Pronunce : Prove discrimen tra massima di esperienza e mera congettura

12 Ott

Pronunce : Prove discrimen tra massima di esperienza e mera congettura

Occorre notare come la giurisprudenza di legittimità abbia tracciato un netto discrimen tra massima di esperienza e mera congettura: una massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi (Sez. 6, n.31706 del 7-3-2003,Abbate, Rv. 228401). Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche, tratte, con procedimento induttivo, dall’esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione. Dunque, nozioni di senso comune (common sense presumptions), enucleate da una pluralità di casi particolari, ipotizzati come generali, siccome regolari e ricorrenti, che il giudice in tanto può utilizzare in / quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi. Nelle massime di esperienza, il dato è connotato da un elevato grado di corroborazione correlato all’esito positivo delle verifiche empiriche cui è stato sottoposto e quindi la massima può essere formulata sulla base dell’id quod plerumque accidit. La congettura invece si iscrive nell’orizzonte della mera possibilità sicchè la massima è insuscettibile di riscontro empirico e quindi di dimostrazione. Pertanto, nella concatenazione logica di vari sillogismi, in cui si sostanzia la motivazione, possono trovare ingresso soltanto le massime di esperienza e non, come nel caso in disamina, le mere congetture (Cass., 22-10- 1990, Grilli). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.38011 del 07/10/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:38011PEN), udienza del 05/07/2022, Presidente MONTAGNI ANDREA  Relatore DI SALVO EMANUELE

12 Ott

Codice della strada : Art. 154 cds Immissione flusso circolazione

In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell’impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità. (Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella Simone, Rv. 275803 – 01. Fattispecie di omicidio colposo in cui è stata ritenuta esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per aver effettuato una svolta repentina senza fermarsi e controllare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, nonostante la vittima del sinistro procedesse su un motoveicolo a velocità superiore al consentito). Deve, invero, evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, in materia di obblighi a carico dei conducenti che si approssimano ad una intersezione, afferma che il principio dell’affidamento trova un limite nell’opposto principio, secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (Sez. 4, n.12260 del 09/01/2015, Moccia e altro, Rv. 263010 – 01; Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, PM in proc. Saporito, Rv. 259277 -01). Nel caso di specie, il ricorrente ha violato l’art. 154 cod. strada omettendo di assicurarsi, prima di intraprendere la manovra, che non sopraggiungessero altri veicoli. La violazione della norma richiamata s’inserisce perfettamente nella sequenza causale che ha condotto alla morte della persona offesa. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.38003 del 07/10/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:38003PEN), udienza del 08/06/2022, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore DAWAN DANIELA

12 Ott

Penale : Usura  reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata

Va ribadito in questa sede il principio di diritto secondo cui, siccome il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevantei ne consegue che rispondono a titolo di concorso nel reato i terzi, estranei all’accordo originario, che intervengono dando impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per il conseguimento dell’illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso (Cass., Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, Cardamone, Rv. 264887 – 01). Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.37917 del 07/10/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:37917PEN), udienza del 13/04/2022, Presidente ACETO ALDO  Relatore MACRI’ UBALDA

7 Ott

Polizia Giudiziaria : Calunnia

Per la configurabilità del reato di calunnia — che è reato di pericolo — non è richiesto l’inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, bastando che la falsa incolpazione contenga gli elementi necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile, sicché soltanto nel caso di un’accusa priva di serietà per l’assurdità o inverosimiglianza dei suoi contenuti, tali da non potersi ragionevolmente ipotizzare il reato prospettato, sussiste l’elemento materiale del delitto di calunnia (Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Lusi, Rv. 272754; Sez. 6, n. 10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv. 259268; Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010, Matera, Rv. 248079). Anche Il termine «denuncia» ul:ilizzato dall’art.368 cod. pen. va inteso come informazione idonea a attivare un procedimento penale (Sez. 6, n. 1974 del 30/11/1992, dep. 1993, Alesi, Rv. 194498) e non è richiesta una denunzia in senso formale contenente l’addebito specifico di una determinata fattispecie criminosa (Sez. 6, n. 12076 del 19/02/2020, Di Miceli, Rv. 278724; Sez. 6, n. 6574 del 02/03/1999, dep. 2000, Paparella, Rv. 217100; Sez. 6, n. 10125 del 20/10/1997, Dell’Olmo, Rv. 208818) Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.35626 del 22/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:35626PEN), udienza del 07/06/2022, Presidente DI STEFANO PIERLUIGI  Relatore COSTANZO ANGELO

7 Ott

Furto : Art. 624 cp Furto con violenza assorbe il danneggiamento

Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, infatti, il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose non concorre con il reato di danneggiamento delle medesime cose ma lo assorbe, in quanto la violenza si trova in rapporto funzionale con l’esecuzione della condotta di furto e il danneggiamento è dunque elemento costitutivo della fattispecie aggravante di tale ultimo reato (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 49571 del 23/09/2014, F., Rv. 261732). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.35275 del 21/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:35275PEN), udienza del 14/07/2022, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA  Relatore PISTORELLI LUCA

7 Ott

Armi : Taser

Va ricordato al riguardo che la Cassazione ha affermato che “il dissuasore elettrico, o taser, ha natura di arma comune da sparo, trattandosi di dispositivo che ha il funzionamento tipico di tali armi e che, lanciando piccoli dardi che a contatto con l’offeso scaricano energia elettrica, è sicuramente idoneo a recare danno alla persona” (Cassazione penale, sez. II, 25/10/2016, n. 49325).

