Autore: Elio

20 Nov

Penale : Art. 14 TU Stranieri giustificato motivo

Giova ricordare, allora, come la giurisprudenza di legittimità sia concordemente orientata a ritenere che la sussistenza del “giustificato motivo” – in base al quale lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal Questore di allontanarsene entro cinque giorni, ex art. 14-ter TU imm. – vada parametrato all’esistenza di situazioni che si rivelino oggettivamente ostative; occorre, inoltre, che tali condizioni di impedimento vadano a riverberarsi sulla concreta possibilità, per il soggetto, di ottemperare all’ordine suddetto, elidendola in radice, oppure quantomeno rendendola particolarmente ardua. Lo specifico onere della prova, circa la sussistenza di tale condizione impeditiva, grava ovviamente su colui che lo invochi (Sez. 1, n. 37813 del 27/04/2016, El Kadri, Rv. 268101; Sez. 1, n. 40315 del 26/10/2006, Batir, Rv. 235108; si veda, infine, il dictum di Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2022, n. Ahmetaj, a mente della quale: «La sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell’ari:. 14-ter d.igs. 25 luglio 1998, n. 286 deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative – l’onere della cui prova grava sull’interessato – incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa »). Nella concreta fattispecie, la prova circa la sussistenza di tale situazione di assoluto impedimento non risulta esser stata fornita, ad opera dell’imputato; nemmeno oggi, del resto, la difesa adduce elementi atti a condurre a difformi lumi. Insufficiente a integrare il “giustificato motivo”, idoneo ad escludere la configurabilità del contestato modello legale, del resto, è il mero disagio socio-economico del soggetto, di regola ricollegabile alla condizione tipica in cui versa il migrante clandestino (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216).  Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.45337 del 10/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:45337PEN), udienza del 13/09/2023, Presidente DI NICOLA VITO  Relatore LANNA ANGELO VALERIO

14 Nov

Stupefacenti : Spaccio non occorre effettiva consegna basta accordo

Va premesso che, secondo la remota e prevalente giurisprudenza, la cessione, la vendita, l’acquisto e la ricezione di sostanze stupefacenti si perfezionano con il solo fatto del consenso sull’oggetto (ed eventualmente sul prezzo: nella vendita e nell’acquisto) del negozio, non occorrendo l’effettiva consegna della sostanza (o l’effettivo pagamento del prezzo pattuito: nella vendita e nell’acquisto); in una tale ottica, costituendo la materiale traditio della droga una mera conseguenza del già intervenuto accordo, la cui concretizzazione vale solo a dare esaustiva e definitiva contezza, an- che sul piano probatorio, della concordata attività criminosa e dei soggetti che l’hanno posta in essere (Sez. 4, 29 maggio 2001, Tonnassini, non massinnata; Sez. 1, 22 novembre 2000, Bilotti, Rv. 217843; Sez. 6, 16 marzo 1998, Casà, non massimata). Si è altresì affermato che, in tema di spaccio di sostanze stupefacenti, per aversi consumazione del reato di cessione, non occorre che la droga sia materialmente con- segnata all’acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si sia formato il con- senso tra le parti; la mancata disponibilità da parte del venditore al momento della conclusione dell’accordo del quantitativo pattuito, se è in grado di procurarselo e di consegnarlo entro breve tempo, è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e non equivale ad una inesistenza originaria e assoluta dell’oggetto dell’azione, né determina una inefficienza causale della condotta, senza che possa farsi ricorso alla figura del reato impossibile prevista dal secondo comma dell’art. 49 cod. pen. (Sez. 6, n. 5301 del 12/12/1995, dep. 1996, Falsone, Rv. 205646). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.44484 del 06/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:44484PEN), udienza del 05/10/2023, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore ESPOSITO ALDO

14 Nov

Penale : Persona offesa e danneggiato dal reato differenza

Giova tuttavia rilevare che secondo giurisprudenza di questa Corte la nozione di persona offesa dal reato non coincide con quella di danneggiato perché la prima riguarda un elemento che appartiene alla struttura del reato, la seconda riflette le conseguenze privatistiche dell’illecito penale; pertanto, solo la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercitare l’Azione civile nel processo penale.* (Sez. 5, Sentenza n. 4116 del 28/01/1983 Ud. (dep. 02/05/1983 ) Rv. 158854 – 01) Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.44850 del 07/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:44850PEN), udienza del 11/10/2023, Presidente ROSI ELISABETTA  Relatore BORSELLINO MARIA DANIELA

