Stupefacenti : Stupefacenti sequestro somma di denaro

29 Ott

Stupefacenti : Stupefacenti sequestro somma di denaro

“La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione.” (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437; Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646).

“pericolo di dispersione del denaro in questione…”, sia con riguardo al pericolo che le somme sequestrate “se restituite sarebbero senza dubbio reimpiegate appena possibile in attività analoghe o comunque reinvestite e rese irrintracciabili ai fini della confisca”, conformemente a quanto precisato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.38079 del 07/10/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:38079PEN), udienza del 15/09/2022, Presidente FIDELBO GIORGIO  Relatore DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA

29 Ott

Stupefacenti : Stupefacenti consumo di gruppo

Va, al riguardo, rammentato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, è configurabile a condizione che: a) l’acquirente sia uno degli assuntori; b) l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 255258).

29 Ott

Codice della strada : Art.589 bis cp  La violazione al cds di uno dei conducenti non può, di per sé, far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso

«in tema di omicidio colposo da incidente stradale, la violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può, di per sé, far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso, che occorre sempre provare e che deve essere escluso quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere.» (Sez. 4, n. 45589 del 10/11/2021, Laganà c/ Poggi, Rv. 282596; Sez. 4, n. 24898 del 24/05/2007, Venticinque ed altri, Rv. 236854) Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.38030 del 07/10/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:38030PEN), udienza del 27/09/2022, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore VIGNALE LUCIA

20 Ott

Penale : Reati Colposi

Nei reati colposi occorre accertare se la violazione della regola cautelare riscontrata abbia o meno cagionato l’evento. L’intera struttura del reato colposo si fonda su questo specifico rapporto tra inosservanza della regola cautelare di condotta ed evento, che viene designato con l’espressione “causalità della colpa”. Affinché un evento possa essere ricondotto alla condotta colposa del soggetto agente, occorre che tale evento rappresenti la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire. Occorre, in altri termini, che sia accertata la c.d. causalità della colpa, intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l’evento, evento che sarebbe stato evitato laddove il soggetto agente avesse tenuto la condotta appropriata (il comportamento alternativo lecito). Come è stato chiarito dalle Sezioni unite, il giudizio controfattuale va compiuto sia nella causalità connmissiva che in quella omissiva, ipotizzando nella prima che la condotta sia stata assente e nella seconda che sia stata invece presente e verificando il grado di probabilità che l’evento si producesse ugualmente (Sez. U., 10 luglio 2002, Franzese).Non è sufficiente, quindi, nella ricerca delle cause dell’evento lesivo la individuazione della violazione delle regole cautelari generiche o specifiche che possono venire in rilievo, ma occorre domandarsi se la regola violata fosse volta a prevenire l’evento verificatosi e se l’osservanza della regola cautelare avrebbe, invece, impedito il verificarsi dell’evento. Così, per rimanere al tema del processo, si è sostenuto che la violazione del dovere di formazione in ordine, ad esempio, al corretto uso di un mezzo addetto alla raccolta di rifiuti, non può essere considerata causa di un infortunio verificatosi per una manovra pericolosa immediatamente percepibile come tale da chiunque senza necessità di formazione alcuna ( Sez. 4 n. 32507 del 16/04/2019, Romano, Rv. 276797). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.38026 del 07/10/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:38026PEN), udienza del 21/09/2022, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore RICCI ANNA LUISA ANGELA

20 Ott

Codice della strada : Pedone che attraversa fuori le strisce

Poiché l’esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo è difatti tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, a interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio dalla mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l’eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa attribuirsi, secondo le condizioni del caso, una efficienza causale concorsuale in base all’apprezzamento motivato del giudice di merito (Sez. 4, n. 30824 del 16/06/2022, Nicoletti, non massimata; Sez. 4, n. 3347 del 24/01/1994, Pirani, Rv. 197931-01). 2.4.2. Più nel dettaglio, per quanto sia stato ancora ribadito il principio per cui «in tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo» (ex plurimís, Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Rv. 281929-01), non poche decisioni, difatti, sulla scorta dell’insegnamento di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, adottano una impostazione non del tutto coincidente, sostenendo che il comportamento del soggetto passivo del reato o del terzo, per poter essere ritenuto causa da sola sufficiente a cagionare l’evento deve aver introdotto nella sequenza degli antecedenti un rischio eccentrico. 2.4.3. In particolare, come di chiarito da Sez. 4, n. 23116 del 14/06/2022, Conti, non massimata, e di recente ribadito da Sez. 4, n. 30824/2022, Nicoletti, cit., non massimata, si vuole significare che, almeno in alcuni casi, la prevedibilità o l’imprevedibilità di quel comportamento non è realmente significativa, mentre lo è l’innesco di un rischio la cui gestione non era affidata al soggetto della cui responsabilità si controverte. Ne consegue che, ai fini che si stanno considerando, non è di per sé rilevante il grado di divergenza tra condotta attesa (quella corretta) e condotta concreta (scorretta) del soggetto passivo del reato. Ciò che davvero rileva è se il comportamento del pedone abbia introdotto un rischio eccentrico; il che, in questa sede, significa dare risposta al quesito se sul tema sia stata resa dai giudici di merito una motivazione priva di taluno dei vizi elencati nell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.38020 del 07/10/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:38020PEN), udienza del 13/09/2022, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore ANTEZZA FABIO

