Furto : Furto Energia Elettrica

21 Dic

Furto : Furto Energia Elettrica

Risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (si veda in termini Sez. 5, n. 24592 del 40/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440) Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.47596 del 16/12/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:47596PEN), udienza del 09/11/2022, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore ANTEZZA FABIO

21 Dic

Pronunce : Art. 477 e 482 cod. pen Falso documento sostitutivo della carta di circolazione attestante un falso passaggio di proprietà a  suo favore.

Va premesso che le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che «la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale» (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285). Tale pronuncia circoscrive l’ambito di rilevanza penale alla sole ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali da sembrare un originale o, comunque, risulti idonea a documentare l’esistenza di un originale conforme, “valorizzando” il comportamento del soggetto resosi autore dell’attività di contraffazione del documento prodotto, animato dalla volontà di attribuire a tale documento una parvenza di originalità e di sorprendere, quindi, la fede pubblica. In tale prospettiva, risulta irrilevante l’esistenza o meno dell’atto originale col quale dovrebbe effettuarsi il raffronto comparativo, atteso che l’intervento falsificatorio assume come riferimento non tanto la copia in sé quanto, piuttosto, il suo contenuto dichiarativo o di attestazione falsamente °steso. Nel caso in esame, la falsa fotocopia del documento sostitutivo della carta di circolazione si presentava con caratteristiche tali da sembrare un originale (timbro, firma del titolare dell’agenzia, codice dell’agenzia, indicazione di tutti i dati del veicolo). Particolarmente significativo era anche il comportamento dell’imputato, che utilizzava concretamente il documento in questione, palesando in tal modo la volontà di attribuire a esso una parvenza di originalità e di sorprendere, quindi, la fede pubblica. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.47823 del 19/12/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:47823PEN), udienza del 11/11/2022, Presidente DE MARZO GIUSEPPE  Relatore CIRILLO PIERANGELO

10 Dic

Codice della strada : Art. 186 CdS Per il consenso non vi è obbligo di attendere che l’interessato sia in grado di comprendere

In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l’obbligo di attendere che l’interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall’attesa suddetta (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Maldarin, Rv. 277881-01; Sez. 4, n. 22081 del 21/02/2019, Turcu, Rv. 276266-01) Con specifico riferimento, poi, alla mancata prestazione del consenso, il Collegio condivide l’esegesi, ampiamente maggioritaria e reiteratamente• espressa da questa Corte di legittimità, per cui è del tutto irrilevante la questione relativa alla irritualità della raccolta del consenso all’esecuzione del prelievo ematico, in quanto la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 Cod. Strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (cfr., tra le più recenti: Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047-01; Sez. 4, n. 43217 del 8/10/2019, Monti, Rv. 277946-01). La mancanza di consenso dell’imputato al prelievo del campione ematico per l’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza non costituisce, pertanto, una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 del nuovo Codice della Strada – nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma 2, Cost. – non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni (Sez. 4, n. 1522 del 10/12/2013, dep. 2014, Lo Faro, Rv. 258490-01). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.46013 del 05/12/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:46013PEN), udienza del 21/09/2022, Presidente BELLINI UGO  Relatore D’ANDREA ALESSANDRO

10 Dic

Pronunce : Art. 575 cp Omicidio e desistenza volontaria

In tema di reati di danno a forma libera, come appunto quello di omicidio, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (fra le altre, Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Price, Rv. 252259 – 01; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, Rv. 241340 – 01; Sez. 1, n. 42749 del 02/10/2007, Pepini, Rv. 238112 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.46489 del 07/12/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:46489PEN), udienza del 16/05/2022, Presidente BIANCHI MICHELE  Relatore BINENTI ROBERTO

10 Dic

Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale inosservanza prescrizioni

Integra il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, del divieto di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, Badaloni, Rv. 240456). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.46359 del 07/12/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:46359PEN), udienza del 12/07/2022, Presidente CASA FILIPPO  Relatore FIORDALISI DOMENICO

