, nè conformi a giustizia (Sez. 6, n. 47895 del 19/06/2014, Rv. 261217; Sez. 2, n. 119 del 04/11/2009, Rv. 246306). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13/07/2023) 09-08-2023, n. 34775

23 Ago

Penale : Art. 340 cp  interruzione di pubblico servizio

Ai fini della configurabilità del reato di interruzione di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 340 cod. pen.), è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato e causato un’apprezzabile alterazione del funzionamento dell’ufficio o del servizio, ancorché temporanea (tra tante, Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, Rv. 272321). Non è infatti richiesta la natura urgente ed indifferibile del servizio.   Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.34378 del 04/08/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:34378PEN), udienza del 13/06/2023, Presidente DE AMICIS GAETANO  Relatore CALVANESE ERSILIA

5 Ago

Penale : Art. 590 cp Lesioni da morso di animale

Va evidenziato come questa Corte di legittimità abbia da tempo sgombrato il campo da ogni equivoco, ribadendo in più pronunce che, in tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, finanche all’interno dell’abitazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18814 del 16/12/2011 dep. il 2012, Mannino ed altri, Rv. 253594 in relazione ad un caso in cui sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose gli imputati che avevano omesso di sistemare il cane in una zona dell’abitazione diversa da quella frequentata dagli ospiti). E, a fronte di un cane di una razza che, per mole ed indole si palesi più aggressivo, l’obbligo di custodia che grava sul detentore si attiva ancor più. Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante. Rientra, in altri termini, in un criterio di assoluta logica che, attese le diverse potenzialità lesive, pur senza che operi alcuna presunzione, vi siano talune razze di cani che necessitino, normalmente, di una maggiore attenzione da parte di chi li detiene. Si tratta di un principio corretto, collegato alla posizione di garanzia che fa capo al detentore del cane, per la quale è tenuto ad adottare cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, principio di cui deve essere ribadita la validità, e che la sentenza impugnata ha effettivamente tenuto presente, pure oggi che è stata esclusa la rilevanza normativa della colpa collegata alla pericolosità dell’animale per l’abrogazione della lista delle razze pericolose, con una valutazione operata in concreto, In definitiva, la responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni arrecate a terzi dall’animale medesimo, può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri stabiliti in tema di obblighi di custodia dall’art. 672 c.p. In caso di custodia di animali, al fine di escludere l’elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell’animale pericoloso, non basta peraltro che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee. Di recente, questa Corte di legittimità ha altresì ritenuto che un cartello “ATTENTI AL CANE” ben in vista al cancello d’ingresso della villetta non bastasse, ex se, per escludere la responsabilità del padrone per il comportamento violento del cane che aveva aggredito e cagionato lesioni ad un postino, in quanto egli dovesse comunque provvedere ad un’adeguata custodia, così da evitare la possibilità di danni alle persone (così Sez. 4, n. 17133 del 13/1/2017, Cardella, non mass.) Nella specie, peraltro la circostanza che il cane fosse al guinzaglio risulta smentita dalle stesse dichiarazioni rese dal A.A. il quale ha affermato che il cane aveva il guinzaglio ma “se lo è trascinato dietro” (vedi pg. 4 sentenza di primo grado). Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18/04/2023) 24-07-2023, n. 31821