Categoria: Penale

21 Lug

Penale : Art. 610  cp Integra il reato di tentata violenza privata la condotta del p.m. volta a costringere il soggetto escusso a rendere dichiarazioni confermative dell’assunto accusatorio prospettazione dell’arresto in caso di reticenza

Integra il reato di tentata violenza privata la condotta del pubblico ministero volta a costringere il soggetto escusso ai sensi dell’art. 362 cod. proc. pen., quale persona informata sui fatti, a rendere dichiarazioni su indagini in corso, confermative dell’assunto accusatorio, prospettando allo stesso, con modalità intimidatorie e violenze verbali, l’arresto immediato quale conseguenza inevitabile e immediata della sua reticenza. (In motivazione, la Corte ha altresì escluso l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 51 cod. pen., anche sotto il profilo dell’eccesso colposo, a fronte di condotta posta in essere in violazione delle norme processuali fondanti il dovere giuridico che si assume dotato di efficacia scriminante).  Sez. 5, Sentenza n. 20365 del 27/01/2023 Ud. (dep. 12/05/2023) Rv. 284449 – 01 Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: GUARDIANO ALFREDO. Relatore: GUARDIANO ALFREDO. Imputato: RUGGIERO MICHELE. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.) Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 18/06/2021 603038 Massime precedenti Vedi: N. 22853 del 2019 Rv. 276633 – 01, N. 34124 del 2019 Rv. 276903 – 01, N. 40485 del 2019 Rv. 277748 – 01, N. 29261 del 2017 Rv. 270869 – 01, N. 6208 del 2021 Rv. 280507 – 01, N. 2220 del 2023 Rv. 284115 – 01

21 Lug

Penale : Circonvenzione di incapaci incapacità di intendere e di volere della persona offesa

Il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da un’alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell’incapacità, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione di condanna nella quale si era evidenziato che i disturbi neurocognitivi della persona offesa, seppure in fase iniziale, erano in grado di incidere significativamente sulle sue facoltà di discernimento e di determinazione, nonché sulle sue capacità decisionali e sull’autonomia di gestione).  Sez. 2, Sentenza n. 23283 del 24/02/2023 Ud. (dep. 26/05/2023) Rv. 284729 – 01 Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: R. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.) Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 03/06/2022 594044

16 Lug

Penale : Art. 646 cp  Appropriazione indebita di denaro

«in tema di possesso di somme di denaro la Suprema Corte, con affermazione risalente nel tempo ma ancora valida stante l’immutabilità del quadro normativo di riferimento, ha affermato che la specifica indicazione del “denaro”, contenuta nell’art. 646 c.p., rende evidente che il legislatore ha inteso espressamente precisare, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, che anche questo può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, in conseguenza del fatto che anche il danaro, nonostante la sua ontologica fungibilità, può trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà. Ciò di norma si verifica, oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso: in tutti questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del proprietario e, ove ciò avvenga, si commette il delitto di appropriazione indebita (Sez. 2, n. 4584 del 25/10/1972, Rv. 124301). Ne deriva che ove il mandatario violi il vincolo fiduciario che lo lega al mandante e destini le somme a scopi differenti da quelli predeterminati può astrattamente integrarsi una condotta di appropriazione indebita» (Sez. 2, n. 43634 del 23/09/2021, Indraccolo, Rv. 282351-01, relativa a una fattispecie concernente un’operazione di cartolarizzazione di provviste finanziarie di una società, di cui era stato deliberato l’accantonamento per il pagamento di oneri fiscali, mediante l’emissione di assegni bancari in favore del nuovo amministratore, da questi successivamente negoziati). La sentenza n. 43634 del 23/09/2021, cit., ha quindi affermato il principio di diritto secondo cui risponde del delitto di appropriazione indebil:a, cui all’art. 646 cod. pen., il mandatario che, avendo la disponibilità di somme di denaro del mandante con espresso vincolo di destinazione„ violando il rapporto fiduciario, le destini per scopi differenti da quelli predeterminati. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.24136 del 05/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:24136PEN), udienza del 04/04/2023, Presidente BELTRANI SERGIO  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

11 Lug

Penale : Art. 628 cp  Strappa di mano il cellulare è rapina

Si dà atto che l’imputato aveva strappato di mano il cellulare alla persona offesa e l’aveva gettato per terra, così integrando il reato di rapina, il cui profitto può essere costituito anche da un’utilità non economica, quale, per l’appunto, quella di fare uno sfregio alla persona offesa; rilevato che la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Rv. 276104 — 01), secondo cui, nel delitto di rapina, l’ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un’utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale, che l’agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui; Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.23652 del 30/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:23652PEN), udienza del 21/02/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

11 Lug

Penale : Art. 640 cp Procedibilità

Il delitto di truffa, all’esito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è procedibile d’ufficio solo nei casi  in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’art. 640, secondo comma, cod. pen. ovvero altre circostanze ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o infermità. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.24512 del 07/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:24512PEN), udienza del 27/04/2023, Presidente ROSI ELISABETTA  Relatore LEOPIZZI ALESSANDRO

