Autore: Elio

3 Nov

Armi : Il delitto di porto illegale di armi non sempre assorbe quello di detenzione

Il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell’arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico (o aperto al pubblico) e sussista altresì la prova che l’arma non sia stata in precedenza detenuta dall’agente: in mancanza di una specifica deduzione da parte dell’imputato in ordine alla concreta contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non è tenuto a effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto (Sez. 6 n. 46778 del 9/07/2015, Rv. 265489; Sez. 1 n. 18410 del 9/04/2013, Rv. 255687). E’ stato così chiarito che l’assorbimento della detenzione nel porto, che può verificarsi nel solo caso in cui si riscontri una piena coincidenza temporale tra le due condotte, costituisce un’ipotesi residuale e non rispondente, in linea di fatto, all’id quod plerumque accidit, poiché è normale che l’agente acquisti prima la disponibilità dell’arma e poi, in relazione a situazioni contingenti sopravvenute, la porti con sé, con la conseguenza che solo l’acquisita prova del contrario può giustificare l’assorbimento, senza che si configuri – sul punto – alcun onere probatorio, incompatibile col sistema processuale, a carico dell’imputato, gravando su quest’ultimo un mero onere di allegazione, in assenza del cui assolvimento il giudice può attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto (Sez. 1 n. 4490 del 20/12/2001, Rv. 220647).

Sez. PRIMAPENALE,Sentenza n.1190811908del 18/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:11908PEN)2019,udienza del 18/01/2019,Presidente TARDIO ANGELA Relatore SANDRINI ENRICO GIUSEPPE 

3 Nov

Penale : Art. 419 cp Devastazione e saccheggio

Il delitto di devastazione, previsto e punito dall’art. 419 cod. pen., è un reato contro l’ordine pubblico, per cui è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione o che il danno in concreto prodotto sia stato grave, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l’ordine pubblico (Sez. 1, Sentenza n. 26830 del 08/03/2001, dep. 02/07/2001, Rv. 219899; Sez. 1, Sentenza n. 3759 del 07/11/2013, dep. 28/01/2014, Rv. 258600). Esso, quindi, si distingue da altre fattispecie di reato poste a tutela del patrimonio precipuamente per la necessità che la condotta comporti una molteplicità indiscriminata di danneggiamenti, dimostrativi di una pericolosità tale da offendere, oltre che il patrimonio, anche e soprattutto l’ordine pubblico. Il buon assetto del vivere civile, cui corrispondono il senso di sicurezza e di tranquillità della collettività, costituisce pertanto il bene giuridico finale tutelato dalla fattispecie di devastazione, che assorbe in sé le offese meno gravi in quanto riferite a beni di minore rilevanza. Questa Corte, proprio in relazione ai fatti oggetto di contestazione, ha affermato che «integra il reato di devastazione previsto dall’art. 419 cod. pen., e non quello di danneggiamento previsto dall’art. 635 stesso codice, in quanto lede l’ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che, in occasione di una partita di calcio, tentino di forzare lo schieramento di polizia, al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste del biglietto e, dopo la morte accidentale di uno spettatore, avvenuta nei disordini seguitine, si scatenino in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente le forze dell’ordine, distruggendo o danneggiando vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a circuito chiuso» (Sez. 1, Sentenza n. 25104 del 16/04/2004, dep. 03/06/2004, Rv. 228133).   Sez. PRIMA PENALE,Sentenza n.1191211912del 18/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:11912PEN)2019,udienza del 18/01/2019,Presidente TARDIO ANGELA Relatore ROCCHI GIACOMO 

3 Nov

Codice della strada : Art. 186 CdS Volume insufficiente

“È configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura “volume insufficiente”, qualora l’apparecchio non segnali espressamente l’avvenuto errore. (In motivazione la Corte ha precisato che tale principio è evincibile dall’esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell’allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l’apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell’ipotesi in cui compaia un “messaggio di servizio” teso ad evidenziare che l’espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria).” (Sez. 4, n. 40709 del 15/07/2016 – dep. 29/09/2016, Cantagalli, Rv. 26777901; Sez. 4, Sentenza n. 6636 del 19/01/2017 Ud. -dep. 13/02/2017- Rv. 269061 e Sez. 4, Sentenza n. 22604 del 04/04/2017 Ud. -dep. 09/05/2017- Rv. 269978, più diffusamente in motivazione). 3. La precisazione circa l’esclusiva rilevanza del messaggio di errore (par. 3.8. dell’allegato al d.m. 22 maggio 1990 196) per escludere la valenza della misurazione intervenuta anche in presenza di insufflazione insufficiente dirime definitivamente le incompatibilità logiche denunciate dal ricorrente e compone ogni diversa precedente interpretazione. snpen2019411697S  Sez. QUARTA PENALE,Sentenza n.1169711697del 18/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:11697PEN)2019,udienza del 20/12/2018,Presidente DI SALVO EMANUELE Relatore NARDIN MAURA 

