Categoria: Penale

25 Mar

Penale : Art. 629 cp  Estorsione minacciare per non  far sporgere querela per truffa

Proprio sulla base di tali interventi, tesi ad ampliare la nozione di ingiusto profitto anche alla rinuncia all’esercizio di un diritto avente natura patrimoniale, si è così dapprima affermato che integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza finalizzata ad ottenere la rinuncia alla tutela di un proprio diritto in una controversia di lavoro; in motivazione, la Corte ha precisato che nella nozione di danno nel reato di estorsione rientra qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull’assetto economico di un soggetto, comprese la delusione di aspettative e “chance” future di. arricchimento o di consolidamento di propri interessi (Sez. 2, n. 43769 del 12/07/2013 Rv. 257303 – 01); successivamente la nozione veniva riaffermata da quell’intervento secondo cui integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza diretta a costringere la vittima a rinunciare ad una propria legittima aspettativa ed in tal caso il danno patrimoniale va inteso come danno futuro consistente nella perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv. 270209 – 01). Più recentemente si è stabilito che in tema di estorsione, l’altrui danno, avendo necessariamente connotazione patrimoniale, comprende anche la desistenza dal tempestivo esercizio di un’azione giudiziaria finalizzata a tutelare un diritto o un interesse, posto che il patrimonio va inteso come un insieme non di beni materiali, ma di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in ragione dell’appartenenza al medesimo soggetto (Sez. 2, n. 32083 del 12/05/2023, Rv. 285002 – 01). Il caso preso in considerazione da tale ultima pronuncia risulta proprio speculare a quello in esame, trattandosi di fattispecie in cui il soggetto agente aveva rivolto minacce alla persona offesa per costringerla a non sporgere querela per una truffa subita e, quindi, a rinunciare all’esercizio del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto per effetto degli artifici e raggiri posti in essere in suo danno; anche in tal caso, quindi, l’ingiusto profitto immediato è costituito da un obiettivo non patrimoniale, la rinuncia all’esercizio del diritto di querela, ma l’effetto mediato della condotta comporta una effettivo deminutio patrimonii esattamente corrispondente alla impossibilità di ottenere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.11136 del 18/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:11136PEN), udienza del 28/02/2024, Presidente PETRUZZELLIS ANNA  Relatore PARDO IGNAZIO

25 Mar

Penale : Art. 628 cp Rapina

In ogni caso, va pur ribadito che, in tema di rapina, l’elemento psicologico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all’impossessamento sin dal primo atto (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv. 265644 – 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.11130 del 18/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:11130PEN), udienza del 18/01/2024, Presidente VERGA GIOVANNA  Relatore CIANFROCCA PIERLUIGI

25 Mar

Penale :   Reati divenuti procedibili a querela la costituzione di parte civile equivale a querela

Non ricorre, infatti, nella specie, il difetto della querela richiesta dall’art. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, perché, in relazione al reato per cui si procede, sono rimaste ferme alcune costituzioni di parte civile e una delle parti civili ha anche presentato le sue conclusioni in udienza. Invero, secondo un principio enunciato dalle Sezioni Unite, «la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione», e, quindi, «può essere riconosciuta anche nell’atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio», con la conseguenza che i precisati atti e comportamenti possono ritenersi equivalenti ad una querela nel caso in cui la proposizione di quest’ultima sia divenuta necessaria per disposizioni normative sopravvenute nel corso del giudizio (così Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, in motivazione, § 3.2, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità). Va aggiunto che questo principio si collega ad una consolidata elaborazione giurisprudenziale (le Sezioni Unite citano diverse pronunce, tra le quali, in particolare, Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259), ed è stato ribadito da successive decisioni (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801-01, relativa a fattispecie di condanna per appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11, cod. pen., delitto divenuto procedibile a querela ex art. 10, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, dopo la sentenza di primo grado, in relazione alla quale la Corte ha rilevato che la sussistenza della condizione di procedibilità era desumibile dalla riserva di costituzione di parte civile formulata dalla persona offesa nella denunzia). Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.16570 del 19/04/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:16570PEN), udienza del 21/02/2023, Presidente ANDREAZZA GASTONE  Relatore CORBO ANTONIO

16 Mar

Penale : Sulla GU n.63 del 15-3-2024) è stata pubblicata la LEGGE 4 marzo 2024, n. 25  avente ad oggetto “Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale  e  altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale  scolastico”. 

 Modifica all’articolo 61 del codice penale 

All’articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-octies)  e’ aggiunto il seguente:

«11-novies) l’avere agito, nei delitti commessi  con  violenza  o minaccia, in danno di un dirigente scolastico  o  di  un  membro  del personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  o  ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni».

Modifiche all’articolo 336 del codice penale  

All’articolo 336 del codice penale sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

    a) dopo il primo comma e’ inserito il seguente:

      «La pena e’ aumentata fino alla meta’ se il fatto  e’  commesso dal genitore esercente la responsabilita’ genitoriale  o  dal  tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di  un  membro del  personale  docente,   educativo,   amministrativo,   tecnico   o ausiliario della scuola»;

    b)  al  secondo  comma,  le  parole:  «persone  anzidette»   sono sostituite dalle seguenti: «persone di cui  al  primo  e  al  secondo comma».

