Autore: Elio

15 Nov

Penale : Art 628 cp Rapina impropria definizione

Il delitto di rapina impropria si realizza con la mera sottrazione del bene. Questa Corte (v. Sez. U., n. 34952 del 19.4.2012, Rv. 253153), difatti, ha avuto modo di osservare che, poiché il comma secondo dell’art. 628 c.p. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all’impossessamento, deve ritenersi che il delitto di rapina impropria si perfeziona anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per breve tempo, della disponibilità autonoma dello stesso. È configurabile, invece, il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità. La pronuncia appena citata assume speciale importanza non solo per il principio appena richiamato, che ammette la configurabilità del tentativo di rapina impropria, ma anche per aver posto in chiaro un’importante differenza – quanto alla consumazione del reato – tra la fattispecie della rapina propria (art.628 comma 1 c.p.) e quella della rapina impropria (art. 628, comma 2, c.p.). Mentre la rapina propria si consuma (come il furto) solo quando si sono verificati sia la sottrazione della cosa mobile altrui sia l’impossessamento della stessa, la rapina impropria, invece, si consuma con la sola sottrazione della cosa, senza che occorra che si sia verificato anche l’impossessamento, il quale non costituisce elemento materiale della fattispecie criminosa ma è richiesto dalla norma incriminatrice – ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria – solo come scopo della condotta, in alternativa a quello di procurare a sé o ad altri l’impunità.   Sez. SECONDA PENALE,Sentenza n.1021110211del 08/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:10211PEN)2019,udienza del 16/11/2018,Presidente DE CRESCIENZO UGO Relatore PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA 

9 Nov

Polizia Giudiziaria : Art. 628 si finge poliziotto ed effettua una perquisizione è rapina

La minaccia che integra il delitto di rapina può essere esercitata mediante qualsiasi comportamento che, prospettando un male alla persona offesa, ne limiti la libertà di determinazione, così che, il reato sussiste qualora l’agente, falsamente presentandosi come operatore di polizia, effettui una fittizia perquisizione domiciliare, in tal modo comprimendo la libertà psichica della vittima, per impossessarsi dei beni altrui In tali ipotesi, d’altro canto, le vittime, come nel caso in esame, sono condizionate nelle loro determinazioni volitive dalla minaccia implicita dell’esecuzione della perquisizione e del sequestro, cioè lo spossessamento dei propri beni, poi effettivamente avvenuto, in quanto “il cittadino è disposto ad accettare la violazione dei propri spazi di libertà personale costituzionalmente garantiti (artt. 13 e seg. Cost.) solo nei casi previsti dalla legge. L’inviolabilità del domicilio è sacrificata solo se ed in quanto le perquisizioni e i sequestri, che l’art. 14 Cost., comma 2 consente, avvengano nei casi e nei modi normativamente stabiliti. La rinuncia a reagire all’espletamento di tali gravi lesioni degli spazi di libertà è collegata alla minaccia implicita del loro compimento da parte degli organi statuali anche con la forza, perché a ciò essi sono legittimati. Ma tale minaccia implicita, se viene esplicata da chi tale funzione non riveste, recupera le caratteristiche di illiceità alla cui repressione la norma penale è preposta” (in questi termini la giurisprudenza di legittimità, pacifica sul punto da tempo risalente Sez. 2, n. 20216 del 06/05/2016, Rezaei e altri, Rv. 266751; Sez. 2, n. 948 del 16/12/2009, dep. 2010, Orefice, Rv. 246265; Sez. 2, n. 2112 del 15/01/1999, Scalzi ed altri, Rv. 212787; Sez. 4, n. 11407 del 01/08/1985, Viscardi, Rv. 171231).   Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.6579 del 19/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:6579PEN), udienza del 27/11/2020, Presidente CERVADORO MIRELLA  Relatore MONACO MARCO MARIA 

9 Nov

Penale : Art. 582 concetto di malattia

Costituisce, invero, “malattia” qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione (Sez. 5, n. 43763 del 29/09/2010, Adamo, Rv. 248778): alle enunciate condizioni, è stata ritenuta “malattia” l’insorgenza di una crisi ipertensiva (Sez. 5, n. 54005 del 03/11/2017, Martino, Rv. 271818), di una cefalea post-traumatica (Sez. 5, n. 40428 del 11/06/2009, Lazzarino, Rv. 245378), di una cervicalgia (Sez. 5, n. 34387 del 18/05/2015, Bernazzi, Rv. 264338).

Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.6215 del 17/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:6215PEN), udienza del 14/12/2020, Presidente PEZZULLO ROSA  Relatore TUDINO ALESSANDRINA 

9 Nov

Penale : Art. 341 bis cp oltraggio a PU

Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all’art. 341-bis cod. pen. è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale “possano” essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Saad, Rv. 266546).snpen2019721359O   Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.2135921359 del 16/05/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:21359PEN)2019, udienza del 28/03/2019, Presidente DI STEFANO PIERLUIGI  Relatore CALVANESE ERSILIA 

