Autore: Elio

27 Feb

Polizia: Giudiziaria Impronte Digitali

“Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all’impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza (così, ex multis, Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, Rv. 274167); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8326 del 24/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8326PEN), udienza del 15/02/2023, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore BRUNO MARIAROSARIA

27 Feb

Codice della strada: Art. 186 CdS  Intervallo minimo tra prima e seconda misurazione

Ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall’art. 186 cod. strada, l’intervallo di cinque minuti che, ai sensi dell’art. 379 del Regolamento al codice della strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come intervallo minimo volto a monitorare la curva alcolemica” (così Sez. 4, n. 24386 del 27/04/2018, Valinotto, Rv. 273729, conforme a Sez. 4, n. 36065 del 11/04/2017, Visintin, Rv. 270755). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8310 del 24/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8310PEN), udienza del 15/02/2023, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore BRUNO MARIAROSARIA

27 Feb

Codice della strada : Art. 189 cds Omissione di Soccorso

Considerato che l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 189 comma sesto del codice della strada (punito solo a titolo di dolo) ricorre quando l’utente della strada, al verificarsi di un incidente – idoneo, come nel caso di specie, a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento – ometta di fermarsi per prestare soccorso (in termini, “ex plurirnis”, Sez. 4, n. 7615 del 10/11/2004, dep. 01/03/2005, Rv. 230816); che, secondo unitario orientamento di questa Corte, la breve sosta effettuata sul luogo del sinistro è condotta inidonea ad escludere la responsabilità dell’agente in ordine al reato di fuga [cfr. Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Rv. 270885:”In tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada, (c.d. reato di fuga), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità. (Nella specie la Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza che aveva affermato la responsabilità del conducente che, avendo investito due pedoni minorenni, era sceso dall’auto solo dopo che una persona che aveva assistito all’impatto si era posta davanti al mezzo indicando le vittime, e si era poi allontanato senza fornire le proprie generalità, stanti le rassicurazioni fornite dalle persone offese circa il proprio stato di salute, nonostante la violenza dell’urto idonea ad arrecare danno alle persone)]. Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8308 del 24/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8308PEN), udienza del 15/02/2023, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore BRUNO MARIAROSARIA

19 Feb

Codice della strada : Circolazione stradale abbagliamento

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che, in caso di abbagliamento, il conducente del veicolo deve moderare la velocità ed anche arrestare la marcia fino a quando la condizione impeditiva sussista (cfr. Sez. 4, n. 17390 del 21/02/2018, Rv. 272647 – 01). Si è precisato come il fenomeno dell’abbagliamento dai raggi solari non rientri nelle ipotesi di caso fortuito per le quali è ipotizzabile un esonero di responsabilità del soggetto agente, trattandosi di un fenomeno naturale, la cui insorgenza è del tutto prevedibile in determinate circostanze (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 8928 del 16/06/1992, Barlati, Rv. 191826 – 01). Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che il ricorrente avesse violato il disposto di cui all’art. 141 cod. strada: l’imputato, proprio in ragione della presenza di luce abbagliante, si legge in motivazione, avrebbe dovuto procedere a passo d’uomo per essere in grado di arrestare tempestivamente la marcia in presenza di prevedibili ostacoli. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.4155 del 01/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:4155PEN), udienza del 08/11/2022, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore BRUNO MARIAROSARIA

19 Feb

Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale violazione prescrizione non associarsi con persone condannate o sottoposte a misure

Secondo il prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il quale punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo decreto, implica un’abitualità o serialità di comportamenti, sicché esso è configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1 n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 – 01; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635 – 01; Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902 – 01; Sez. 1, n. 43858 del 01/10/2013, Valentino, Rv. 257806 – 01; Sez. 1, n. 46915 del 10/11/2009, Linaris, Rv. 245687 – 01). Si è pertanto escluso che il reato sia integrato da un unico episodio o anche da due soli contatti con soggetti pregiudicati. «in tema di violazione del divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne o che siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è necessario accertare in concreto la conoscenza, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate, desunta da elementi fattuali concludenti, come quelli attinenti al contesto socio-ambientale in cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza, a prescindere dalla circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequentato dal proposto siano o meno riportate nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente preclusa a terzi» (Sez. 1, n. 44586 del 03/05/2018, Viola, Rv. 273978 – 01; Sez. 1, n. 37163 del 19/07/2019, Giordano, Rv. 276945 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.5357 del 07/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:5357PEN), udienza del 06/10/2022, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore MELE MARIA ELENA

