Autore: Elio

21 Apr

Penale : Saluto romano rilevanza penale cassazione sezioni unite

 Con la sentenza n. 16153 , depositata il 17 aprile 2024, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: la condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla ‘chiamata del presente’ e nel cosiddetto ‘saluto romano’ integra il delitto previsto dall’art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, comma 1, d.I. n. 122 del 26 aprile 1993, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654)».

21 Apr

Penale : Art. 515 cp Frode nell’esercizio del commercio

L’art. 515 cod. pen., che incrimina il delitto di “frode nell’esercizio del commercio”, punisce con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065, qualora il fatto non costituisca più grave delitto, “chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita”. Il bene tutelato dalla norma incriminatrice in esame risiede nella lealtà e nella correttezza negli scambi commerciali (Sez. 3, n. 14017 del 04/12/2018, dep. 2019, p.m. in c. Origlia, Rv. 275357; Sez. 3, n. 2291 del 07/07/1994, p.m. in c. Timperi, Rv. 198851); in particolare, la norma è posta a presidio non soltanto del compratore, ma anche dell’interesse del produttore che, per il contegno ingannevole del commerciante, veda ridotta la richiesta dei beni e parallelamente la spinta alla loro produzione. La condotta punita consiste nella consegna all’acquirente di aliud pro alio ovvero di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, laddove la diversità può riguardare, alternativamente, l’origine, la provenienza, la qualità o la quantità. Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.15117 del 12/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:15117PEN), udienza del 28/03/2024, Presidente SARNO GIULIO  Relatore CORBETTA STEFANO

21 Apr

Codice della strada : Sforamento del periodo di sosta “pagato”

In tema di sanzioni amministrative connesse alla sosta dei veicoli, il periodo di protrazione della

violazione, che, ai sensi del comma 15 dell’art. 7 del nuovo codice della strada, consente la reiterazione della sanzione nel caso di superamento dei tempi consentiti della sosta regolamentata o limitata, si individua in base alla fascia di vigenza giornaliera – o infragiornaliera  – della sosta (e non già in base al periodo determinato dal pagamento effettuato dall’utente o  indicato nel disco orario esposto), con la conseguenza che la sanzione per la protrazione del  divieto di sosta permanente può essere reiterata ogni ventiquattro ore e la sanzione relativa alla  sosta limitata o regolamentata è irrogabile alla fine di ogni fascia oraria. Sez. 2, Ordinanza n. 4187 del 15/02/2024 (Rv. 670317-01) Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore:  AMATO CRISTINA. M. (MIGLIO LUIGI) contro C. (PARLANTI ROSSANA)  Rigetta, TRIBUNALE PISTOIA, 01/02/2022 Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 7 com. 15 CORTE COST.Massime precedenti Vedi: N. 20308 del 2011 Rv. 619340-01, N. 24938 del 2014 Rv. 633494-01

