Categoria: Armi

9 Apr

Armi : Taser o dissuasore elettrico detenzione di strumento atto ad offendere

«il dissuasore elettrico o “taser” ha natura di arma comune da sparo, in quanto è costituito da un dispositivo che ha il funzionamento tipico di tali armi e che, lanciando piccoli dardi che scaricano energia elettrica a contatto con l’offeso, è di certo idoneo a recare danno alla persona» (in tal senso: Sez. 2, n. 49325 del 25/10/2016, Calabrice, Rv. 268364; Sez. 1, n. 8991 del 16/09/2022, dep. 2023, Perna, Rv. 284379). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.13418 del 03/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:13418PEN), udienza del 12/03/2024, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore VIGNALE LUCIA

3 Apr

Armi :  Fabbricazione e detenzione di arma clandestina

L’art. 23 della L. 110 del 1975 indica quali sono le armi e le canne considerate clandestine e, ai commi secondo, terzo e quarto, sanziona diverse condotte relative alle stesse. La norma prevede così alternativamente quale elemento materiale della fattispecie le distinte azioni costituite da fabbricare, introdurre nello Stato, esportare, commerciare, porre in vendita, cedere a qualsiasi titolo nonché detenere ovvero portare tali armi e pertanto, si consuma allorché il soggetto realizza una qualunque di tali condotte. In una corretta prospettiva interpretativa, per quanto interessa nel caso di specie, “fabbricare” e “detenere” sono due condotte autonome e ontologicamente distinte che però, essendo la seconda una necessaria conseguenza della prima, possono, a certe condizioni, coincidere tanto da poter escludere che la seconda assuma ab initio rilievo penale. La fabbricazione assorbe la detenzione, infatti, solo quando il fatto della creazione e costruzione dell’arma coincide con il fatto illecito della detenzione, quando cioè si esaurisce in tale azione e l’autore della prima condotta non ne ha conservato la materiale disponibilità oltre il tempo strettamente necessario alla realizzazione e all’assemblaggio (in termini analoghi quanto alla necessità di una coincidenza temporale anche se riferito all’assorbimento della detenzione nel reato di introduzione nel territorio dello Stato cfr. Sez. 1, n. 3807 del 19/11/2021, dep. 2022, Ahmetovic, Rv. 282501 – 01; Sez. 1, n. 34463 del 25/03/2015, Gnutti, Rv. 264494 – 01; per la necessità di una piena coincidenza temporale nel caso di detenzione e importazione cfr. Sez. 1, n. 6235 del 18/04/1994, Sunara, Rv. 198872 – 01; con riferimento all’assorbimento del reato di detenzione in quello di porto solo quando le due azioni inizino contestualmente cfr. da ultimo Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Amato, Rv. 281668 – 01).

Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.12477 del 27/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12477PEN), udienza del 21/12/2023, Presidente BONI MONICA  Relatore MONACO MARCO MARIA

12 Feb

Armi : Art. 110 cp Concorso in detenzione arma

«Ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto  illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità  materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa,  comunque, in qualsiasi momento, disporne» (Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019,  Susino, Rv. 274806; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato e altri,  Rv. 259479; Sez. 1, n. 45940 del 15/11/2011, Benavoli, Rv. 251585).  Penale Sent. Sez. 1 Num. 4276 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 10/11/2023

15 Gen

Armi : Vendita di armi su internet

Sulla base di una ben ponderata interpretazione del combinato disposto dell’art. 17 del d. Igs. n. 110 del 1975, da un lato, e della legge n. 40 del 1991 della Repubblica di San Marino, dall’altro, la Corte territoriale ha coerentemente ritenuto che l’imputato abbia violato il divieto di vendita d’armi per corrispondenza (posto nel citato art. 17 della legge interna che ne consentiva -all’epoca dei fatti, prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 104 del 2018- e ne consente tuttora l’effettuazione solo al ricorrere di stringenti condizioni certamente insussistenti nella specie), non ottemperando al dovere di verificare direttamente la reale identità personale degli acquirenti e destinatari delle armi, nonché l’effettiva titolarità, in capo agli stessi, di validi titoli di acquisto rilasciati dalle competenti autorità italiane di pubblica sicurezza (si veda, a tal proposito, l’art. 12 della I. n. 110 del 1975, intitolato Importazione definitiva di armi comuni da sparo, per il riferimento alle licenze e autorizzazioni di cui l’importatore di armi deve necessariamente munirsi). Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, dall’interpretazione -sia letterale sia sistematica- delle citate disposizioni (oltre che delle norme di cui agli artt. 31 e 31 bis del r.d. n. 773 del 18 giugno 1931) deve desumersi non già l’onere, bensì l’obbligo, in capo al venditore-titolare dell’armeria, di procedere all’identificazione personale dell’acquirente e alla verifica dell’effettiva titolarità, in capo allo stesso, di validi titoli di acquisto rilasciati dalle competenti autorità italiane di pubblica sicurezza, in vista della realizzazione di una cooperazione con gli organi pubblici preposti alla verifica della legale e trasparente circolazione delle armi e alla compiuta identificazione dei loro acquirenti. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.1136 del 10/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:1136PEN), udienza del 22/09/2023, Presidente PEZZULLO ROSA  Relatore BIFULCO DANIELA