11 Lug

Penale : Querela negozio giuridico

La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che, «in tema di reati perseguibili a querela, è necessario e sufficiente per la sua validità che il querelante formuli l’istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato suscettibile di sicura individuazione, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni» (Sez. 4, n. 8486 del 02/03/2022, Bonanno, Rv. 282760 – 01; cfr. pure Sez. 3, n. 1210 del 09/11/1993, dep. 1994, Frullano, Rv. 196479); difatti, «occorre muovere dalla considerazione che, secondo un indirizzo giurisprudenziale da tempo consolidato, la querela, consistendo in una manifestazione di volontà, deve essere considerata un vero e proprio negozio giuridico, valgono, per la sua interpretazione, le regole stabilite dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. che contengono i principi generali che appunto devono tenersi presenti nell’interpretazione dei negozi giuridici. Sicché, anche per la querela, si deve indagare quale sia stata l’intenzione del suo autore, e, nel dubbio, le si deve attribuire il senso per cui essa possa avere qualche effetto anziché quello secondo cui non ne possa avere alcuno (a partire da Sez. 1, n. 1087 del 24/06/1968, Cherubino, Rv. 109255; Sez. 3, n. 1037 del 09/10/1984, dep. 1985, Riviello, Rv. 167633; Sez. 2, n. 4554 del 11/01/1986, Raio, Rv. 172884)», in quanto «in base alla natura di condizione di procedibilità ad essa assegnata, la funzione della querela é essenzialmente quella di consentire all’autorità procedente la sicura 2 (f individuazione del fatto-reato» (Sez. 4, n. 8486/2022, cit.). Tanto più che, «la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae» (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021 – dep. 2022, Baia, Rv. 282648 – 01). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.24833 del 08/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:24833PEN), udienza del 21/02/2023, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore FRANCOLINI GIOVANNI

4 Lug

Penale : Art. 12, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Favoreggiamento Immigrazione

Integra il reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale nel territorio dello Stato il fatto di chi avvii una pratica di assunzione di lavoratore straniero, dichiarando falsamente di voler costituire un rapporto di lavoro dipendente, ma avendo realmente come unico fine quello di trarre profitto illecito dal conseguimento del permesso di soggiorno da parte dello straniero stesso” (Sez. 1, n. 20883 del 21/04/2010, Yaqub, Rv. 247421). L’orientamento della giurisprudenza di legittimità può dirsi consolidato, nell’affermare anche che “per la configurazione dei reato di favoreggiamento della permanenza, nel territorio dello Stato, di stranieri, previsto dall’art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998 (testo unico delle norme in tema di immigrazione), al fine di trarre ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità, è irrilevante che si attivi la procedura di regoiarizzazione deiia ioro posizione e che essa pervenga ad un esito positivo mediante ii rilascio del permesso di soggiorno, non essendo tanto richiesto dalla norma incriminatrice, che contempla qualsiasi attività con cui si favorisca comunque la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato” (Sez. 1, n. 40320 del 09/10/2008, Russo, Rv. 241434, pronunciata in un caso inerente ad attività propedeutiche rispetto a pratiche di regoiarizzazione di lavoratori stranieri, in relazione ai quali erano stati stipulati fittizi rapporti di lavoro; in senso analogo, si veda Sez. 1, n. 2934 del 11/10/2013 dep. 2014, Riu, Rv. 258387).  La decisione assunta dalla Corte territoriale si appalesa quindi conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. i., n. 45210 ciei 15/10/202.1, Pitt, n. m.; Sez. i, n. JJ3L9 del 21/04/2022, n. m.), che ritiene sussistente un rapporto di alternatività tra le fattispecie di favoreggiamento dell’ingresso illegale di cittadini non appartenenti all’Unione Europea e di favoreggiamento della permanenza illegale dei medesimi cittadini. Secondo ia costante giurisprudenza di legittimità, ii reato de quo è configurabile, in presenza del compimento di atti solo successivi all’ingresso (regolare o meno che sia stato), che siano volti ad agevolare la presenza irregolare (eventualmente tale, in quanto protrattasi oltre lo spirare del termine legittimato da un regolare permesso di soggiorno) dello straniero nello Stato. Integra la fattispecie tipica ora in esame, quindi, ia condotta di chi precostituisca, dietro remunerazione, falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente, al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, già presenti sul territorio nazionale, di ottenere ii rilascio o ii rinnovo dei permesso di soggiorno (Sez. i, n. 12748 dei 27/2/2019, Piedimonte, Rv. 274991). Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30/03/2023) 28-06-2023, n. 28203

29 Giu

Penale : Attenuanti Generiche

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269); sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Le circostanze attenuanti generiche, in altre parole, hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.21605 del 19/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:21605PEN), udienza del 12/04/2023, Presidente SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO  Relatore BRANCACCIO MATILDE

26 Giu

Penale : Reato Contravvenzionale

Giova evidenziare che, nel reato contravvenzionale, l’imputato deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per osservare la norma violata senza che ciò integri alcuna inversione dell’onere della prova, a lui spettando provare il contenuto dell’eccezione difensiva rispetto alla prova della colpa fornita dall’accusa (Sez. 1, n. 13365 del 19/02/2013, Rochira, Rv. 255178). Quello accertato, infatti, è un reato contravvenzionale, punito sotto il profilo dell’elemento psicologico sia a titolo di dolo che di colpa (art. 42, quarto comma, cod. pen.). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.21561 del 19/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:21561PEN), udienza del 09/02/2023, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore FIORDALISI DOMENICO

26 Giu

Penale : Art. 628 cp Minaccia

La Corte di merito ha correttamente dato seguito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la minaccia necessaria ad integrare l’elemento oggettivo della rapina può consistere in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell’agente in astratto idoneo a turbare o diminuire la libertà psichica della persona offesa (vedi Sez. 2, n. 48955 del 11/09/2019, R., Rv. 277783 – 01; Sez. 2, n. 14246 del 13/01/2022, Pagano, non massimata). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23/02/2023) 12-06-2023, n. 25269