9 Nov

Codice della strada : Art. 186 CdS aggravante del sinistro

Secondo orientamento consolidato della Corte di legittimità, ai fini della ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 -bis cod. strada “non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo”. (così Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017 Ud. (dep. 07/12/2017 ) Rv. 271557 – 01). Quanto alla nozione di incidente stradale, per la configurabilltà della circostanza aggravante in esame, è sufficiente che si verifichi l’urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi significativa turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni [così Sez. 4 n. 36777 del 02/07/2015, Rv. 264419 (in fattispecie relativa alla guida in stato da alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, in cui la Corte ha sottolineato la piena sovrapponibilità della disposizione contenuta nell’art. 187, comma primo bis, a quella di cui all’art. 186, comma secondo bis, cod. strada, che prevede la medesima circostanza aggravante per il reato di guida in stato di ebbrezza)]. La Corte di legittimità ha anche affermato che, ai fini della configurabilità dell’aggravante in esame, deve accertarsi la dipendenza dell’incidente anche dalla condotta di guida del conducente (così Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Rv. 256209). Inoltre, si è precisato che “provocare” un incidente significa porre in essere una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse quelle codificate dal Codice della strada (ossia le norme sulla circolazione stradale), siano esse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire il verificarsi del sinistro (cfr., in motivazione, Sez. 4 n. 33760 del 17/05/2017, Rv. 270612). Sez. QUARTAPENALE,Sentenza n.18331 del 03/05/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:18331PEN),udienza del 18/01/2019,Presidente IZZO FAUSTO Relatore BRUNO MARIAROSARIA 

9 Nov

Armi : Art. 582 cp Lesioni personali aggravante del fatto commesso con armi

«in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona» (Cass., Sez. V, n. 54148 del 06/06/2016, Vaina, Rv 268750).

snpen2019718149OSez. SETTIMA PENALE,Ordinanza n.1814918149del 02/05/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:18149PEN)2019,udienza del 05/12/2018,Presidente PALLA STEFANO Relatore MICHELI PAOLO 

9 Nov

Stupefacenti: concorso in detenzione

La connivenza non punibile si concreta in una condotta meramente passiva, consistente nell’assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell’illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi e a., Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna e a., Rv. 264454). 2.1.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, ritenendo non credibile l’affermazione del marito secondo cui lo stupefacente era esclusivamente a sé riferibile, mentre la moglie era estranea alla detenzione, ha tratto la conclusione non solo dal fatto che la significativa parte di droga detenuta in casa (880 gr.) fosse occultata proprio all’interno di una borsetta della donna, custodita nell’armadio della camera da letto, ma dall’ulteriore circostanza che ella, nel corso della perquisizione, confidando di non essere vista dagli operanti, gettò quella borsetta dalla finestra nel tentativo di impedirne il rinvenimento, con ciò dimostrando nei fatti la volontà di adesione al compossesso della droga e dando, anche in quell’occasione, un chiaro contributo materiale all’occultamento della sostanza. Sez. TERZAPENALE,Sentenza n.11530 del 15/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:11530PEN),udienza del 14/02/2019,Presidente DI NICOLA VITO Relatore REYNAUD GIANNI FILIPPO 

3 Nov

Penale : Art. 625 Esposizione pubblica fede

In tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per necessità richiede la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la “res” furtiva (Sez. 5, Sentenza n. 15395 del 28/01/2020, Rv. 279087).   Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.5778 del 15/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:5778PEN), udienza del 12/11/2020, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore DOVERE SALVATORE 

3 Nov

Polizia Giudiziaria : Art. 635 e 624 Danneggiamento e furto con violenza sulle cose differenze

Giova ricordare che, in ordine al rapporto tra danneggiamento e furto con violenza sulle cose, nella giurisprudenza di questa Corte si è dato rilievo al finalismo della condotta (Sez. 6, n. 40351 del 19/09/2001 Rv. 220313) poiché i due reati si distinguono, non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma, appunto, per la finalità della condotta. Occorre, quindi, valutare le modalità dell’azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonchè le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l’intenzione dell’agente fosse diretta all’impossessamento della res o, invece, al mero deterioramento della stessa (Sez. 5, n. 7559 del 13/12/2018 (dep. 2019) Rv. 275491). 2.1. Nel caso di specie, come premesso, i giudici di merito hanno accertato che l’imputato agì, impossessandosi della macchina fotografica con l’intento di sottrarla al legittimo possessore onde impedirle di usarla; il danneggiamento fu solo successivo.3. Del pari infondato è il rilievo difensivo con cui si lamenta la carenza del dolo specifico, sostenendosi la mancanza del fine di lucro. Premesso che questo Collegio ritiene che anche la volontà dell’imputato di impedire alla persona offesa di continuare a scattare fotografie, manifestatasi con l’impossessamento della macchina, integra il fine di profitto, e, quindi, il dolo specifico richiesto dall’art. 624 cod. pen. ( se2 II, n. 3675 del 22/03/200   Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.4304 del 03/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:4304PEN), udienza del 14/12/2020, Presidente PEZZULLO ROSA  Relatore BELMONTE MARIA TERESA 

3 Nov

Armi : La natura di un’arma non viene meno per il solo fatto che non sia attualmente funzionante

La questione relativa al cattivo funzionamento dell’arma legato alla vetustà della sua costruzione, ipotizzato dalla difesa solo in termini esplorativi, è stata adeguatamente risolta dalla sentenza impugnata con argomentazioni in fatto non censurabili in sede di legittimità; in particolare, valorizzando le condizioni in cui si trovava la pistola al momento del rinvenimento ovvero con il caricatore inserito dotato di tre cartucce e, soprattutto con tutte le componenti necessarie a consentirne il normale impiego, circostanza quest’ultima che depone in modo inequivoco quanto meno per la immediata e pronta riparabilità degli eventuali difetti ove, eventualmente, esistenti (secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità «la natura di un’arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l’ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l’impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità»; cfr. Sez. 1, n. 16638 del 27/3/2013 fr.–>e3 3,Rv. 255686).  Sez. PRIMA PENALE,Sentenza n.1821818218del 02/05/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:18218PEN)2019,udienza del 06/03/2019,Presidente MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA Relatore ALIFFI FRANCESCO