8 Gen

Armi : Art. 4 L 110/75 Porto senza giustificato motivo di un  bastone

Occorre ribadire che all’interno dell’art. 4 I. n. 110 del 1975 è sanzionato il porto fuori della propria abitazione di tre diverse categorie di oggetti: 1) gli oggetti indicati nel primo comma, che non possono essere portati fuori della propria abitazione in ogni caso, salvo specifica autorizzazione del Questore (“armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione”); 2) gli oggetti indicati nel secondo comma, primo periodo, che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo (“bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche”, cui sono stati aggiunti, più di recente, strumenti softair e puntatori laser); 3) gli oggetti indicati nel secondo comma, secondo periodo, che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, e purchè ricorrano circostanze di tempo e di luogo, che li rendono chiaramente utilizzabili per l’offesa alla persona (“qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio”). La terza categoria è residuale, perché l’inclusione di un oggetto nell’elenco del primo comma o del secondo comma, primo periodo, esclude la necessità di dover valutare le circostanze di tempo e di luogo che rendono l’oggetto chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona. La giurisprudenza di legittimità ritiene che un bastone in legno debba essere considerato una “mazza”, ed in quanto tale è incluso nella categoria sub 2); il porto fuori della abitazione senza giustificato motivo ne è, pertanto, vietato anche se non ricorrono circostanze di tempo e di luogo che lo rendono chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona (Sez. 7, Ordinanza n. 34774 del 15/01/2015, Cimpoesu, Rv. 26477; Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003, dep. 31/07/2003, P.G. in proc. Porcu, Rv. 225116). Il termine “mazze” del secondo comma dell’art. 4 è, infatti, diverso, e più ampio, rispetto all’espressione “mazze ferrate” di cui al primo comma della stessa norma, e si riferisce anche ai bastoni in legno. Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.188 del 03/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:188PEN), udienza del 25/10/2023, Presidente CALASELICE BARBARA  Relatore RUSSO CARMINE

2 Dic

Armi: concorso nel reato di porto senza giustificato motivo di un’arma da fuoco

Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di porto senza giustificato motivo di un’arma da fuoco, infatti, è sufficiente la consapevole disponibilità concreta ed immediata dell’arma stessa da parte di un concorrente nel reato, essendo irrilevante l’appartenenza di essa ad uno solo dei correi e la circostanza che sia stato uno soltanto di essi ad utilizzarla, quando tutti abbiano programmato il reato e si siano portati sul luogo di consumazione dello stesso (Sez. 5, n. 44943 del 21/09/2012, Magazzeno, Rv. 253779). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.46811 del 21/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:46811PEN), udienza del 26/09/2023, Presidente MOGINI STEFANO  Relatore FIORDALISI DOMENICO

23 Nov

Armi : Arma da fuoco definizione

Ai sensi dell’art. 1 bis D.Lgs. 527/1992 ; come correttamente evidenziato nelle conclusioni del Procuratore generale, è “arma da fuoco”, «qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di cui al punto III dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Si considera, altresì, “arma da fuoco” qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente combustibile se: 1) ha l’aspetto di un’arma da fuoco e, 2) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato…>>. In una corretta lettura della norma, a fronte della specifica indicazione che deve essere considerata “arma da fuoco” anche quella che può essere trasformata in modo da essere in grado di espelle rè un proiettile, si deve ritenere che il legislatore faccia riferimento alla potenzialità offensiva del mezzo e non tanto e non solo all’effettiva e concreta capacità dell’arma di offendere. La natura di un’arma, infatti, non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l’ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l’impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità di essi con altri accorgimenti. Ciò in quanto l’arma non perde la propria qualità qualora, pur priva di un qualche componente, anche essenziale, essa sia comunque ripristinabile con il pezzo mancante o anche con accorgimenti tali da surrogare il pezzo originale (Sez. 1, n. 28814 del 22/02/2019, Largitto, Rv. 276493 – 01; Sez. 1, n. 28796 del 04/06/2018, Contando, Rv. 273297; Sez. 1, n. 16638 del 27/03/2013, Farciglia, Rv. 255686; Sez. 1, n. 35648 del 04/07/2008, Saitta, Rv. 240677). 1.2. Nel caso di specie l’arma, originariamente “a salve”, era stata modificata e la verifica effettuata dal consulente con ripetute prove ha consentito di accertare che il ciclo di sparo fosse regolare benché, per un difetto della canna, l’utilizzo sarebbe stato pericoloso. Sotto tale profilo, pertanto, l’arma detenuta dal ricorrente, pure allo stato inefficiente, potendo essere riparata con l’opportuna sostituzione della canna, ha conservato la propria potenzialità offensiva così che la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito è corretta e non ulteriormente sindacabile in questa sede.‘Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.46338 del 16/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:46338PEN), udienza del 07/07/2023, Presidente ROCCHI GIACOMO  Relatore MONACO MARCO MARIA

1 Nov

Armi : Art. 4 L 110/75 Manganello Sfollagente

Il pacifico principio di diritto secondo cui il “manganello” o “sfollagente”, in quanto strumento la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, è espressamente compreso tra le armi indicate all’art. 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110, di cui è vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dall’art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Sez. 1, n. 8991 del 16/09/2022, dep. 2023, Rv. 284379; Sez. 1, n. 21780 del 20/07/2016, dep. 2017, Rv. 270263); – Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.40544 del 05/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:40544PEN), udienza del 27/09/2023, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA  Relatore SCORDAMAGLIA IRENE

20 Ott

Armi : Arma non funzionante

“La natura di un’arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l’ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile”, così Sez. 1, n. 28814 del 22/02/2019, Largitto, Rv. 276493 – 01, ragione questa per cui risulta del tutto ininfluente se gli operanti abbiano o meno sparato); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.41452 del 12/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:41452PEN), udienza del 14/09/2023, Presidente FIORDALISI DOMENICO  Relatore MONACO MARCO MARIA

20 Ott

Armi : Art. 4 L 110/75  Giustificato Motivo

«Il “giustificato motivo” rilevante ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 – 01; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007 – 01); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.41071 del 10/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:41071PEN), udienza del 08/06/2023, Presidente APRILE STEFANO  Relatore CAPPUCCIO DANIELE