10 Dic

Ricettazione : Art. 648 bis cp Riciclaggio consumazione e tentativo discrimen

I delitti a consumazione anticipata, che non tollerano la clausola di estensione della punibilità alla corrispondente fattispecie tentata (art. 56 cod. pen.) sono quelli prospettanti fattispecie già perfette in presenza di un atto diretto al raggiungimento dello scopo, consistendo la condotta tipica nel compiere atti diretti all’offesa del bene giuridico o nell’usare mezzi diretti al medesimo scopo: ciò che costituisce il “minimum” per l’esistenza del tentativo dà già luogo a consumazione del reato (nei termini, Sez. 2, n. 55416, del 30/10/2017, Rv. 274254). Occorre, dunque, verificare, in ragione della tecnica di formulazione normativa, se il delitto di riciclaggio possa ritenersi consumato per il solo fatto del compimento di attività “tese” o “volte” a far perdere le tracce della provenienza illecita della res oggetto di trasformazione, senza che sia necessario l’inverarsi di un evento morfologicamente apprezzabile. Per una soluzione solo apparentemente affermativa v. Sez. 2, n. 37559, del 30/5/2019; in senso contrario (ammissibilità del tentativo) la sentenza n. 55416/2017 e Sez. 2, n. 1960 del 11/12/2014, Rv. 262506: è configurabile, in astratto, il tentativo di riciclaggio, non essendo più il reato “costruito” come delitto a consumazione anticipata. Proprio in ragione della attuale formulazione della norma, la quale fa riferimento alla condotta di chi “compie” delle operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, non pare possa ragionevolmente escludersi il compimento, inquadrabile nell’ipotesi del tentativo di “atti idonei diretti in modo non equivoco” ad ostacolare la provenienza delittuosa del bene, quale può ritenersi, ad esempio, il momento in cui si sta procedendo a smontare le targhe di un mezzo rubato per montare sul medesimo altre targhe (Sez. 2, n. 55416/2017, cit.), ovvero l’essere in procinto di trasferire all’estero la res furtiva. Diversamente, nella fattispecie, la condotta dissimulatoria si era già consumata con il “paludamento amministrativo” dei monili f provento di delitto/ ricevuti. Il che consente di ritenere corretta, anche sul punto, la decisione impugnata, come diffusamente argomentata (sul punto, v. Sez. 2, n. 11277 del 4/3/2022, Rv. 282820). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.46285 del 07/12/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:46285PEN), udienza del 13/10/2022, Presidente DIOTALLEVI GIOVANNI  Relatore PERROTTI MASSIMO

10 Dic

Penale : Art. 628  cp  La consumazione del delitto

In tema di rapina, la consumazione del delitto si realizza non appena l’agente si sia impossessato, con violenza o minaccia, della cosa, e cioè allorché la cosa sottratta passi nella esclusiva detenzione e nella materiale disponibilità del predetto, con conseguente privazione, per la vittima del relativo potere di dominio o di vigilanza. Ne consegue che anche un possesso temporaneo della cosa vale ad integrare il momento consumativo, in quanto anche in tal caso le possibilità di recupero della refurtiva potrebbero avvenire solo con il ricorso da parte del rapinato alla violenza o ad altra decisa pressione sull’agente e, quindi, mediante una reazione di segno opposto all’azione delittuosa pienamente realizzatasi. (nella specie, il bottino fu recuperato dalle forze dell’ordine solo dopo l’inseguimento e l’arresto dei malviventi). (Sez. 4, Sentenza n. 20031 del 06/02/2003 Ud. (dep. 02/05/2003 ) Rv. 225641 – 01, Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017 Ud. (dep. 23/03/2017 ) Rv. 269848 – 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.46271 del 07/12/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:46271PEN), udienza del 11/10/2022, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore BORSELLINO MARIA DANIELA

29 Nov

Furto : Art. 624 cp Furto monitorato da agenti di pg è consumato

Ha correttamente ritenuto integrata la forma consumata del reato, nonostante questo fosse stato commesso mentre gli imputati venivano osservati dai Carabinieri. Va al riguardo osservato che, in riferimento al monitoraggio dell’azione da parte delle forze dell’ordine, secondo il costante avviso della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo l’impossessamento, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che l’aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. L’osservazione a distanza da parte degli agenti non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata poiché tale “studio” non solo non avviene ad opera della persona offesa, ma neppure impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso della res, prima dell’arresto in flagranza (Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.43060 del 14/11/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:43060PEN), udienza del 15/07/2022, Presidente PEZZULLO ROSA  Relatore CIRILLO PIERANGELO

