Autore: Elio

3 Ott

Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale il divieto di frequentare luoghi di consumo di bevande alcoliche

In tema di sorveglianza speciale, le cd. prescrizioni accessorie di cui all’art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione al caso concreto – hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all’art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che anche la loro violazione integra detti reati» (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612) Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.38415 del 20/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:38415PEN), udienza del 15/03/2023, Presidente BONI MONICA  Relatore LIUNI TERESA

28 Set

Penale : Prodotto e profitto del reato

A tale proposito, già dal 1996 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato su un piano generale che “in tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato” (Cass., Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv 205707) Volendo, quindi, schematizzare: il prodotto è il risultato dell’azione criminosa, ovvero la cosa materiale creata, trasformata o acquisita mediante l’attività delittuosa, che con quest’ultima abbia un legame diretto e immediato; si tratta del frutto diretto ed immediato dell’attività criminosa, ossia del risultato ottenuto direttamente con l’attività illecita. Il profitto comporta invece un accrescimento del patrimonio dell’autore del reato ottenuto attraverso la acquisizione la creazione o la trasformazione di cose suscettibili di valutazione economica, corrispondente all’intero valore delle cose ottenute attraverso la condotta criminosa (vantaggio economico di diretta derivazione del reato, vedi Sez.U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Lucci Rv. 264436 – 01: “Il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito.”). Prezzo, infine, è il compenso dato o promesso per indurre istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato, quale fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato. Da quanto si è detto, è del tutto evidente che si può procedere al sequestro o alla confisca sia del prodotto che del profitto del reato Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.37138 del 12/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:37138PEN), udienza del 13/06/2023, Presidente IMPERIALI LUCIANO  Relatore COSCIONI GIUSEPPE

28 Set

Codice della strada : Art. 479 cp Produrre falso certificato assicurativo per dissequestro veicolo è falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale.

“integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale la condotta di co- lui che produca al pubblico ufficiale un falso contrassegno di assicurazione, per ottenere la restituzione dell’autovettura sequestratagli, considerato che, in tal caso, il pubblico ufficiale non si limita a prendere atto delle dichiarazioni del sog- getto privato ma compie un accertamento autonomo, ancorché, nella specie, fondato sulla falsa documentazione esibitagli a fondamento della copertura assicurativa” Quindi, il provvedimento (di dissequestro) oggetto della contestazione, in quanto espressione della volontà della pubblica amministrazione finalizzata alla revoca di un precedente provvedimento di sequestro, non è né una certificazione (caratterizzata da una mera dichiarazione di scienza), né un’autorizzazione (in quanto finalizzata non già all’attribuzione o al riconoscimento di un diritto del de- stinatario, ma all’eliminazione di un provvedimento ablatorio) e il relativo falso deve essere qualificato ai sensi dell’art. 479 del codice penale (cfr. Sez. 5, n. 37568 del 26/09/2007, Rv. 237730 Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.36955 del 07/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:36955PEN), udienza del 07/07/2023, Presidente PEZZULLO ROSA  Relatore CUOCO MICHELE

28 Set

Codice della strada : Art. 186 CdS Prova avvenuto avviso di farsi assistere da difensore per esame alcolimetrico

“In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante, con la conseguenza che l’unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all’attendibilità di tale testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione”; Sez. 4 , n. 3725 del 10/09/2019, dep. 2020, Tartaro Davide, Rv. 278027 – 01:”In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante”; conforme, Sez. 4, n. 7677 del 06/02/2019, Minigrilli Claudio, Rv. 275148 – 01).

