Autore: Elio

31 Gen

Penale : Legittima Difesa

Non è configurabile l’esimente della legittima difesa qualora l’agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall’aggressore senza pregiudizio e senza disonore; essendo essa configurabile solo qualora l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa mediante aggressione (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 51262 del 13/06/2017, Rv. 272080 – 01, Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003 – dep. 06/02/2003, Di Giulio, Rv. 22344101) Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.3448 del 26/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:3448PEN), udienza del 07/12/2022, Presidente ZAZA CARLO  Relatore SESSA RENATA

31 Gen

Furto : Furto e non ricettazione detenzione assegni o carte di credito smarrite

“nell’ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l’ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l’integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori” (Sez. 2, n. del 4132 del 18 ottobre 2019, dep. 2020, Slavos Kostantin, Rv. 278225). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.3371 del 26/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:3371PEN), udienza del 24/11/2022, Presidente FIDELBO GIORGIO  Relatore GALLUCCI ENRICO

31 Gen

Penale : Colpa Cosciente

Va qui ribadito il principio secondo cui, ai fini della configurabilità della colpa cosciente non è sufficiente la mera prevedibilità dell’evento, ma occorre la prova della sua previsione in concreto, accompagnata dal convincimento che lo stesso non accadrà, sicché il giudice è tenuto ad indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui tale previsione sia in concreto desumibile da parte dell’imputato (cfr. Sez. 4, n. 12351 del 15/01/2020, Rv. 278917 — 01). La colpa con previsione, in altri termini, ricorre quando l’agente prevede, in concreto, che la sua condotta possa cagionare l’evento, ma si rappresenta di essere in grado di evitarlo. Il giudice che valuta la responsabilità, pertanto, deve indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui desume non la prevedibilità in astratto, bensì la previsione dell’evento, in concreto, da parte dell’imputato, non evincibile ex se dalla gravità della violazione in sé considerata. Non basta, come nel caso, un generico riferimento allo stato di alterazione del conducente e alla velocità “molto elevata” del mezzo, ma occorre valutare, con giudizio ex ante, se l’odierno ricorrente possa essersi rappresentato, in tempo utile per poter diversamente determinarsi, l’evento lesivo come concretamente realizzabile e se, e in ragione di quali valutazioni, possa essere stato animato dalla ragionevole convinzione di poterlo scongiurare (cfr. Sez. 4, n. 32221 del 20/06/2018, Rv. 273460 – 01; v. anche Sez. 4, n. 24612 del 10/04/2014, Rv. 259239 – 01). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.3273 del 25/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:3273PEN), udienza del 16/11/2022, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore RANALDI ALESSANDRO

26 Gen

Codice della strada : Art. 187 CdS Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti

L’alterazione richiesta per l’integrazione del reato previsto dall’art. 187 C.d.S. esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione (Sez. 4, n. 19035 del 14/3/2017, Calabrese, Rv. 270168; Sez. 4 n. 16895 del 27/3/2012, Albertini, Rv. 252377).Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente verificato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unita- mente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Sez. 4, n. 43486 del 13/6/2017, Giannetto, Rv. 270929 che, in applica- zione di tale principio, ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’accertamento dell’assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell’analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, deten- zione di involucri contenenti hashish). Tali considerazioni risultano in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale (C. Cost., ord. n. 277 del 2004),,, la quale laffrontando il tema della legittimità dell’art. 187 C.d.S., ha affermato trovarsi in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l’uno obiettiva- mente rilevabile dagli agenti di Polizia Giudiziaria (lo stato di alterazione) e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in con- creto nei singoli soggetti. Tornando alla fattispecie in esame, in linea coi suesposti principi, la Corte territoriale, disattendendo le censure difensive, ha logicamente ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 187 cit., il riscontro delle analisi compiuto sulle urine e i dati sintomatici rilevati dagli organi di P.G. sul conducente al momento del fatto e, cioè, le pupille dilatate, lo stato di ansia ed irrequietezza, il difetto di attenzione, i ripetuti conati di vomito, l’andatura barcollante e l’eloquio sconnesso. Le considerazioni difensive sull’inidoneità delle analisi sulle urine ad attestare lo stato di alterazione dell’imputato conseguente all’uso di stupefacenti contrastano coi consolidati arresti giurisprudenziali sopra riportati. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.2635 del 23/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:2635PEN), udienza del 27/10/2022, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore ESPOSITO ALDO

