Autore: Elio

17 Apr

Stupefacenti : Art. 85 DPR 309 del 90  Ritiro patente disposta dal giudice a seguito di condanna

Occorre premettere che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la misura del ritiro della patente di guida, previsto dall’art. 85 d.P.R. cit., non presuppone necessariamente che l’autore di uno o più dei delitti di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 del d.P.R. cit. si sia servito di un’auto o di un motoveicolo per porre in essere l’attività criminosa, essendo unicamente volta a disincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato (Sez. 3, n. 31917 del 17/05/2022, Busacca, Rv. 283444 – 01). Deve, inoltre, osservarsi che, poiché le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio, previste dall’art. 85 del d.P.R. cit., hanno natura facoltativa e non obbligatoria – per cui la loro irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice (Sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019, dep. 2020, Radoman, Rv. 278537 – 03) – nel caso in esame, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato, confermando le pene accessorie con una motivazione che ha valorizzato la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto, attestata dai precedenti specifici. Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.14018 del 05/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14018PEN), udienza del 11/01/2024, Presidente RICCIARELLI MASSIMO  Relatore VIGNA MARIA SABINA

17 Apr

Polizia Giudiziaria: Art. 384 cpp  Fermo di indiziato di delitto

Il fermo realizza un’anticipazione rispetto alla tempistica cautelare, essendo materialmente disposto quando non sia possibile attendere lo svolgimento dell’ordinario iter restrittivo e sussista un fondato pericolo che il destinatario della misura vi si sottragga. I suoi tratti tipici sono costituiti, dunque, per un verso, dall’esistenza di uno sfondo indiziario qualificato e circostanziato, per altro verso, dal ragionevole pericolo che il soggetto possa sottrarsi alle esigenze investigative, desumibile non soltanto dal titolo del reato, ma da specifici elementi direttamente riferibili al fermato (da ultimo Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain Moynu, Rv. 276449). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.14682 del 09/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14682PEN), udienza del 01/03/2024, Presidente APRILE STEFANO  Relatore ALIFFI FRANCESCO

17 Apr

Penale : Art. 610 cp Violenza Privata

In tema di violenza privata il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l’offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà, mentre è irrilevante, per la consumazione del reato, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo (Sez. 5, n. 3403 del 17/12/2003, dep. 2004, Agati, Rv. 228063 — 01); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.14629 del 09/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14629PEN), udienza del 13/03/2024, Presidente ROMANO MICHELE  Relatore GIORDANO ROSARIA

17 Apr

Furto : Art. 624 bis e 625 co 2 Furto in abitazione passando da finestra aggravante del mezzo fraudolento e scaltrezza

Secondo le linee interpretative tracciate dalla giurisprudenza, nella sua composizione più autorevole, la ratio della aggravante in esame risiede nella maggiore capacità criminale manifestata dall’agente che agisce superando con la frode la custodia apprestata dall’avente diritto sui suoi beni. Essa è finalizzata a sanzionare un maggior disvalore riconnesso al fatto che le cose altrui vengano aggredite con misure di raffinata efficacia che rendono più grave la condotta e mostrano, altresì, maggiore intensità del dolo, più pervicace risoluzione criminosa e maggiore pericolosità sociale (Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255974). Si è precisato, in tale arresto, che, nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. 1.2. Il requisito della scaltrezza è stato ravvisato tutte le volte che l’attività preparatoria al reato sia tale da risultare, appunto, idonea ad eludere il controllo e la sorveglianza sulla res da parte del possessore, per la presenza di stratagemma diretto ad aggirare, annullare, gli ostacoli che si frappongono tra l’agente e la cosa (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259288), come nel caso di escogitazione che sorprenda o soverchi, con l’insidia, la contraria volontà del detentore (Sez. 7, Ord. n. 8757 del 07/11/2014 (dep. 2015 ) Rv. 262669; Sez. 4 n. 10041 del 06/12/2018-(dep. 12019t, Rv. 275271), violando le difese apprestate dalla vittima, o eluda, sovrasti o elimini la normale vigilanza e custodia delle cose ( Sez. 4 n. 8128 del 31/01/2019 , Rv. 275215). 1.3, Il Collegio ribadisce, dunque, che la “ratio” dell’aggravante risiede nell’esigenza di tutelare la fiducia del detentore nell’inviolabilità dei passaggi non naturali, restando integrata la frode da un artificio con cui si sorprende l’altrui buona fede, e che l’artificio, a sua volta, è qualunque espediente o accorgimento atto ad ottenere effetti estranei all’ordine naturale o all’aspetto immediato delle cose (Sez. 5 – n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, in motivazione). 1.4.Nel caso di specie entrambe siffatte caratteristiche sono pienamente rinvenibili, giacchè l’introduzione in una abitazione privata, non attraverso il passaggio naturale costituito dal portone di ingresso, ma accedendovi da una finestra – che ha tutt’altra finalità che quella di consentire l’accesso al bene – è idonea a sorprendere la buona fede del possessore, potendo ravvisarsi l’insidiosità della condotta nel sorprendere il detentore della res e nell’aggirarne la volontà, in relazione alla fiducia che questi legittimamente ripone nella inviolabilità dei passaggi non naturali ( Sez. 4, n. 26432 del 08/05/2007, Rv. 236802 ), neppure assumendo rilievo, a tal fine, né l’altezza dell’apertura dal suolo, né la circostanza che questa sia chiusa o aperta (Sez. 2, n. 1225 del 29/10/1992, Rv. 19301, conf. Sez. 5, n. 47592 del 28/10/2019, Rv. 277153). E’ indubitabile che il ricorrente abbia escogitato uno stratagemma – per quanto non originale – al fine di introdursi nell’abitazione servendosi di una via di accesso diversa da quella naturale, in tal modo, sorprendendo il detentore e beneficiando della assenza di qualsiasi presidio, vigilanza o chiusura, non apprestati proprio in considerazione della diversa naturale destinazione del varco. La Corte di appello di Bari si è, dunque, correttamente determinata. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.14927 del 11/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14927PEN), udienza del 22/01/2024, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA  Relatore BELMONTE MARIA TERESA