14 Nov

Ricettazione : Art. 648 bis Riciclaggio

Si ha riciclaggio, infatti, ogniqualvolta si pongano in essere operazioni in modo da ostacolare la identificazione della provenienza del bene, attraverso un’attività che impedisce il collegamento degli stessi con il proprietario che ne è stato spogliato, ciò in quanto con la suddetta norma incriminatrice il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente (ad esempio alterazione del numero di telaio o di targa) sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori (ad esempio falsificazione della carta di circolazione), sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, De Lisi, Rv. 276935; Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271533; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, Bonnici, Rv. 256454). 3.5. Anche l’ultimo motivo è manifestamente infondato.Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.44836 del 07/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:44836PEN), udienza del 11/10/2023, Presidente ROSI ELISABETTA  Relatore MESSINI D’AGOSTINI PIERO

14 Nov

Codice della strada : Principio di Affidamento

Il Codice della Strada presenta norme che sembrano estendere al massimo l’obbligo di attenzione e prudenza, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari; tra cui vanno ricordati:

1. l’art. 141, che impone di regolare la velocità in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza; e di mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni “ostacolo prevedibile”;

2. l’art. 145, che pone la regola della “massima prudenza” nell’impegnare un incrocio;

3. l’art. 191, che prescrive la massima prudenza nei confronti dei pedoni, sia che si trovino sugli appositi attraversamenti, sia che abbiano comunque già iniziato l’attraversamento della carreggiata; si tratta, quindi, di obblighi di vasta portata, che riguardano anche la gestione del rischio connesso alle altrui condotte imprudenti.Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.44617 del 07/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:44617PEN), udienza del 10/10/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore MARI ATTILIO

14 Nov

Codice della strada : Art. 116 cds Recidiva nel biennio

Appare opportuno premettere che «In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato», così, ex plurimis, Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, P.M. in proc. Dedominici, Rv. 273405). Ciò posto, essendo la recidiva nella struttura dell’illecito di cui all’art. 116 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, un elemento costitutivo del reato, l’onere della prova circa la definitività del precedente accertamento amministrativo è, come da regola generale, in capo al Pubblico Ministero, come peraltro già ritenuto, sempre in tema di guida senza patente, nella parte motiva di Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, P.M. in proc. Okere Onyewuchi, Rv. 272209 («In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato. (Fattispecie in cui la S. C. ha dichiarato l’inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso proposto dal procuratore generale avverso la sentenza di assoluzione per intervenuta depenalizzazione, non avendo il ricorrente dato dimostrazione che la violazione amministrativa, della cui sola contestazione si dava atto nell’imputazione, fosse stata definitivamente accertata)»): in tale pronunzia, infatti, si è fatta applicazione proprio del principio compendiato nel brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit, respingendo il ricorso della Parte pubblica avverso sentenza liberatoria, poiché (come si legge alla p. 5, punto n. 2.2, del “considerato in diritto”) la «contestazione non fa menzione del definitivo accertamento della violazione amministrativa; sicchè il ricorrente [P.M.] avrebbe dovuto dare dimostrazione che questa era stata accertata in via definitiva».Non può seriamente dubitarsi che spetta all’Accusa dimostrare gli elementi costitutivi del reato (tra i numerosi esempi che si potrebbero fare di applicazione del richiamato principio, cfr., in tema di destinazione della droga allo spaccio, Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614; Sez. 6, n. 19047 del 10/01/2013, P.G. in proc. Grillo, Rv. 255165; Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, P.G. in proc. Brambati, Rv. 241468; Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, Vidonis, Rv. 229685; Sez. 4, n. 1355 del 20/12/1995, dep. 1996, P.G. in proc. Valacchi, Rv. 204053; in tema di percepibilità dell’osceno per effetto della esposizione al pubblico delle pubblicazioni nel reato già previsto dall’art. 528 cod. pen. e ora depenalizzato ex art. 2, comma 2, lett. a, del d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 8, v. Sez. 3, n. 34417 del 06/07/2005, Furnari, Rv. 232486). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.44905 del 08/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:44905PEN), udienza del 12/10/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore CENCI DANIELE

