Categoria: Codice della strada

16 Mar

Codice della strada: Art. 187 CdS Alterazione richiesta per l’integrazione del reato

L’alterazione richiesta per l’integrazione del reato previsto dall’art. 187 C.d.S. esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione (Sez. 4, n. 19035 del 14/3/2017, Calabrese, Rv. 270168; Sez. 4 n. 16895 del 27/3/2012, Albertini, Rv. 252377). Questa Corte ha ritenuto altresì che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente verificato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Sez. 4, n. 43486 del 13/6/2017, Giannetto, Rv. 270929 che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’accertamento dell’assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell’analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish). Tali considerazioni risultano in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale (C. Cost., ord. n. 277 del 2004). la quale affrontando il tema della legittimità dell’art. 187 C.d.S., ha affermato trovarsi in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l’uno obiettiva- mente rilevabile dagli agenti di Polizia Giudiziaria (lo stato di alterazione) e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento dello presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in con- creto nei singoli soggetti. Nella fattispecie, l’alterazione appare logicamente attestata dalla congiunta sussi- d, stenza di plurimi elementi indicativi dello stato di alterazione: il fortissimo impatto del veicolo contro lo spartitraffico, il palo della luce e il guard-rail nonché la distru-zione del veicolo.Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.8417 del 14/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:8417PEN), udienza del 06/10/2021, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore ESPOSITO ALDO

9 Mar

Codice della strada: Art. 189 CdS Omissione di Soccorso

:”In tema di circolazione stradale, l’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non è delegabile a terzi ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolari abilitazioni al soccorso; peraltro, detto obbligo non è legato alla consumazione ed all’accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente stradale ricollegabile al comportamento dell’utente della strada”; Sez. 4, Sentenza n. 42308 del 07/06/2017, Rv. 270885 – 01:”In tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada, (c.d. reato di fuga), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità”).     Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.6507 del 23/02/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:6507PEN), udienza del 19/01/2022, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore BRUNO MARIAROSARIA 

6 Mar

Codice della strada: Art. 186 cdS Rifiuto se non effettua la seconda prova

integra il reato di cui all’art. 186, comma settimo, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici), la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del relativo test, rifiuti di eseguire la seconda, in quanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa in questione, è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l’iter degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l’una dall’altra (sez.4, 45919 del 3.4.2013, Hockrainer, Rv.257540; sez.6, n. 15967 del 8.3.2016, Ghezzi, Rv 266994) In sostanza il mancato completamento dell’iter delle due prove non consente la realizzazione del reato di cui all’art.186 comma 2 lett b, mentre il rifiuto può intervenire nel corso della esecuzione della prova e non necessariamente al momento in cui il conducente è invitato a sottoporsi all’accertamento che, appunto consta in due prove e quindi, fino al completamento non può ritenersi esaurito.

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.827 del 13/01/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:827PEN), udienza del 09/11/2021, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore BELLINI UGO

6 Mar

Codice della strada : La targa prova deve essere a bordo del veicolo

A norma degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 474 del 2001, la circolazione di un

veicolo con targa di prova è subordinata sia all’esposizione della targa relativa sia

all’esistenza dell’autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura

assicurativa, precisandosi che tale autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un

solo veicolo per volta e deve essere obbligatoriamente tenuta a bordo dello stesso.

Pertanto, la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo

del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (art. 93, comma 7, c.d.s. 1992) e sprovvisto della copertura assicurativa (art.

193, comma 2, dello stesso c.d.s.), senza che si possa conferire alcun rilievo al fatto

che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del

soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione,

poiché il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una

finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione; né assume rilevanza che detti

documenti siano acquisiti solo successivamente in sede giudiziale a seguito di

opposizione da parte del soggetto nei cui confronti è stato elevato il verbale di

contestazione con riguardo all’accertamento delle due suddette infrazioni. In modo ancor più approfondito va sottolineato come dal combinato disposto dell’art.

1, comma 4, e dell’art. 2, comma 1, del citato d.P.R. n. 474/2001 emerge chiaramente

che tanto l’autorizzazione quanto la targa ad essa relativa devono trovarsi a bordo del

veicolo (e la seconda deve anche essere esposta) ed altrettanto evidente ne è la ratio

che – con il prescrivere la limitazione della circolazione ad un solo veicolo, al quale

durante la stessa riferire l’autorizzazione, così impedendo che in base alla medesima

autorizzazione circolino contemporaneamente più veicoli – intende non solo regolare il

regime dell’autorizzazione ma, soprattutto, coordinare questo con quello

dell’assicurazione obbligatoria. Poiché, infatti, tale assicurazione è stipulata in

correlazione con la singola autorizzazione alla circolazione in prova e con la relativa

targa-prova, solo la presenza dell’una e dell’altra a bordo garantiscono la copertura

assicurativa del veicolo durante l’uso, in quanto tale presenza esclude che, in virtù

della medesima autorizzazione e della medesima assicurazione, che coprono

l’utilizzazione di un solo veicolo per volta, possa contemporaneamente circolare altro

veicolo. Di converso, la mancanza del documento di autorizzazione e della targa-prova

a bordo del veicolo integra gli estremi degli illeciti di circolazione con veicolo per il

quale non è stata rilasciata la carta di circolazione – non potendosi invocare

l’autorizzazione in deroga per essere questa applicabile al solo veicolo a bordo del

quale si trovi il relativo documento e successivamente al quale sia applicata la targaprova