in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo di campioni biologici (sangue, urine e saliva), compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede uno specifico consenso dell’interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Monti Michele, Rv. 277946 – 01. In motivazione la Corte ha precisato che resta ferma la possibilità del rifiuto dell’accertamento, penalmente sanzionata). Con riguardo alle ipotesi di prelievo ematico finalizzato alla ricerca della prova del reato di cui all’art. 186 cod. strada (ma ugualmente può dirsi con riferimento alla diversa ipotesi di cui all’art. 187 medesimo codice), deve quindi ribadirsi il principio secondo cui la richiesta al conducente, da parte degli organi di polizia, di sottoporsi al prelievo ematico presso una struttura sanitaria, al fine di accertare il tasso alcolemico, non necessita di forme sacramentali potendo anche essere formulata solo oralmente, in modo da non pregiudicare la continuità e celerità degli accertamenti, purché la formula usata risulti idonea a rendere edotto l’interessato che, in assenza di un suo rifiuto, si procederà all’accertamento in uno dei modi indicati dalla legge (cfr. Sez. 4, n. 15189 del 18/01/2017, Pozzato, Rv. 269606). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.37476 del 14/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:37476PEN), udienza del 19/04/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore DAWAN DANIELA

28 Set

Penale : Esercizio arbitrario proprie ragioni

Ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sussiste il requisito della violenza sulla cosa nella condotta dell’agente che, pur non arrecando danni materiali, si manifesti come esercizio di un preteso diritto sulla cosa modificandone arbitrariamente la destinazione, è altrettanto vero che detto principio deve essere posto in connessione con l’esigenza di una valutazione in concreto della offensività della condotta, e cioè con la verifica della incidenza che il mutamento della destinazione della cosa abbia avuto sull’interesse della persona offesa a salvaguardare il mantenimento inalterato dello stato dei luoghi (Sez. 6, n. 35876 del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479). Se, cioè, ai fini della configurabilità del reato di ragion fattasi la “violenza” sulle cose può ritenersi realizzata da un mutamento della loro destinazione che si traduca nell’impedirne l’uso, detto impedimento deve assumere connotati di permanenza o almeno di continuità o sufficiente stabilità temporale e – per ciò stesso – di congiunta concretezza, intesa come ostacolo attuale e ineludibile alla necessità di utilizzazione del bene (“cose”) (Sez. 6, n. 4373 del 28/10/2008, dep. 2009, Sola, Rv. 242777).  Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.37334 del 13/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:37334PEN), udienza del 08/06/2023, Presidente RICCIARELLI MASSIMO  Relatore SILVESTRI PIETRO

28 Set

Esercizi pubblici : Art. 56, 515 cp Frode in commercio

In tema di frode nell’esercizio del commercio, mentre la fattispecie consumata è integrata dalla consegna materiale della merce all’acquirente, per la configurabilità del tentativo non è necessaria la sussistenza di una contrattazione finalizzata alla vendita, essendo sufficiente l’accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite (Sez. 3, n. 45916 del 18/09/2014, Tebai, Rv. 26091; Sez. 3, n.9310 del 14/02/2013; Sez. 3, n. 41758 del 25/11/2010; Sez. 3, n. 6885 del 18/02/2009; Sez. 3, n. 23099 del 14/06/2007; Sez. 3, n. 42920 del 29/11/2001). In tal senso, anche la mera detenzione presso un magazzino di prodotti finiti, recanti false indicazioni di provenienza, anche se non destinati al commercio al dettaglio e al consumatore finale ma a utilizzatori commerciali intermedi, integra il tentativo di frode nell’esercizio del commercio, mentre la condotta consumata è costituita dalla consegna materiale della merce all’acquirente. Configura, dunque, il tentativo, anche la mera detenzione in magazzino di merce non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, trattandosi di dato pacificamente indicativo della successiva immissione nella rete distributiva di tali prodotti (Sez. 3, n. 3479 del 26/01/2009; Sez. 3, n. 1454 del 16/01/2009; Sez. 3, n. 36056 del 8/09/2004) e ciò anche nel caso in cui la merce sia detenuta da un commerciante all’ingrosso, dovendosi pacificamente riconoscere, in considerazione delle condotte tipizzate, che la disposizione in esame tuteli tanto i consumatori quanto gli stessi commercianti, allorquando presso il magazzino di prodotti finiti dell’impresa di produzione sia detenuta merce con false indicazioni di provenienza destinata non al consumatore finale ma ad utilizzatori commerciali intermedi (Sez. 3, n. 22313 del 6/06/2011). Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.37310 del 13/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:37310PEN), udienza del 05/07/2023, Presidente SARNO GIULIO  Relatore MAGRO MARIA BEATRICE