7 Ott

Penale :- Art 582 cp Aggravante dell’indebolimento permanente di un organo

In tema di lesioni personali, sussiste l’aggravante dell’indebolimento permanente di un organo qualora, in conseguenza del fatto lesivo, esso risulti menomato nella sua potenzialità funzionale, che sia, pertanto, ridotta rispetto allo stato anteriore, a nulla rilevando il fatto del minore o maggiore grado di menomazione (Sez. 6, n. 7271 del 19/12/2019 Ud. (dep. 24/02/2020), Rv. 278351 – 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente la circostanza in un caso nel quale la dolenzia causata alla vittima dal movimento dell’arto lesionato, specie durante la flessione, ne menomava la funzione statico- deambulatoria, rendendo più difficoltosi e dolorosi i movimenti). In tema di lesioni volontarie, l’indebolimento permanente della funzione dell’organo non è escluso dal fatto che l’organo abbia riacquistato completa efficienza grazie all’applicazione d’una protesi (in quel caso esaminato dalla Corte, cristallino artificiale), poiché la permanenza dell’indebolimento va riferito alla normale funzione dell’organo, prescindendo dall’uso coadiuvante di mezzi artificiali (Sez. 5, n. 9903 del 06/10/1993, Rv. 196434 – 01). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.37879 del 06/10/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:37879PEN), udienza del 14/09/2022, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore SESSA RENATA

7 Ott

Furto : Art. 624 bis  cp Camper luogo di privata dimora

Ai fini della configurabilità del furto in abitazione, di cui all’art. 624-bis cod. pen., costituisce luogo di privata dimora qualsiasi luogo, che abbia le “caratteristiche” dell’abitazione (in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell’avente diritto) e che sia stato adibito (in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico) allo svolgimento di atti della vita privata, in modo riservato ed al riparo da intrusioni altrui (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076, in motivazione, con riferimento alla definizione del concetto di privata dimora). Coerentemente con queste coordinate, è stato già ritenuto che il camper costituisce luogo di privata dimora quando ne sia stata in concreto accertata la destinazione all’espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione (Sez. 5, n. 2670 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 275486). In concreto, la corte territoriale ha dato atto che il camper era utilizzato dalle persone offese nel corso di una vacanza e da ciò ha dedotto l’utilizzo dello stesso quale “casa mobile”, e quindi destinato a luogo di privata dimora, prima ancora che, per le sue caratteristiche, mezzo di locomozione, destinazione concorrente e non preclusiva della prima. Cosicché è del tutto irrilevante, una volta accertata la funzione di privata dimora, la circostanza che, in quello specifico contesto storico, il camper fungesse (anche) da mezzo di locomozione. Ritenere il contrario, sposterebbe il baricentro della previsione normativa dal luogo del commesso reato al momento della consumazione, conducendo ad una “tutela ad intermittenza” incompatibile con lo stesso concetto di privata dimora (Sez. 5, n. 428 del 30/06/2015, dep. 2016, Rv. 265694) Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.37878 del 06/10/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:37878PEN), udienza del 14/09/2022, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore CUOCO MICHELE

3 Ott

Codice della strada : Art. 186 CdS Non vi è obbligo di attendere che l’interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l’avviso della  facoltà di farsi assistere da un difensore

In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, che non è configurabile a carico della polizia giudiziaria operante l’obbligo di attendere che l’interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l’ avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall’attesa suddetta, sicché in casi di tal fatta l’avviso può essere pretermesso (Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019 dep. 2020, Maldarin, Rv. 277881). La Corte di Appello ha fatto buon governo di tale principio.

L’imputato era fortemente alterato dalla condizione di ubriachezza e versava, dunque, in una situazione di acclarata assenza di lucidità, tale da vanificare la ragione per cui l’avviso doveva essere formulato. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.36048 del 26/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:36048PEN), udienza del 13/09/2022, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore RICCI ANNA LUISA ANGELA

3 Ott

Penale : Art. 660 cp  Molestie elemento soggettivo

l’elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (fra molte, Sez. 1, n. 50381 del 7/6/2018, Vidoni, Rv. 274537; Sez. 1, n. 33267 dell’11/6/2013, Saggiomo, Rv. 256992). Infatti, in presenza di una condotta oggettivamente caratterizzata dall’elemento della “petulanza”, nei termini prima descritti, è sufficiente, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art.660 cod. pen., la coscienza e volontà di tale condotta, a nulla rilevando i motivi dai quali il soggetto sia stato spinto ad agire, non avendo essi incidenza alcuna sulla finalità penalmente rilevante dell’azione, in relazione alla quale si configura il dolo (Sez. F, n. 32321 del 26/7/2007, P.G. in proc. Paolini, Rv. 236798; Sez. 1, n. 5855 del 6/12/2000, dep. 2001, De Luca, Rv. 218122; Sez. 1, n. 13555 del 26/11/1998, Faedda, Rv. 212059; Sez. 1, n. 7051 del 30/4/1998, Morgillo, Rv. 210724). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.35330 del 22/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:35330PEN), udienza del 21/04/2022, Presidente ZAZA CARLO  Relatore CASA FILIPPO