– e privo della copertura assicurativa, non potendo quindi, a tal proposito, avere

alcuna efficacia “sanante” la postuma produzione della relativa documentazione in sede

giudiziale. Civile Ord. Sez. 2 Num. 3706 Anno 2022 Presidente: ORILIA LORENZO

Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 07/02/2022

28 Feb

Codice della strada: Art. 186 cds Aggravante Sinistro

Per la configurabilità di tale aggravante è sufficiente che si verifichi l’urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (cfr. sez. 4 n. 36777 del 2/7/2015, Rv. 264419), dovendosi accertare la dipendenza dell’incidente anche dalla condotta di guida del conducente (sez. 4, n. 37743 del 28/5/2013, Rv. 256209), poiché “provocare” un incidente significa che esso deve essere conseguenza di una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse quelle codificate dal Codice della strada (ossia le norme sulla circolazione stradale), siano esse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire il verificarsi del sinistro medesimo (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 33760 dei 17/5/2017, Rv. 270612). In altri termini, poiché la norma di cui all’art. 186 c. 2-bis codice strada non richiede l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma evoca unicamente il collegamento materiale tra il verificarsi dell’incidente e lo stato di alterazione dell’agente (<<Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente

stradale»), il maggior disvalore della condotta di cui all’art. 186 comma 2-bis cit. risiede proprio nella condizione di alterata reattività del conducente in stato di ebbrezza rispetto alla situazione di pericolo in cui egli si venga a trovare, riconducibile alla sua impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente, direttamente ricollegabile allo stato di alterazione psicofisica (cfr., in motivazione, sez. 4, n.37573 del 17/12/2020) Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.411 del 11/01/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:411PEN), udienza del 09/11/2021, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore CAPPELLO GABRIELLA

28 Feb

Codice della strada: Art. 189 cds  Omissione di Soccorso

Integra il reato di cui all’art. 189 C.d.S., comma 1 e 6 , (cosiddetto reato di “fuga”), la condotta di colui che – in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone – effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea (nella specie “per pochi istanti”), senza consentire la propria identificazione, ne’ quella del veicolo. z Infatti il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire ne’ l’identificazione del conducente, ne’ quella del veicolo, ne’ lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell’incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica (così Sez. 4, del 25.1.2001 n. 20235, Rv. 234581 – Sez. 4, n. 20235 del 25/01/2006, Rv. 234581 – Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Rv. 252734). Invero è pacifico che l’elemento soggettivo del detto reato ben può essere integrato dal semplice dolo eventuale, cioè dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente, riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone. Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.6207 del 22/02/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:6207PEN), udienza del 17/12/2021, Presidente SARNO GIULIO  Relatore ROSI ELISABETTA

22 Feb

Codice della strada : Art. 186 CdS Guida in stato di ebbrezza alcolica

“In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, e non anche attendere l’arrivo del difensore eventualmente nominato” (Sez. 4, Sentenza n. 41178 del 20/07/2017, Rv. 27077). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.5860 del 21/02/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:5860PEN), udienza del 10/11/2021, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore NARDIN MAURA 

5 Feb

Il passo carrabile

di V. Zeppilli

Il passo carrabile, o passo carraio, secondo l’art. 3 del codice della strada, è l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli
un passo carrabile

Passo carrabile: artt. 3 e 22 codice della strada

Il passo carrabile, detto anche passo carraio è, in sostanza, uno sbocco di un’area privata su un’area di passaggio pubblico (ad esempio, di un garage su una strada), identificato da un apposito cartello che permette di uscire liberamente e impedisce che dinanzi ad esso possano sostare veicoli (neanche quelli del titolare del passo carrabile).
Passo carrabile: fermata consentita

È in ogni caso permessa la breve sosta per il carico e lo scarico delle merci. E’ consentita anche la fermata, salvo casi specifici, e purchè il veicolo non sia d’intralcio.
Estensione del divieto

Il divieto di sostare in corrispondenza del passo carrabile si deve intendere esteso a tutta l’area necessaria alla fruizione effettiva dell’accesso da parte del titolare. In taluni casi, peraltro, il divieto di sosta può essere esteso (con opportune indicazioni, da parte degli enti proprietari della strada) anche alla porzione di strada opposta al passo carrabile laddove risulti un impedimento alle manovre di entrata e di uscita.
La normativa sul passo carrabile

La normativa di riferimento per il passo carrabile
è rappresentata dall’articolo 3 e dall’articolo 22 del codice della strada, dall’articolo 46 del relativo regolamento attuativo e dalle discipline locali che ne regolamentano i presupposti, le condizioni e le modalità per il rilascio.