25 Set

Penale : Diffamazione realizzata attraverso “social network

In tema di diffamazione, nel caso di condotta realizzata attraverso “social network”, nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell’eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo (Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 280571 – 01: nel caso di specie, si trattava della pubblicazione di commenti ad hominem umilianti e ingiustificatamente aggressivi su una bacheca “facebook”).Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.36783 del 05/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:36783PEN), udienza del 09/06/2023, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore DE MARZO GIUSEPPE

25 Set

Violenza : Art. 582 -585 cp  Lesione aggravate da più persone riunite

L’aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponde del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta dall’azione materialmente posta in essere dal singolo. (Sez.5, n. 35274 del 14/07/2022, Rv. 283648). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.36770 del 05/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:36770PEN), udienza del 05/06/2023, Presidente PEZZULLO ROSA  Relatore PILLA EGLE

25 Set

Esercizi pubblici : Art.  515 cp Frode in commercio

Ai fini della configurazione del reato di frode in commercio, non è necessaria la concreta contrattazione con un avventore essendo integrato il reato, nella forma tentata, in presenza di detenzione, presso il magazzino di prodotti finiti dell’impresa di produzione, di prodotti alimentari con false indicazioni di provenienza, qualità destinati non al consumatore finale ma ad utilizzatori commerciali intermedi (Sez. 3, n. 22313 del 15/02/2011, Berloco, Rv. 250473 – 01). Il deposito nel magazzino dei prodotti finiti di merce non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, è atto idoneo diretto in modo non equivoco a commettere,, nel caso di vendita all’ingrosso, il reato di frode nell’esercizio del commercio, in quanto indicativo della successiva immissione nel circolo distributivo di prodotti aventi differenti caratteristiche rispetto a quelle dichiarate o pattuite (Sez. 3, n. 3479 del 18/12/2008, Urbani, Rv. 242288 – 01). Quest’ultima pronuncia ha chiarito che l’art. 515 cod.pen., facendo riferimento a chiunque ponga in essere la condotta sanzionata “nell’esercizio di un’attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico”, è finalizzato alla tutela sia del pubblico dei consumatori, che degli stessi commercianti e che l’esposizione al pubblico della merce è, invece, normalmente riscontrabile solo nel caso della vendita al minuto. Al di fuori della vendita al minuto, la valutazione dell’univocità degli atti non può prescindere dalla considerazione delle caratteristiche proprie di tale tipo di attività e delle modalità con le quali normalmente essa si svolge. E ciò, per il principio secondo il quale il tentativo nel reato di frode in commercio può essere integrato anche indipendentemente da ogni concreto rapporto con l’acquirente, essendo invece decisive, al fine suddetto, solo l’idoneità e la non equivocità degli atti nella direzione di una consegna (cfr. Sez. 3, n. 14161 del 13/12/1999), principio non contradetto dalla pronuncia delle Sezioni Unite Morici (Sez. U n. 28 del 25/10/2000, Morici, Rv. 217295 – 01) su fattispecie diversa (commercio al minuto).  Sez. FERIALE PENALE, Sentenza n.36684 del 05/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:36684PEN), udienza del 31/08/2023, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore GAI EMANUELA

25 Set

Polizia Giudiziaria: Riconoscimento del reo da parte della PG

Il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico (ex multis, n. 42041 del 27/06/2019, Rv. 277013 – 01);Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.36628 del 04/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:36628PEN), udienza del 17/07/2023, Presidente DE GREGORIO EDUARDO  Relatore GIORDANO ROSARIA