20 Ott

Codice della strada : Art. 189 cds Il timore di reazioni da parte dei parenti della vittima non scriminare la fuga

La Corte di merito ha sostenuto come il timore di reazioni da parte dei parenti della vittima non possa scriminare la condotta del guidatore che, dopo avere provocato l’incidente, si sottragga all’obbligo di fermarsi e prestare soccorso. In realtà, sebbene astrattamente configurabile in relazione alla ipotesi di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada la scrinninante invocata, essa è realmente applicabile soltanto ove ricorrano condizioni di effettivo, incombente grave pericolo che deve essere dimostrato con particolare rigore dall’imputato, pena la inoperatività della scriminante (cfr. ex multis Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Rv. 276173 – 02:”In tema di stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., l’imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativannente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l’operatività dell’esimente”. Anche in caso di scriminante putativa, la prospettazione difensiva deve essere basata su allegazioni rigorose (Sez. 4, n. 2241 del 16/10/2019, dep.22/01/2020, Rv. 277955: “In tema di cause di giustificazione, l’allegazione da parte dell’imputato dell’erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d’animo dell’agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l’erroneo convincimento in capo all’imputato di trovarsi in tale stato”). Nel caso in esame la prospettazione del pericolo incombente sull’imputato, è del tutto generica. Sebbene siano allegati al ricorso taluni atti (copia verbale udienza, interrogatorio di garanzia dell’imputato e verbale di s.i.t. di Galeano Cristian), nessuna precisa indicazione proviene dalla difesa in ordine ai requisiti legittimanti la scriminante invocata sulla base dei principi stabiliti in questa sede, richiamati nella massima sopra citata. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.38015 del 07/10/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:38015PEN), udienza del 07/07/2022, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore BRUNO MARIAROSARIA

20 Ott

Codice della strada : Velocità motociclista non è una evenienza imprevedibile ed eccezionale

Il fatto che il motociclista viaggiasse ad una velocità superiore a quella consentita nel tratto di strada interessato dall’incidente non era una evenienza imprevedibile ed eccezionale (cfr., in termini, Sez. 4, n. 12361 del 07/02/2008, Biondo, Rv. 239258 – 01, così massimata: “In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell’impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità”). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.38003 del 07/10/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:38003PEN), udienza del 08/06/2022, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore DAWAN DANIELA

20 Ott

Penale : Usura stato di bisogno

E’ pacifico in giurisprudenza che lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l’utilizzazione del prestito usurario (Cass., Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, Di Silvio, Rv. 266162 – 01). Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.37917 del 07/10/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:37917PEN), udienza del 13/04/2022, Presidente ACETO ALDO  Relatore MACRI’ UBALDA

12 Ott

Penale : Art. 589 bis cp La violazione al cds di uno dei conducenti non può, di per sé, far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso

In tema di omicidio colposo da incidente stradale la violazione da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può, di per sé, far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso, occorrendo sempre provare che l’incidente non si sarebbe verificato qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere (Sez. 4 n. 45589 del 10/11/2021, Laganà, Rv. 282596 ). Invero affinché un evento possa essere ricondotto alla condotta colposa del soggetto agente, occorre che tale evento rappresenti la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire. Occorre, in altri termini, che sia accertata la c.d. causalità della colpa, intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l’evento, evento che sarebbe stato evitato laddove il soggetto agente avesse tenuto la condotta appropriata (il comportamento alternativo lecito). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.38026 del 07/10/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:38026PEN), udienza del 21/09/2022, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore RICCI ANNA LUISA ANGELA

12 Ott

Codice della strada : Art. 186 CdS L’avvenuto avviso se non risulta dal verbale può essere mediato dalla testimonianza dell’agente 

La prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso e la tempestività dell’avvertimento (ex plurimis, limitando i riferimenti alle pronunce più recenti: Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Tommasini, Rv. 281976, Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Piva, Rv. 281169) Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.38016 del 07/10/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:38016PEN), udienza del 13/09/2022, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore ANTEZZA FABIO