Passo carrabile: come si richiede e quanto costa

Infatti, i privati non possono decidere autonomamente di posizionare, dinanzi al proprio garage, al proprio portone o allo sbocco di una strada di loro esclusiva proprietà, un passo carrabile, acquistando il relativo cartello, ma devono preventivamente chiedere l’autorizzazione al Comune di riferimento, pagando il costo.
Costi del passo carrabile

La tassa per il passo carrabile, essendo di competenza dell’ente locale, varia da Comune a Comune.

Il calcolo avviene per profondità (che in genere è di un metro) e non per larghezza. Si tratta infatti di una tassa relativa all’occupazione di suolo pubblico e varia in base a diversi parametri (ad es. area di richiesta, superficie, attività), l’insieme dei quali fornisce il canone (annuo) da pagare per l’ottenimento del passo carrabile.

In alcuni casi, la concessione del passo carrabile avviene a titolo gratuito. Il riferimento va, nel dettaglio, agli accessi ai locali delle Pubbliche Amministrazioni, agli uffici giudiziari, alle sedi delle forze dell’ordine e alle associazioni di volontariato.

Non devono pagare la tassa, poi, neanche i portatori di handicap.
Procedura di rilascio

Anche la procedura di rilascio è disciplinata a livello locale e per avere informazioni su di essa è quindi necessario recarsi presso lo sportello competente o la pagina dedicata del sito web dell’ente.

In ogni caso, tendenzialmente viene richiesto di compilare una modulistica, nella quale il richiedente deve inserire i propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale, l’indicazione di residenza e domicilio e le informazioni necessarie per identificare il locale o l’area interessata. Vanno poi pagate delle marche da bollo iniziali, mentre il canone previsto per la concessione ha in genere cadenza annuale.

Come deve essere il passo carrabile

All’esito della procedura di rilascio, il Comune concede al richiedente un segnale apposito che deve essere affisso sul confine tra la proprietà privata e il suolo pubblico, in maniera da risultare ben visibile dalla strada.
Il segnale di passo carrabile

Il segnale è legittimo quando riporta i seguenti dati:

il nome e lo stemma del Comune che ha autorizzato il passo carrabile,
il numero dell’autorizzazione,
il segnale di divieto di sosta,
la scritta passo carrabile.

Se queste informazioni mancano, il segnale non ha alcun valore e chi lo utilizza è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169.
Realizzazione del passo carrabile

La realizzazione del passo carrabile deve essere fatta nel rispetto di precise condizioni dettate dal regolamento attuativo del codice della strada.

In particolare, il segnale va realizzato osservando le seguenti condizioni:

deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni;
deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada;
deve consentire l’accesso a un’area laterale idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
nel caso in cui l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, l’entrata carrabile e quella pedonale devono essere separate.

Passo carrabile provvisorio

Nel caso di apertura di cantieri o altre esigenze simili è possibile aprire dei passi carrabili provvisori.

Anche in tali casi devono essere rispettate le prescrizioni appena viste, ma, se le distanze dall’intersezione non possono essere rispettate, deve essere disposta un’idonea segnalazione di pericolo.
Le multe per i trasgressori

Oltre alla multa per chi esibisce un passo carrabile “falso”, il codice della strada prevede determinate sanzioni per chi sosta nell’area antistante il segnale di passo carrabile autorizzato.

L’art. 158, comma 2, lett. a) del Codice della strada prevede infatti il divieto di sosta allo sbocco dei passi carrabili e per i trasgressori è prevista una multa da 25 a 100 euro per ciclomotori e motoveicoli a due ruote e da 42 a 173 euro per gli altri veicoli.

Le sanzioni si applicano per ogni giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

Fonte Studio Cataldi

25 Gen

Codice della strada : Art. 186 cds Rifiuto

Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, come osservato correttamente nella motivazione della sentenza impugnata, può realizzarsi sia attraverso una forma esplicita, sia attraverso manifestazioni implicite, con l’adozione di comportamenti che impediscano di fatto la misurazione (Sez. 4, n. 3202 del 12/12/2019, Rv. 278025 – 01: “Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolímetrici, che integra il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, si configura non solo in presenza dì manifestazioni espresse dì indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo – pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento – attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico”). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.9826 del 12/03/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:9826PEN), udienza del 15/12/2020, Presidente IZZO FAUSTO  Relatore BRUNO MARIAROSARIA 

23 Gen

Dal 1° febbraio 2022 cambiano le regole per la circolazione dei veicoli immatricolati all’estero

La l. n. 238/2021 recante Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020, in vigore dall’1/2/2022, reca all’art. 2 una serie di Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero, che comportano nuove modifiche al Codice della strada.
di Fabio Piccioni

Innanzitutto, si procede, previa abrogazione, all’integrale smantellamento della riforma recata dalla legge di conversione del d.l. n. 113/2018
, decreto sicurezza, per combattere il fenomeno della c.d. estero-vestizione dei veicoli, in ordine al quale erano state sollevate alcune eccezioni in sede comunitaria.

Fonte Diritto e Giustizia