29 Nov

Polizia Giudiziaria : Art. 495 cp False dichiarazioni sulla propria identità

Si è affermato che integra il reato di cui all’art. 495 cod. pen. la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni – in assenza di altri mezzi di identificazione – rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire 2 »9 al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l’elemento distintivo del reato di cui all’art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all’ipotesi di reato di cui all’art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658). Nella fattispecie, è indubbio che la dichiarazione delle generalità fosse destinata alla formazione di un atto pubblico, nell’ambito dell’attività di controllo della polizia. Ed invero, appare del tutto irrilevante insistere sulla circostanza che, “al momento” della richiesta di generalità formulata dalle forze di polizia, la dichiarazione del ricorrente non fosse destinata ad essere trasfusa in un atto pubblico. Infatti, è considerazione comune, che non soffre smentite, quella che considera come ogni controllo di polizia sfoci nella redazione di un atto pubblico, quantomeno che attesti con verbale le operazioni compiute ovvero annoti il controllo ed i dati nominativi di colui il quale vi sia stato sottoposto. Anche sotto collegato, ma distinto profilo, è pacifico convincimento interpretativo ritenere che integri il reato di cui all’art. 495 cod. pen. – e non il meno grave e residuale reato di cui all’art. 496 cod. pen., che punisce le sole dichiarazioni mendaci rilasciate, oltre che al pubblico ufficiale, anche a persona incaricata di pubblico servizio – la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca al capotreno, nel corso del servizio di controllo dei biglietti, false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni, in assenza di altri mezzi di identificazione, carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (Sez. 5, n.47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839; Sez. 5, n. 25649 del 13/02/2018, Popescu, Rv. 273324). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.44209 del 21/11/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:44209PEN), udienza del 29/09/2022, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore BRANCACCIO MATILDE

29 Nov

Pronunce : Dolo eventuale colpa cosciente

In tema di elemento soggettivo del reato, le Sezioni Unite hanno tracciato chiaramente il discrimen tra il dolo eventuale e la colpa cosciente, affermando che ricorre il primo quando l’agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell’agente non è diretta verso l’evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 Ud. (dep. 18/09/2014 ), Espenhahn e altri, Rv. 26110401). Le Sezioni unite hanno, dunque, rimarcato la centralità nel dolo eventuale della componente volitiva dell’elemento soggettivo, affermando che “se la previsione è elemento anche della colpa cosciente è sul piano della volizione che va ricercata la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente”, laddove “la colpevolezza per l’accettazione del rischio non consentito corrisponde alla colpevolezza propria del reato colposo non alla più grave colpevolezza che caratterizza il reato doloso”. Ai fini della configurabilità del dolo eventuale, pertanto, non basta “la previsione del possibile verificarsi dell’evento; è necessario anche – e soprattutto – che l’evento sia considerato come prezzo (eventuale) da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato”. Nella prospettiva tracciata dalle Sezioni Unite ( par. 50) dirimente ai fini della configurabilità del dolo eventuale è un “atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all’evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta”. Nella consapevolezza della complessità dell’accertamento giudiziale, le Sezioni Unite hanno enucleato alcuni indicatori del dolo eventuale, quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione dell’azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell’evento; g) le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento (c.d. formula di Frank). Questo vuol dire che, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa potendo fondarsi sugli indicatori sopra richiamati nell’indagine giudiziaria volta a ricostruire l'”iter” e l’esito del processo decisionale, può (Sez. 5, n. 23992 del 23/02/2015 Rv. 265306). 3.1. Può dirsi, quindi, che sussiste il dolo eventuale, e non la colpa cosciente, quando l’agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell’evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento medesimo. ( Sez. 1, n. 18220 del 11/03/2015 Rv. 263856). Mentre, ricorre la colpa cosciente quando la volontà dell’agente non è diretta verso l’evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Rv. 270776; conf. Rv. 271158). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.44407 del 22/11/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:44407PEN), udienza del 10/10/2022, Presidente PALLA STEFANO  Relatore BELMONTE MARIA TERESA