26 Gen

Codice della strada : Art. 186  CdS In caso di rifiuto non occorre avviso

Essendo stato, infatti, ormai da tempo, superato il contrario orientamento giurisprudenziale ( Sez. 4, n. 34383 del 2017, Rv 270526-01), è da ritenersi ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale, ove si proceda per il reato di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’esecuzione del test di accertamento dell’ eventuale stato di ebbrezza non ricorre qualora l’imputato abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento stesso. Trattasi, infatti, di requisito del tutto estraneo alla fattispecie incriminatrice, come risulta dal tenore testuale degli artt. 186, comma 7, e 186, comma 8, cod. strada, che si limitano a prevedere il rifiuto dell’accertamento alcolimetrico e tossicologico, senza alcun riferimento all’avviso di cui all’art. 114 disp. att. con proc. pen., che è previsto soltanto nella prospettiva, tutt’affatto diversa, in quanto di natura esclusivamente processuale e non sostanziale, della corretta esplicazione del contraddittorio e dell’esercizio del diritto di difesa durante l’espletamento dell’accertamento (Sez. 4, n. 29275, del 12/6/2019, Rv. 278547; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Rv. 267877; Sez. 4, n. 43485 del 2014, Rv. 260603). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.2632 del 23/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:2632PEN), udienza del 19/10/2022, Presidente MONTAGNI ANDREA  Relatore DI SALVO EMANUELE

26 Gen

Ricettazione : Art. 648 cp Ricettazione

«Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell’estraneità dell’imputato al reato presupposto, allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594 – 01), non è men vero, per converso, che qualora, come nel caso in esame, l’imputato non abbia reso, su punto, dichiarazioni plausibili, «Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario» (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 – 01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanto, Rv. 259428 – 01; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.2512 del 20/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:2512PEN), udienza del 13/09/2022, Presidente BONI MONICA  Relatore CAPPUCCIO DANIELE

26 Gen

Forze dell’ordine : Art. 337 cp Resistenza a Pubblico Ufficiale

E’ nota la differenza tra il reato di resistenza e di minaccia a pubblico ufficiale individuabile nel momento in cui la violenza o minaccia viene compiuta e nella direzione finalistica della condotta, atteso che nel delitto di minaccia a pubblico ufficiale l’agente mira a costringere il pubblico ufficiale ad omettere un atto del suo ufficio anteriormente all’inizio di esecuzione, mentre nel reato di resistenza la violenza o la minaccia è posta in essere durante il compimento dell’atto d’ufficio (Sez. 6, n. 7992 del 17/06/2014, Tedeschi, Rv. 262623). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.2835 del 23/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:2835PEN), udienza del 16/12/2022, Presidente PETRUZZELLIS ANNA  Relatore CRISCUOLO ANNA