9 Nov

Penale : Art. 14 TU Stranieri Giustificato Motivo

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la sussistenza del giustificato motivo, per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni, ai sensi dell’art. 14-ter T.U. imm., deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa; e ha precisato che grava sull’interessato l’onere delle conseguenti comprovanti allegazioni (Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2021, Ahmetaj, Rv. 280679 – 01 Sez. 1, n. 37813 del 27/04/2016, El Kadri, Rv. 268101- 01; Sez. 1, n. 40315 del 26/10/2006, Batir, Rv. 235108-01). , Non risulta che tale onere sia stato soddisfatto in primo grado e neppure in sede di impugnazione l’imputato ha individuato quale sarebbe la cogente ragione, giustificativa della sua permanenza sul territorio nazionale, che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare.Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.41792 del 13/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:41792PEN), udienza del 02/05/2023, Presidente BONI MONICA  Relatore MELE MARIA ELENA

9 Nov

Penale : Art. 588 cp Arresto differito rissa commessa in occasione manifestazioni sportive

Il reato di rissa per il quale si procede rientra tra quelli per i quali l’art. 381 cod. proc. pen. prevede l’arresto facoltativo in flagranza e, trattandosi di reato con violenza alla persona commesso in occasione di una manifestazione sportiva, ai sensi dell’art. 8 commi 1-bis e 1-ter, legge n. 401 del 1989, per esso è consentito l’arresto differito. Questa Corte di cassazione ha in passato già affermato la legittimità dell’arresto eseguito a norma dell’art. 8, commi 1-bis e 1-ter, della legge 401 del 1989, come modificata dal decreto-legge 24 febbraio 2003 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, in relazione ad episodi di violenza su persone commessi in occasione di manifestazioni sportive, tenuto conto dell’interpretazione autentica dell’art. 6 comma primo della legge 13 dicembre 1989 n. 401, contenuta nell’art. 2-bis, comma 2, della legge 19 ottobre 2001 n. 377 di conversione del decreto-legge 20 agosto 2001 n. 336 (Sez. 6, n. 18263 del 10/02/2004, Bettelli, Rv. 229401) e detto principio è stato ribadito anche con specifico riferimento al reato di rissa aggravata di cui all’art. 588, secondo comma, cod. pen. (Sez. 3, n. 1215 del 15/11/2007, dep. 2008, Azzarito, Rv. 238412).Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.41771 del 13/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:41771PEN), udienza del 12/09/2023, Presidente DE GREGORIO EDUARDO  Relatore ROMANO MICHELE

9 Nov

Penale : Diffamazione a mezzo internet decorrenza prescrizione

Il delitto di diffamazione tramite inserimento dell’espressione incriminata nel web «ha natura di reato istantaneo di evento, che si consuma nel momento in cui la frase o l’immagine lesiva diventano fruibili da parte di terzi mediante l’inserimento nel “web”, con la conseguenza che da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato»; Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.41726 del 13/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:41726PEN), udienza del 12/07/2023, Presidente DE GREGORIO EDUARDO  Relatore BIFULCO DANIELA

9 Nov

Polizia Giudiziaria: Art. 625 cp Destrezza

Come insegnano le Sezioni Unite sopra richiamate, la destrezza, infatti, non deve necessariamente avere una connotazione puramente fisica, ma può assumere anche solo una dimensione psicologica; non è richiesta un’abilità eccezionale o straordinaria, ma semplicemente l’idoneità della stessa a evitare o attenuare la vigilanza della persona offesa e la capacità di minorarne ed attenuarne la difesa del patrimonio. Osservano sempre le Sezioni Unite che «L’analisi delle situazioni concrete, L.] fa emergere che la capacità operativa, tale da integrare la destrezza, è stata riconosciuta in condotte tipicamente improvvise e repentine, come nel comportamento chiamato per prassi borseggio, nel quale l’agente riesce con gesto rapido ed accorto a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona offesa si renda conto dell’asportazione in atto dalla sua persona o dai suoi accessori (Sez. 2, n. 946 del 16/04/1969, Reibaldi, Rv. 112022; Sez. 2, n. 6728 del 17/03/1975, Principessa, Rv. 130813), ma anche quando la modalità esecutiva sia astuta, avveduta e circospetta, presenti un connotato più psicologico che fisico, sempre che sia in grado in astratto di superare il controllo e la vigilanza esercitata dalla persona offesa (Sez. 2, n. 6027 del 23/01/1974, Cardini, Rv. 127987).Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.41711 del 13/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:41711PEN), udienza del 03/07/2023, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore MAURO ANNA