21 Apr

Penale : Tentato omicidio dolo eventuale e dolo alternativo

Il dolo, infatti, è un fenomeno interiore (costituito dalla rappresentazione e dalla volontà della condotta e di determinare l’evento preso di mira) che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di indicatori fattuali capaci di sostenere l’opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione dello stesso (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105 – 01 in cui si evidenzia che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato “così poco estrinseco” come l’atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l’adozione di un ragionamento puramente indiziario «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall’id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l’espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici»; in tal senso, da ultimo Sez. 1, n. 36697 del 18/4/2023, Maresca, n.m.; Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Arcieri, Rv. 281109 – 01 in motivazione e Sez. 1, n. 31449 del 14/02/2012, Spaccarotella, Rv. 254143 -01). 3.2.2. L’analisi relativa alla ricorrenza del dolo nel tentato omicidio non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipo intenzionale, posto che il tentativo punibile è tale anche in presenza di dolo diretto di tipo alternativo, ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile e dolo eventuale. Secondo il principio risalente a Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 1994, Cassata, Rv. 195804 – 01 per cui in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa e, quindi, nel caso di azione posta in essere con accettazione dell’evento, l’autore può manifestare una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda della considerazione effettuata in termini di effettiva e concreta probabilità di verificazione dell’evento. Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l’autore non si limita ad accettarlo come conseguenza accessoria ma di fatto lo vuole e ciò con un’intensità maggiore di quelle indicate in precedenza. Se l’evento, oltre che accettato, è direttamente perseguito, d’altro canto, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità e può distinguersi al più tra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale e un evento perseguito come scopo finale. Il dolo, quindi, va qualificato come eventuale solo nel caso di accettazione dell’evento, mentre negli altri casi indicati va qualificato come dolo diretto e, nell’ipotesi in cui l’evento è perseguito come scopo finale, come intenzionale. In tale prospettiva ermeneutica, pertanto, per esservi dolo diretto di omicidio non è necessario che l’evento morte sia previsto e voluto come unica e certa conseguenza della condotta ma è sufficiente che detto evento sia previsto e voluto come conseguenza altamente probabile nell’ambito di una dinamica lesiva che includa anche, in via cumulativa e alternativa, l’evento di lesioni (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 4773 del 13/10/2022, dep. 2023, Gueye, n.m.; Sez. 1, n. 29611 del 30/03/2022, L., Rv. 283375 – 01; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385 – 02; Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, A., Rv. 266915 – 01; Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, Li, Rv. 240275 – 01; Sez. 6, n. 1367 del 26/10/2006, dep. 2007, Biscotti, Rv. 235789 – 01). Il c.d. dolo alternativo, infatti, è dolo diretto in quanto espressione di un atteggiamento volitivo che include, accanto a un primo evento preso di mira, un secondo evento altamente probabile che è quindi previsto anch’esso come scopo della condotta e non è per tale ragione meramente accettato come conseguenza accessoria o ulteriore (Sez. 1, n. 33435 del 30/3/2023, Abbate, n.m.; Sez. 1, n. 267 del 14/12/2011, dep. 2012. Meraviglia, Rv. 252046 – 01). La sottile linea di demarcazione che esiste tra il dolo diretto di tipo alternativo e il dolo eventuale, quindi, va identificata di volta in volta facendo riferimento alle concrete manifestazioni esteriori, prendendo in esame ogni indicatore rilevante dell’effettivo elemento psicologico dell’agente come, a titolo di esempio, nel tentato omicidio, la potenzialità dell’azione lesiva, desumibile dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata, nonché dalle modalità dello stesso atto lesivo (così Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390 – 01; Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.15862 del 16/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:15862PEN), udienza del 10/01/2024, Presidente MOGINI STEFANO  Relatore MONACO MARCO MARIA

21 Apr

Polizia Giudiziaria: Le notificazioni all’imputato detenuto

«Le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio», chiarendo in motivazione che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto “per altra causa”» (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.15666 del 16/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:15666PEN), udienza del 29/02/2024, Presidente DE AMICIS GAETANO  Relatore DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA

19 Apr

Furto : Art. 625 cp Aggravante del mezzo fraudolento

«In tema di furto, l’aggravante del “mezzo fraudolento” è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa.» (Sez. 5, Sentenza n. 32847 del 03/04/2019, Rv. 276924), come nel caso che occupa, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che fosse atto ad integrarla il comportamento tenuto dall’imputato, che fingendosi balbuziente e facendo credere alla persona offesa di essere un soggetto fragile e bisognoso di aiuto, avesse travalicato i limiti di un banale accorgimento necessario alla consumazione del reato (vedasi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.14238 del 08/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14238PEN), udienza del 31/01/2024, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore SCORDAMAGLIA IRENE

19 Apr

Penale : Art 612 cp Minaccia

“Integra il delitto di cui all’art. 612 cod. pen. l’espressione, rivolta all’indirizzo di una persona, “comunque non finisce qui”, la quale, pur non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione di un’ulteriore attività aggressiva illegittima ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito”(Sez.5, n. 9392 del 16/12/2019(dep. 2020)Rv. 27866401); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.14110 del 08/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14110PEN), udienza del 31/01/2024, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore BELMONTE MARIA TERESA

19 Apr

Polizia Giudiziaria: Art. 384 cpp Fermo di indiziato di delitto pericolo di fuga

«In tema di convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione “ex ante”, desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l’indagato si potesse dare alla fuga» (Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, P.M. in proc. Grosso, Rv. 268511 che, in applicazione del principio, ha ritenuto legittimo il fermo di indiziato del delitto di tentata rapina aggravata, risultato irreperibile dopo le ricerche immediatamente svolte dalla polizia giudiziaria, considerando irrilevante la sua successiva costituzione in carcere, in quanto intervenuta dopo la concretizzazione del pericolo di fuga). Siffatto pericolo non può, invece, essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete (Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain Md Moynul, Rv. 276449 – 02). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.14682 del 09/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14682PEN), udienza del 01/03/2024, Presidente APRILE STEFANO  Relatore ALIFFI FRANCESCO

