Autore: Elio

9 Apr

Codice della strada : Art. 189 CDS  Fuga

Il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, C.d.S. è reato omissivo di pericolo che impone all’agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223499; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, Ca- sule, Rv. 247369). L’accertamento sull’esistenza del dolo, pertanto, va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, Capasso, Rv. 282294; Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, Meta, Rv. 254667; Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223500). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.11889 del 21/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:11889PEN), udienza del 14/03/2024, Presidente ESPOSITO ALDO  Relatore ESPOSITO ALDO

9 Apr

Polizia Giudiziaria: Identificazione indagato da parte della  P.G.

L’identificazione dell’indagato ad opera della polizia giudiziaria è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni (Sez. 4 n. 19047 del 29/03/2017 Rv. 269887 – 01, Bianchi; Sez. 5, n. 20759 del 05/05/2010, Faliti, Rv. 24761401; Sez. 2, n. 37103 del 13/06/2003, Dallandyshja, Rv. 22680501; Sez. 2, n. 8105 del 26/04/2000, Perdichizzi, Rv. 21652201; Sez. 3, n. 7854 del 03/06/1998, Manssori E, Rv. 21135601; Sez. 1, n. 9936 del 14/10/1997, Oronely, Rv. 20876401; Sez. 1, n. 3935 del 13/03/1995, Yakham, Rv. 20186701)

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.12179 del 25/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12179PEN), udienza del 29/02/2024, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore CALAFIORE DANIELA

9 Apr

Ricettazione : Art. 648 cp Ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso  percepire un assegno dal sodalizio criminale per un congiunto arrestato.

Va premesso che «integra il reato di ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso la percezione, da parte del congiunto di un affiliato che si trovi in stato di detenzione, di un assegno settimanale versato dal sodalizio criminale, giacché tale strumento di supporto economico, con la creazione di una rete di solida mutualità fra gli affiliati, rinsalda il vincolo di solidarietà nell’ambito dell’associazione, agevolando il perseguimento dei suoi scopi illeciti» (Sez. 6, n. 19362 del 04/06/2020, Criscuolo, Rv. 279305). Il dolo della ricettazione può configurarsi anche nella forma eventuale (cfr. Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246323); naturalmente, non può bastare il mero sospetto della provenienza delittuosa dei beni o del denaro ricevuto (cfr. Sez. 1, n. 27548 del 17/06/2010, Screti, Rv. 247718); tale elemento soggettivo si configura invece «quando l’agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito» (Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 2014, Antonicelli, Rv. 259010). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.13214 del 02/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:13214PEN), udienza del 22/02/2024, Presidente GUARDIANO ALFREDO  Relatore SGUBBI VINCENZO

9 Apr

Penale : Art. 628 e 582  cp Rapina e lesioni possono concorrere

L’azione aggressiva è stata posta in essere, pur se in frazioni

temporali diverse, da un gruppo di giovani che hanno aggredito la vittima
immediatamente dopo la sottrazione del telefono cellulare (Sez. 2, n. 8324 del
04/02/2022, Keita, Rv. 282785 – 01; Sez. 2 – , n. 33210 del 15/06/2021,
Guariglia, Rv. 281916 – 01) e che la violenza esercitata sulla vittima era
certamente esorbitante rispetto alla finalità di agevolare la sottrazione del
telefono cellulare, così realizzando il delitto di lesioni personali (Sez. 2,
n. 9865 del 22/01/2021, Assegnati, Rv. 280688 – 01; Sez. 2 – , Sentenza n.
21458 del 05/03/2019, Jakimi, Rv. 276543 – 01; Sez. 2, n. 36901 del 22/09/2011,
Kennedy, Rv. 251124 – 01);   Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.13177 del
29/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:13177PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente
IMPERIALI LUCIANO  Relatore DI PAOLA SERGIO

9 Apr

Armi : Taser o dissuasore elettrico detenzione di strumento atto ad offendere

«il dissuasore elettrico o “taser” ha natura di arma comune da sparo, in quanto è costituito da un dispositivo che ha il funzionamento tipico di tali armi e che, lanciando piccoli dardi che scaricano energia elettrica a contatto con l’offeso, è di certo idoneo a recare danno alla persona» (in tal senso: Sez. 2, n. 49325 del 25/10/2016, Calabrice, Rv. 268364; Sez. 1, n. 8991 del 16/09/2022, dep. 2023, Perna, Rv. 284379). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.13418 del 03/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:13418PEN), udienza del 12/03/2024, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore VIGNALE LUCIA

3 Apr

Codice della strada : Art. 186  CdS Alcoltest è l’imputato che deve provare che l’alcotest non è revisionato acquisendo la documentazione presso c.s.r.p.a.d. di Roma

In altri termini, allorquando l’alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione (cfr. Sez. 4, n. 48840 del 24/11/2015).7.Tornando al caso in esame, se l’imputato avesse validamente dubitato del corretto funzionamento dello strumento e il giudice del merito avesse anch’egli ritenuto – per quel motivo – incerto l’esito dell’alcoltest, avrebbe dovuto trovare applicazione o la produzione (da parte dell’imputato) di copia del libretto metrologico dell’etilometro (acquisibile mediante una semplice istanza trasmessa al C.S.R.P.A.D. di Roma: csrpad-roma(at)pec.mit.gov.it.; lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito istituzionale tutte le informazioni necessarie per l’accesso agli atti di cui alla L. n. 241 del 1990, e dal detto sito è possibile scaricare il “modello richiesta accesso a documenti amministrativi”) ovvero dell’art. 507 c.p.p., (da parte del giudice di merito), in quanto il potere di disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova rientra nel compito del giudice di accertare la verità e ha la funzione di supplire all’inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio (cfr. Sez. 3, n. 50761 del 13/10/2016 Ud. -dep. 30/11/2016- Rv. 268606); il giudice, infatti, ha il dovere di acquisire, anche d’ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell’imputato (cfr. Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016 Ud. -dep. 14/03/2016- Rv. 266492) Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.12178 del 25/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12178PEN), udienza del 29/02/2024, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore CALAFIORE DANIELA