26 Ott

Penale : Art. 605 Sequestro di persona

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di sequestro di persona, non implicando necessariamente l’assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, si configura anche quando la condotta dell’imputato lasci residuare una possibilità di fuga, attuabile però soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona (Sez. 4, n. 7962 del 06/12/2013, dep. 2014, L., Rv. 259278). È sufficiente l’impossibilità della vittima di recuperare la propria libertà di movimento anche relativa sotto il profilo spaziale o temporale, a condizione che sia giuridicamente apprezzabile (Sez. 5, n. 28509 del 13/04/2010, D.S., Rv. 247884). Il reato, quindi, è certamente integrato dalla condotta di chi, come nella specie, costringa con la forza taluno a salire su un’autovettura, trattenendolo a bordo, contro la sua volontà, per un apprezzabile lasso di tempo che può essere anche “breve” (cfr. Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013, M., Rv. 256746)    Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.5914 del 15/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:5914PEN), udienza del 14/01/2021, Presidente ZAZA CARLO  Relatore MOROSINI ELISABETTA MARIA 

26 Ott

Penale : Art. 642 cp Fraudolento danneggiamento di beni assicurati

L’indennizzo ed il “vantaggio” indicati dalla norma sono elementi che connotano l’elemento soggettivo della fattispecie, che richiede il dolo specifico». Pertanto, «l’indennizzo dell’assicurazione non deve essere effettivamente conseguito dall’agente, essendo sufficiente per l’inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall’art. 642 cod. pen. che questi ponga in essere una delle azioni descritte dalla norma al fine specifico di ottenere un “vantaggio” – non necessariamente coincidente con l’indennizzo – che discenda direttamente dal contratto di assicurazione» (così Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Nucera, Rv. 266235; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 2, n. 33602 del 05/10/2020, La Rosa nonché Sez. 2, n. 11974 del 27/01/2020, Intorre, non massimate). 4.2. La stessa Corte si è anche attenuta al principio in base al quale l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo, Rv. 255528, in motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 8170 del 26/02/2020, Bencivenni, non mass.), tale non essendo – ha sostenuto con logica motivazione il giudice di appello – quello che sarebbe conseguito alla liquidazione del danno come indicato nella richiesta rivolta all’assicurazione (“danni agli sportelli sinistri, paraurti, parafango e fanaleria anteriore destra”).   Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.4873 del 08/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:4873PEN), udienza del 20/01/2021, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore MESSINI D’AGOSTINI PIERO 

26 Ott

Armi : Arma clandestina obbligatori i numeri di matricola

La prescrizione, di cui all’art. 11 legge n. 110 del 1975, che sulle armi comuni da sparo sia impresso in maniera indelebile il numero di matricola idoneo alla loro identificazione e controllo, impone del resto a chiunque detenga un’arma di sincerarsi dell’esistenza dei segni distintivi il cui difetto è penalmente sanzionato, senza possibilità di invocare l’ignoranza della loro abrasione o cancellazione (Sez. 5 n. 399 del 27/10/1992, depositata il 18/01/1993, Rv. 193178). Sez. PRIMAPENALE,Sentenza n.1190811908del 18/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:11908PEN)2019,udienza del 18/01/2019,Presidente TARDIO ANGELA Relatore SANDRINI ENRICO GIUSEPPE 

26 Ott

Codice della strada : Art 186 CdS Rifiuto

A tale proposito l’orientamento del S.C. è costante nell’affermare che il  rifiuto dell’esame alco- limetrico può essere integrato da un comportamento ostruzionistico del conducente sottoposto all’esame e non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo – pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento – attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso al- colemico (Fattispecie in cui l’imputato, durante l alcoltest, aveva per quattro o cinque volte aspirato anziché soffiare come richiestogli, impedendo così la rileva- zione del tasso alcolemico, sez. IV, 27.1.2015, Avondo, Rv.262162)   Sez. QUARTA PENALE,Sentenza n.1170911709del 18/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:11709PEN)2019,udienza del 21/12/2018,Presidente IZZO FAUSTO Relatore BELLINI UGO 