19 Feb

Penale : Travisamento della prova

Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguata- mente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta in- compatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esi- stenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.5412 del 08/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:5412PEN), udienza del 24/01/2023, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore PEZZELLA VINCENZO

19 Feb

Esercizi pubblici : Art. 56, 515  cp Detenzione di prodotti surgelati non indicati nel menu

Deve premettersi che la detenzione di alimenti congelati o surgelati all’interno di un esercizio commerciale, senza che nella lista delle vivande sia indicata tale qualità, integra il reato di tentativo di frode in commercio, atteso che tale comportamento è univocamente rivelatore della volontà dell’esercente di consegnare ai clienti una cosa diversa da quella pattuita (Sez. 3, n. 23099 del 13/04/2007 Rv. 237067 – 01), per cui non è necessario l’inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore (più di recente Sez. 3, n. 39082 del 17/05/2017 Rv. 270836 – 01.). Si tratta di principio generale che, come tale, opera con riferimento a qualsivoglia forma di detenzione funzionale alla vendita, nell’ambito di qualsiasi sede commerciale, così includendosi quindi, con particolare riguardo al caso di specie, anche esercizi per la vendita al dettaglio e diretta di beni ( in tal senso anche Sez. 3, n. 899 del 20/11/2015 (dep. 13/01/2016) Rv. 265811 – 01). Consegue, in relazione alla dedotta inconfigurabilità del tentativo quale fattispecie che richiederebbe quale requisito necessario la concreta trattativa con il potenziale cliente, la manifesta infondatezza della prospettazione. Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.5731 del 10/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:5731PEN), udienza del 19/01/2023, Presidente RAMACCI LUCA  Relatore NOVIELLO GIUSEPPE

19 Feb

Furto : Art. 625 cp  Destrezza

Va rilevato invero che in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”. (Fattispecie in tema di furto tentato di oggetti e valori custoditi in una borsa con inserimento celere della mano all’interno della borsa, mentre la parte offesa era distratta dall’acquisto di prodotti farmaceutici) (Sez. 5, n. 48915 dell’1.10.2018, Rv. 274018). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.5717 del 10/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:5717PEN), udienza del 17/01/2023, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore CIRESE MARINA

10 Feb

Codice della strada : Art. 186 CdS Aggravante Sinistro

Va premesso che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2 bis, d.lgs n. 285 del 1992, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l’aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada) ( Sez. 4 , n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872). Ai fini della configurabilità dell’aggravante de qua, non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo (Fattispecie in cui il conducente di un’auto in stato di ebbrezza alcoolica aveva tamponato violentemente un veicolo antagonista che si era arrestato sulla corsia di sorpasso dell’autostrada) (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017 Rv. 271557). Si è precisato altresì che è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante in oggetto, in una fattispecie in cui il conducente in stato di ebbrezza non era riuscito ad evitare l’impatto con un ciclomotore che stava uscendo da un parcheggio dietro veicoli in sosta, riconducendo allo stato di alterazione del conducente l’incapacità di approntare manovre di emergenza che avrebbero evitato il sinistro)( Sez. 4 , n. 40269 del 23/05/2019, Rv. 277620). Va del pari rilevato, tuttavia, che il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, può essere ritenuto dal giudice anche in assenza di una formale contestazione, da parte degli organi di polizia, della violazione di altre disposizioni del codice della strada (Sez. 4, n. 18331 del 18.1.2019, Rv. 276257).

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.4933 del 06/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:4933PEN), udienza del 17/01/2023, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore CIRESE MARINA

10 Feb

Codice della strada :  Art. 154 cds Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre

Deve, invero, evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, in materia di obblighi a carico dei conducenti che si approssimano ad una intersezione, afferma che il principio dell’affidamento trova un limite nell’opposto principio, secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, (dep. 2018), Bonfrisco, Rv. 272223 – 01; Sez. 4, n.12260 del 09/01/2015, Moccia e altro, Rv. 263010 – 01; Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, PM in proc. Saporito, Rv. 259277 -01). Nel caso di specie, il ricorrente ha violato l’art. 154 cod. strada omettendo di assicurarsi, prima di intraprendere la manovra, che non sopraggiungessero altri veicoli.  Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.4923 del 06/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:4923PEN), udienza del 20/10/2022, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore DAWAN DANIELA