19 Apr

Furto :Art. 624 bis cp Pertinenza di luogo destinato a privata dimora

Com’è noto, l’art. 624-bis cod. pen. delinea un concetto di “privata dimora” che non ricomprende le sole “abitazioni”, ma anche quei luoghi che, pur non essendo tali, dell’abitazione hanno le stesse caratteristiche, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di accessibilità, preclusa senza il consenso dell’avente diritto. La norma rappresenta una specifica forma di tutela del domicilio (nella sua dimensione costituzionale di spazio riservato all’interno del quale si manifesta la personalità di ciascun individuo o gruppo collettivo) e del diritto alla riservatezza (inteso come autodeterminazione informativa connessa alla propria sfera privata). Cosicché, perché sia operativa la tutela (ed integrata la fattispecie sanzionatoria), è necessario che si tratti di un luogo in cui sia inibito l’accesso ad estranei e sia tale da garantire la riservatezza, precludendo la possibilità di essere “percepito dall’esterno” (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 270076, in motivazione). Con riferimento specifico proprio al garage, si è, poi, affermato che, avuto riguardo alla ratio della fattispecie, la nozione di “pertinenza di luogo destinato a privata dimora”, di cui all’art. 624-bis, cod. pen., deve intendersi riferita a ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica ovvero funzionale al bene principale, per essere destinato in modo durevole al servizio o all’ornamento di esso, resa possibile da una contiguità, anche solo di servizio, tra bene principale e bene pertinenziale (Sez.5, n.27326 del 28/04/2021, Colucci, non massimata). Cosicché, deve intendersi “pertinenza di luogo destinato a privata dimora” ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all’immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non essendo necessario un rapporto di stretta contiguità fisica tra i beni (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470, in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell’abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell’ambito del medesimo territorio comunale). Ebbene, la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi evidenziati, ha dato atto che il garage, ove era custodita la merce poi rubata, era utilizzato esclusivamente dalla persona offesa, che ad esso non vi si poteva accedere senza il consenso di quest’ultima e che lo stesso era ubicato a 20-30 metri di distanza dall’appartamento al quale era asservito. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.14406 del 09/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14406PEN), udienza del 30/01/2024, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore CUOCO MICHELE

19 Apr

Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale violazioni prescrizioni

È nota, inoltre, la giurisprudenza di legittimità mercè la quale le violazioni degli obblighi o delle prescrizioni connotanti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ricadano nell’ipotesi delittuosa contestata al ricorrente, al pari di quanto previsto (come novellato dal d. I. n. 144 del 2005 convertito dalla legge n. 155 del 2005) dal previgente art. 9, comma 2, L. 1423/56, così sanzionandosi l’inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, differenziando tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al comma 1 del citato art. 75, relativa alla violazione degli obblighi riguardanti la sola sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Rv. 272612 – 01; Sez. 3 1, 27/01/2009 n. 8412, Luorio, Rv. 242975; Sez. 2, 27/03/2012 n. 27022, Cozzella, Rv. 253410). Con riferimento al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, con l’obbligo si impone al destinatario un aliquid facere (o non facere), mentre, con la prescrizione, si prevede un quomodo facere: la prescrizione imposta con la misura di prevenzione, pertanto, presuppone un obbligo e ne precisa le modalità di adempimento. L’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede al primo comma, l’ipotesi del sorvegliato speciale cd. semplice, che contravvenga agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ma non dispone sanzioni collegate al mancato rispetto di prescrizioni; al secondo comma, il legislatore ha previsto la condotta del sorvegliato con obbligo o divieto di soggiorno che sia inosservante degli obblighi e/o delle prescrizioni che a tali obblighi ineriscono. L’art. 8 del citato d.lgs. n. 159 del 2011, per parte sua, ai commi 2, 3 e 4, elenca gli obblighi che possono essere imposti tanto al sorvegliato cd. semplice, quanto al sorvegliato c.d. qualificato, tra i quali di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità e di rispettare determinati orari per uscire di casa e per farvi rientro (Sez. 1, n. 32575 del 21/04/2023, Cacucciolo, Rv. 285051 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.14856 del 10/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14856PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente SIANI VINCENZO  Relatore CALASELICE BARBARA