3 Apr

Penale : Art. 624  cp  Bene giuridico protetto

Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975-01); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.12050 del 22/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12050PEN), udienza del 07/02/2024, Presidente ROMANO MICHELE  Relatore BRANCACCIO MATILDE

3 Apr

Codice della strada : Art. 116 del CdS La definitività dell’accertamento si realizza con il decorso di giorni 60 dalla contestazione e pertanto in data compresa nel biennio rispetto al nuovo illecito

“In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è one- rato il pubblico ministero.” (Sez. 4 , Sentenza n. 44905 del 12/10/2023 Ud. (dep. 08/11/2023) Rv. 285318 — 01). Nella medesima pronuncia è stato affermato implici- tamente anche che ai fini della decorrenza del biennio debba farsi riferimento al mo- mento in cui sia divenuta definitiva la prima contestazione e non invece al momento in cui questa sia intervenuta. A nulla rileva dunque che la prima contestazione ammi- nistrativa sia avvenuta in un momento eccedente il biennio rispetto alla nuova con- testazione per cui è processo, laddove la definitività dell’accertamento si realizza con il decorso di giorni 60 dalla contestazione e pertanto in data compresa nel bienno rispetto al nuovo illecito. Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.12498 del 27/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12498PEN), udienza del 21/02/2024, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore BELLINI UGO

3 Apr

Armi :  Fabbricazione e detenzione di arma clandestina

L’art. 23 della L. 110 del 1975 indica quali sono le armi e le canne considerate clandestine e, ai commi secondo, terzo e quarto, sanziona diverse condotte relative alle stesse. La norma prevede così alternativamente quale elemento materiale della fattispecie le distinte azioni costituite da fabbricare, introdurre nello Stato, esportare, commerciare, porre in vendita, cedere a qualsiasi titolo nonché detenere ovvero portare tali armi e pertanto, si consuma allorché il soggetto realizza una qualunque di tali condotte. In una corretta prospettiva interpretativa, per quanto interessa nel caso di specie, “fabbricare” e “detenere” sono due condotte autonome e ontologicamente distinte che però, essendo la seconda una necessaria conseguenza della prima, possono, a certe condizioni, coincidere tanto da poter escludere che la seconda assuma ab initio rilievo penale. La fabbricazione assorbe la detenzione, infatti, solo quando il fatto della creazione e costruzione dell’arma coincide con il fatto illecito della detenzione, quando cioè si esaurisce in tale azione e l’autore della prima condotta non ne ha conservato la materiale disponibilità oltre il tempo strettamente necessario alla realizzazione e all’assemblaggio (in termini analoghi quanto alla necessità di una coincidenza temporale anche se riferito all’assorbimento della detenzione nel reato di introduzione nel territorio dello Stato cfr. Sez. 1, n. 3807 del 19/11/2021, dep. 2022, Ahmetovic, Rv. 282501 – 01; Sez. 1, n. 34463 del 25/03/2015, Gnutti, Rv. 264494 – 01; per la necessità di una piena coincidenza temporale nel caso di detenzione e importazione cfr. Sez. 1, n. 6235 del 18/04/1994, Sunara, Rv. 198872 – 01; con riferimento all’assorbimento del reato di detenzione in quello di porto solo quando le due azioni inizino contestualmente cfr. da ultimo Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Amato, Rv. 281668 – 01).

Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.12477 del 27/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12477PEN), udienza del 21/12/2023, Presidente BONI MONICA  Relatore MONACO MARCO MARIA

3 Apr

Penale : Sequestro probatorio

A questo proposito si deve ricordare che il sequestro probatorio è un «mezzo di ricerca della prova» e può essere eseguito quando sussiste il fumus della commissione di un reato inteso nella sua accezione materiale senza che sia necessaria la sussistenza di gravi indizi della responsabilità dell’indagato. Tale mezzo di ricerca della prova è ritualmente disposto, purché sia ragionevolmente presumibile o probabile (anche sulla base di argomenti di carattere logico), la commissione di un reato (Sez. 3, n.6465 del 14/12/2007, dep.2008, Penco, Rv. 239159; Sez. 2, n. 84 del 16/01/1997, Becacci, Rv. 203468). In altri termini: per ritenere la legittimità di un sequestro probatorio è sufficiente la sussistenza del fumus del reato unita alla possibilità che le cose oggetto del vincolo siano state utilizzate per commetterlo o ne costituiscano il prodotto, il profitto o il prezzo. Qualora tale fumus emerga dalle indagini svolte, il sequestro è legittimo perché volto a stabilire (in se stesso o per le indagini che l’apprensione del bene rende possibile) se il collegamento pert.inenziale tra la res e l’illecito, oltre che possibile, sia concretamente esistente (Sez. 6, n. 1683 del 27/11/2013, dep.2014, Cisse, Rv. 258416; Sez. 2, n. 31950 del 03/07/2013, Fazzari, Rv. 255556; Sez. 3, n.13641 del 12/02/2002, Pedron, Rv. 221275). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.12470 del 27/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12470PEN), udienza del 12/03/2024, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore VIGNALE LUCIA