26 Ott

Penale : Art. 624 e 707 cp Furto e possesso ingiustificato degli strumenti possono concorrere

L’assorbimento della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen. nel furto si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti indicati dall’art. 707 cod.pen. risulti strettamente collegato all’uso degli stessi fatto dall’agente per la commissione del furto, e quindi per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell’azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l’uso momentaneo necessario all’effrazione, mentre deve essere escluso ogni volta che gli arnesi atti all’effrazione, trovati in possesso del soggetto attivo, siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica (tra le altre v. Sez. 5, n. 19047 del 19/02/2010 ud. – dep. 19/05/2010, Rv. 247250 – 01 e, in particolare, Sez. 6, n. 12847 del 25/02/2005 ud. – dep. 06/04/2005, Rv. 231043 – 01, che concerne ipotesi analoga alla presente in cui è stata ritenuta conforme alla legge e congruamente motivata la decisione della corte territoriale che ha escluso l’assorbimento relativamente agli attrezzi non usati nei reati contestati). snpen2019410065S  Sez. QUARTA PENALE,Sentenza n.1006510065del 07/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:10065PEN)2019,udienza del 19/02/2019,Presidente IZZO FAUSTO Relatore PICARDI FRANCESCA 

26 Ott

Polizia Giudiziaria : Gravi indizi di colpevolezza

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono di per sé a dimostrare, oltre ogni dubbio, la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, dep. 01/08/1995, Costantino e altro, Rv. 202002, e, tra le successive conformi, Sez. 2, n. 3777 del 10/09/1995, dep. 22/11/1995, Tomasello, Rv. 203118; Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, dep. 15/04/1999, Capriati e altro, Rv. 212998; Sez. 6, n. 2641 del 07/06/2000, dep. 03/07/2000, Dascola, Rv. 217541; Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004, dep. 09/02/2004, Acanfora, Rv. 227511). A norma dell’art. 273 c.p.p., comma 1 bis, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l’adozione di una misura cautelare personale si applicano, tra le altre, le disposizioni contenute nell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, (Sez. F, n. 31992 del 28/08/2002, dep. 26/09/2002, Desogus, Rv. 222377; Sez. 1, n. 29403 del 24/04/2003, dep. 11/07/2003, Esposito, Rv. 226191; Sez. 6, n. 36767 del 04/06/2003, dep. 25/09/2003, Grasso Rv. 226799; Sez. 6, n. 45441 del 07/10/2004, dep. 24/11/2004, Fanara, Rv. 230755; Sez. 1, n. 19867 del 04/05/2005, dep. 25/05/2005, Cricchio, Rv. 232601). Si è, al riguardo, affermato che, se la qualifica di gravità che deve caratterizzare gli indizi di colpevolezza attiene al quantum di “prova” idoneo a integrare la condizione minima per l’esercizio, sulla base di un giudizio prognostico di responsabilità, del potere cautelare, e si riferisce al grado di conferma, allo stato degli atti, dell’ipotesi accusatoria, è problema diverso quello delle regole da seguire, in sede di apprezzamento della gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p., per la valutazione dei dati conoscitivi e, in particolare, della chiamata di correo (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, dep. 31/10/2006, P.G. in proc. Spennato, Rv. 234598).   Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.7165 del 15/02/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:7165PEN),udienza del 23/11/2018,Presidente SARNO GIULIO  Relatore SOCCI ANGELO MATTEO 

22 Ott

Polizia Giudiziaria : Art. 10 bis D.Lgs. 286 del 1998

E in vero, viene costantemente affermato da questa Corte che “lo straniero extracomunitario, che sia trovato nel territorio dello Stato sprovvisto di qualsivoglia documento identificativo e del permesso di soggiorno, per non incorrere nell’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 10-bis D.Lgs. n. 286 del 1998 di ingresso illegale, ha l’onere di dimostrare l’esistenza di un titolo di ingresso o soggiorno, legittimante la sua condizione nello Stato” (Cass. Sez. 1, n. 57 del 01/12/2010, Rv. 249472).    Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.5519 del 12/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:5519PEN), udienza del 03/12/2020, Presidente BONI MONICA  Relatore TALERICO PALMA