17 Apr

Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale la pericolosità dopo due anni di detenzione va rivalutata

Non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell’attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 – 01 ove, in motivazione, la Corte ha rilevato che l’art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall’art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del Tribunale, anche d’ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.14856 del 10/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14856PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente SIANI VINCENZO  Relatore CALASELICE BARBARA

9 Apr

Codice della strada : Art. 189 CDS  Fuga

Il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, C.d.S. è reato omissivo di pericolo che impone all’agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223499; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, Ca- sule, Rv. 247369). L’accertamento sull’esistenza del dolo, pertanto, va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, Capasso, Rv. 282294; Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, Meta, Rv. 254667; Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223500). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.11889 del 21/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:11889PEN), udienza del 14/03/2024, Presidente ESPOSITO ALDO  Relatore ESPOSITO ALDO

9 Apr

Polizia Giudiziaria: Identificazione indagato da parte della  P.G.

L’identificazione dell’indagato ad opera della polizia giudiziaria è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni (Sez. 4 n. 19047 del 29/03/2017 Rv. 269887 – 01, Bianchi; Sez. 5, n. 20759 del 05/05/2010, Faliti, Rv. 24761401; Sez. 2, n. 37103 del 13/06/2003, Dallandyshja, Rv. 22680501; Sez. 2, n. 8105 del 26/04/2000, Perdichizzi, Rv. 21652201; Sez. 3, n. 7854 del 03/06/1998, Manssori E, Rv. 21135601; Sez. 1, n. 9936 del 14/10/1997, Oronely, Rv. 20876401; Sez. 1, n. 3935 del 13/03/1995, Yakham, Rv. 20186701)

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.12179 del 25/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12179PEN), udienza del 29/02/2024, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore CALAFIORE DANIELA

9 Apr

Ricettazione : Art. 648 cp Ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso  percepire un assegno dal sodalizio criminale per un congiunto arrestato.

Va premesso che «integra il reato di ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso la percezione, da parte del congiunto di un affiliato che si trovi in stato di detenzione, di un assegno settimanale versato dal sodalizio criminale, giacché tale strumento di supporto economico, con la creazione di una rete di solida mutualità fra gli affiliati, rinsalda il vincolo di solidarietà nell’ambito dell’associazione, agevolando il perseguimento dei suoi scopi illeciti» (Sez. 6, n. 19362 del 04/06/2020, Criscuolo, Rv. 279305). Il dolo della ricettazione può configurarsi anche nella forma eventuale (cfr. Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246323); naturalmente, non può bastare il mero sospetto della provenienza delittuosa dei beni o del denaro ricevuto (cfr. Sez. 1, n. 27548 del 17/06/2010, Screti, Rv. 247718); tale elemento soggettivo si configura invece «quando l’agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito» (Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 2014, Antonicelli, Rv. 259010). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.13214 del 02/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:13214PEN), udienza del 22/02/2024, Presidente GUARDIANO ALFREDO  Relatore SGUBBI VINCENZO

9 Apr

Penale : Art. 628 e 582  cp Rapina e lesioni possono concorrere

L’azione aggressiva è stata posta in essere, pur se in frazioni

temporali diverse, da un gruppo di giovani che hanno aggredito la vittima
immediatamente dopo la sottrazione del telefono cellulare (Sez. 2, n. 8324 del
04/02/2022, Keita, Rv. 282785 – 01; Sez. 2 – , n. 33210 del 15/06/2021,
Guariglia, Rv. 281916 – 01) e che la violenza esercitata sulla vittima era
certamente esorbitante rispetto alla finalità di agevolare la sottrazione del
telefono cellulare, così realizzando il delitto di lesioni personali (Sez. 2,
n. 9865 del 22/01/2021, Assegnati, Rv. 280688 – 01; Sez. 2 – , Sentenza n.
21458 del 05/03/2019, Jakimi, Rv. 276543 – 01; Sez. 2, n. 36901 del 22/09/2011,
Kennedy, Rv. 251124 – 01);   Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.13177 del
29/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:13177PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente
IMPERIALI LUCIANO  Relatore DI PAOLA SERGIO

9 Apr

Armi : Taser o dissuasore elettrico detenzione di strumento atto ad offendere

«il dissuasore elettrico o “taser” ha natura di arma comune da sparo, in quanto è costituito da un dispositivo che ha il funzionamento tipico di tali armi e che, lanciando piccoli dardi che scaricano energia elettrica a contatto con l’offeso, è di certo idoneo a recare danno alla persona» (in tal senso: Sez. 2, n. 49325 del 25/10/2016, Calabrice, Rv. 268364; Sez. 1, n. 8991 del 16/09/2022, dep. 2023, Perna, Rv. 284379). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.13418 del 03/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:13418PEN), udienza del 12/03/2024, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore VIGNALE LUCIA