26 Gen

Penale : Art. 610 cp Violenza Privata

L’elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, diversa e ulteriore rispetto al fatto in cui si esprime la violenza, sicché il delitto dì cui all’art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l’evento naturalistico del reato, ossia il “pati” cui la persona offesa sia costretta (Sez. 5, n. 6208 del 14/12/2020, dep. 2021, Milan, Rv. 280507 – 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di violenza privata nella condotta di un gruppo di manifestanti che, dopo aver fatto irruzione nella sala di un convegno, avevano minacciato il relatore, così da costringere questi ed i partecipanti a subire, per un apprezzabile lasso temporale, l’interruzione dell’attività scientifica in atto; massime conformi: n. 47575 del 2016 rv. 268405 – 01, n. 1215 del 2015 rv. 261743 – 01, n. 10132 del 2018 rv. 272796 – 01). In sostanza occorre che il costringimento si verifichi a causa della violenza e della minaccia e che sussista il dolo generico avente ad oggetto tale evento di costrizione come conseguenza della propria condotta. Infatti, il delitto di violenza privata tende a garantire non la libertà fisica o di movimento, bensì la libertà psichica dell’individuo e perciò si realizza quando l’agente, col suo comportamento violento o intimidatorio, eserciti una coartazione, diretta o indiretta, sulla libertà di volere o di agire del soggetto passivo, così da costringerlo a una certa azione, tolleranza od omissione. Presupposto essenziale del delitto è dunque la preesistenza di una libertà di determinazione e di azione di chi subisce la condotta criminosa. Questo effetto è quello che l’agente si propone di realizzare e si identifica pertanto, anche nella prospettiva psicologica, con lo scopo di costringere altri a tenere un determinato comportamento, senza che abbiano rilievo rispetto a quello immediatamente perseguito, fini ulteriori o mediati e tanto meno i particolari motivi dell’azione (Sez. 5, n. 4554 del 14/01/1987, Amore, Rv. 175659 – 01). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.2220 del 19/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:2220PEN), udienza del 24/10/2022, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore CANANZI FRANCESCO

21 Gen

Polizia Giudiziaria Art. 337 e 341 bis cp Resistenza e oltraggio possono concorrere

E’ pacifico che il reato di resistenza e quello di oltraggio, possono concorrere nella ipotesi in cui la condotta criminosa, pur ledendo unitariamente l’interesse del regolare funzionamento della pubblica amministrazione, si realizza oltre che attraverso condotte minacciose violente, attraverso condotte dirette a offendere la reputazione dell’agente che attingano l’apprezzamento di sé del pubblico ufficiale sia nella dimensione personale, sia nella dimensione funzionale e sociale, potendosi giustificare la tutela assicurata ai pubblici ufficiali dalla fattispecie di cui all’art. 341-bis cod. pen., rafforzata rispetto a quella dei comuni cittadini, allorché sia minata la reputazione dell’intera pubblica amministrazione. Ai fini della esclusione ritenuta sussistenza del reato di oltraggio, escludendo che il reato fosse assorbito in quello di resistenza, la sentenza impugnata ha richiamato un precedente di questa Corte a stregua del quale il reato di oltraggio non è assorbito, bensì concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, anche qualora la condotta offensiva sia finalizzata allo scopo di opporsi all’azione del pubblico ufficiale, in quanto la condotta ingiuriosa non è elemento costitutivo del reato previsto dall’art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, Petrenko, Rv. 273769). Nella massima ora riportata si evidenzia che nella fattispecie l’imputata, dopo aver ingiuriato i pubblici ufficiali con espressioni offensive riferite alla loro appartenenza alla Polizia di Stato, li minacciava di morte al fine di opporsi alla richiesta di mostrare i documenti e di farsi identificare. La dinamica descritta in tale decisione dà conto di una progressione della condotta dell’agente, distinguendo una prima parte della condotta, in cui le parole oltraggiose costituivano manifestazione di un comportamento offensivo volto a contestare il prestigio e l’onore dei due agenti, in quanto appartenenti alla Polizia di Stato precisando che solo successivamente, davanti alla reiterata ed insistita richiesta di documenti, l’imputata aveva minacciato di morte almeno uno dei due poliziotti. Si tratta di una dinamica della condotta del tutto diversa dalla fattispecie in esame in cui, viceversa, le modalità del fatto, ricostruito attraverso le parole di uno dei presenti secondo cui, all’arrivo dei poliziotti, l’imputata e la sorella li aveva investiti con parole ingiuriose e minacciose (brutti stronzi, chi credete di essere, ve la faremo pagare), rendono configurabile un’unica e unitaria condotta.  Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.1937 del 18/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:1937PEN), udienza del 13/12/2022, Presidente FIDELBO GIORGIO  Relatore GIORDANO EMILIA ANNA

21 Gen

Ricettazione : Art. 648cp  Ricettazione

Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d’altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio – 26 settembre 2007, rv 236914). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.1521 del 17/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:1521PEN), udienza del 29/11/2022, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore DI PISA FABIO