 Modifica all’articolo 341-bis del codice penale

 All’articolo 341-bis del codice penale, dopo il primo  comma  e’ inserito il seguente:

    «La pena e’ aumentata fino alla meta’ se il fatto e’ commesso dal genitore  esercente  la  responsabilita’  genitoriale  o  dal  tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di  un  membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola».

Vigente al: 30-3-2024 

16 Mar

Penale : Art. 610 cp Violenza privata e sequestro di persona

Il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l’elemento materiale della costrizione, ma e ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento; ne consegue che, per il principio di specialità di cui all’art.15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 44548 del 08/05/2015, T., Rv. 264685 – 01); il delitto di violenza privata ha in comune con il delitto di sequestro di persona l’elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia per il fatto che in esso viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso; pertanto, quando l’agente persegua un fine ulteriore rispetto alla mera privazione della libertà di movimento, volto a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, i due reati concorrono, sussistendo distinte lesioni dei beni giuridici tutelati (cfr., così, Sez. 5, n. 10543 del 31/10/2014, Pizzardi, Rv. 263453 – 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8982 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8982PEN), udienza del 14/02/2024, Presidente PETRUZZELLIS ANNA  Relatore CIANFROCCA PIERLUIGI

16 Mar

Penale : Art. 628 cp Minaccia costitutiva del reato di rapina

E’ appena il caso di ribadire che la minaccia costitutiva del reato di rapina, oltre che palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa versa (cfr., in tal senso, Sez. 2 – , Sentenza n. 27649 del 09/03/2021, Salvia, Rv. 281467 – 01; Sez. 2, n. 44347 del 25/11/2010, Angelini, Rv. 249183 – 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8982 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8982PEN), udienza del 14/02/2024, Presidente PETRUZZELLIS ANNA  Relatore CIANFROCCA PIERLUIGI

13 Mar

Penale : Aggravante mezzo fraudolento passare con carrello pieno di merce  passando dal varco informazioni ed esibendo scontrino giorno precedente

In tema di furto aggravato, per “mezzo fraudolento” deve intendersi qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa, come avviene nel caso di introduzione nel luogo del furto per via diversa da quella ordinaria (Sez. 7, Ord. n. 8757 del 07/11/2014, dep. 2015, Bontempi, Rv. 262669 relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata l’ag- gravante in oggetto nella condotta dell’imputato che aveva scavalcato la recinzione di un negozio per impadronirsi di alcune piante, consegnandole al complice che si trovava all’esterno dell’esercizio commerciale; Sez. 4, n. 13871 del 06/02/2009, Tundo, Rv. 243203). L’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in es- sere nel corso dell’azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974; Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924). Tale circostanza è configurabile anche quando l’accorgimento malizioso sia posto in essere dopo la sottrazione, in quanto finalizzato a garantire il provento dell’azione delittuosa consolidando lo spossessamento realizzato con l’azione furtiva (Sez. 2, n. 43912 del 04/10/2019, Gabellone, Rv. 277713). I suesposti principi hanno trovato applicazione anche in una fattispecie analoga a quella in esame, laddove si è riconosciuta l’aggravante nel comportamento di chi si impossessa di merce, ponendola sul carrello e portandola fuori da un supermercato passando per il varco delle informazioni ed esibendo al personale scontrino relativo ad acquisti effettuati il giorno precedente, trattandosi di condotta idonea a far venire meno la vigilanza del personale addetto al supermercato in ordine all’impossessa- mento in corso (Sez. 5, n. 3478 del 05/02/1998, Gullà, Rv. 210807).Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8522 del 27/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8522PEN), udienza del 14/02/2024, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore ESPOSITO ALDO

11 Mar

Penale : Art. 628 cp  Reato di rapina

E’ stato affermato che il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l’intervento dell’avente diritto o della Forza pubblica. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell’imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest’ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato). (Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017 Ud. (dep. 23/03/2017 ) Rv. 269848 – 01 Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8944 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8944PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente ROSI ELISABETTA  Relatore BORSELLINO MARIA DANIELA

11 Mar

Penale : Art. 56 628 CP  Tentata rapina impropria

E’ configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità. (Sez. U, Sentenza n. 34952 del 19/04/2012 Cc. (dep. 12/09/2012 ) Rv. 253153 – 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8944 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8944PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente ROSI ELISABETTA  Relatore BORSELLINO MARIA DANIELA

5 Mar

Penale : Aggravante esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede

Sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. – sub specie di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del self service – la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si con- nota come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in que- stione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non es- sendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663). In altri termini, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di video- sorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa, men- tre solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8554 del 27/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8554PEN), udienza del 14/02/2024, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore ESPOSITO ALDO