Penale : Attenuante della provocazione

15 Mag

Penale : Attenuante della provocazione

“Ai fini della configurabilità dell’attenuante della provocazione occorrono: a) lo “stato d’ira”, costituito da un’alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il “fatto ingiusto altrui”; b) il “fatto ingiusto altrui”, che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l’una e l’altra condotta ” (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019 LECCISI Rv. 275894).  In particolare, è stato spiegato che non si richiede la proporzione tra fatto ingiusto della vittima e reazione del reo, bensì, in conformità al dato testuale, di un rapporto di causalità psicologica, in altre parole che il fatto ingiusto sia stato causa dello stato d’ira e della conseguente reazione.  A fronte della molteplicità delle spinte emotive all’azione, molteplicità che spesso è presente nell’animo di chi reagisce alla condotta altrui, si rende necessario assumere un criterio per distinguere i casi in cui il fatto ingiusto altrui sia solo occasione o pretesto per l’azione violenta dai casi in cui il fatto ingiusto altrui sia stato effettivamente la causa dello stato d’ira e della reazione violenta.  A tal fine, si è rilevato che la sussistenza di un rapporto di adeguatezza o proporzionalità tra fatto ingiusto e reazione è significativo indicatore di una relazione di causalità psicologica.  E’ stato, quindi, ritenuto che “Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione, pur nella forma c.d. per accumulo, si richiede la prova dell’esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l’esplosione, in relazione ed in occasione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo” (Sez. 1, n. 4695 del 13/01/2011, Galati, Rv. 249558). Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16/02/2023) 08-05-2023, n. 19150

15 Mag

Stalking : Art 387 bis cp Configurabilità del reato a seguito di assoluzione per 572 cp

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 387-bis c.p., introdotto dalla L. n. 69 del 2019, art. 4, è ininfluente l’assoluzione dal reato per il quale è stata applicata la misura (così come l’improcedibilità per remissione della querela o l’eventuale annullamento in sede di riesame della misura cautelare), anche alla luce del suo carattere plurioffensivo perchè il bene giuridico protetto si individua sia nella tutela della vittima, sotto il profilo fisico, psichico ed economico, sia nella corretta esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.  La ratio della norma corrisponde alla necessità di maggior tutela della vittima di reati di violenza di genere, conformemente a quanto previsto dall’intera legge, allorchè vengano applicate misure cautelari non custodiali (artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.) o la misura precautelare di cui all’art. 384-bis c.p.p. che sono fondate esclusivamente sulla spontanea osservanza dell’indagato imputato e hanno, quindi, una minore efficacia in termini di prevenzione e reiterazione della condotta criminosa.  Non vi sono profili di censura costituzionale non solo perchè vi sono nell’ordinamento plurime disposizioni che sanzionano penalmente la violazione di obblighi imposti dall’autorità giudiziaria (e dall’autorità amministrativa), come nell’art. 385, comma 4, c.p., e del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, ma anche perchè è volta a dare applicazione a plurimi articoli della Convenzione di Istanbul (art. 51 e 52), ma soprattutto l’art. 53 par. 3, secondo cui “Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del par. 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive”.  Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28/03/2023) 09-05-2023, n. 19442

9 Mag

Penale : Art. 595 cp Diffamazione

In tema di diffamazione, affinchè vi sia offesa alla reputazione, non è sufficiente l’astratta idoneità delle parole a offendere, ma è necessario che esse siano a ciò destinate, in quanto utilizzate nel significato sociale oggettivo che vengono ad assumere le parole, senza alcun riferimento alle intenzioni dell’agente, sicchè il dolo richiesto è quello generico, anche nella forma del dolo eventuale, purchè il soggetto agente si rappresenti il fatto che le sue parole vanno ad assumere un significato offensivo, in quanto appariranno destinate ad aggredire la reputazione altrui. In detto contesto, invece, non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l’intenzione o lo scopo del soggetto agente siano necessariamente di offesa, ma è sufficiente che egli adoperi consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive (ex multis, Sez. 5, n. 935 del 16 dicembre 1998, dep. 1999, Rv. 212343-01; Sez. 5, n. 4364 del 12 dicembre 2012, dep. 2013, Rv. 254390 – 01). Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06/04/2023) 20-04-2023, n. 16954

9 Mag

Penale : Art. 131 bis c.p. Particolare tenuità del fatto applicazione retroattiva

Com’è noto, la disposizione dettata dall’art. 131-bis c.p. è stata modificata dal D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), che, al dichiarato scopo di ampliare la portata operativa di tale particolare causa di esclusione della punibilità – pur continuando a precluderne l’applicazione nei processi aventi ad oggetto una serie di reati disciplinati dal codice penale o da leggi speciali, di cui all’ampliato elenco contenuto nel nuovo comma 2 di quell’articolo nel comma 1 ha sostituto le parole “massimo a cinque anni” con le parole “minimo a due anni” e ha inserito, dopo le parole “comma 1” quelle “anche in considerazione della condotta susseguente”.  L’effetto di tale riscrittura -come rilevato dalla recente Sez. 6 n. 7573 del 27/1/2023, Arzaroli, n. m., – è evidente, in quanto si è notevolmente allargato lo spettro di applicazione dell’art. 131-bis c.p., essendo oggi l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto riconoscibile anche nei processi relativi ad una serie di reati in precedenza esclusi, perchè puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, se sanzionati con una pena detentiva edit-talmente stabilita in misura pari o inferiore a due anni. Ed essendo stato stabilito che, a fini della valutazione della particolare tenuità dell’offesa, il giudice debba considerare non solamente indicatori rivolti, per così dire, al ‘passatò o al ‘presentè rispetto al momento della commissione del reato, ma anche uno specifico indicatore concernente ciò che è accaduto dopo quel momento, costituito appunto dalla condotta che l’imputato ha tenuto in epoca posteriore alla realizzazione dell’illecito (condotta susseguente che, in precedenza, si era negato potesse essere valorizzata ai fini che qui rilevano (cfr. Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555; Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, P.M. in proc. Gallorini, Rv. 272249).

3. La disposizione dettata dall’art. 131-bis c.p. in tale nuova versione è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione del decreto L. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6, nel testo convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, sicchè, in assenza di una disposizione transitoria, si è posto il problema dell’applicazione retroattiva di tali novità legislative a fatti di reato commessi in epoca anteriore a quella data: dunque, anche al delitto accertato a carico dell’odierno ricorrente, chiamato a rispondere del reato di calunnia punito con la pena della reclusione nel massimo superiore a cinque anni, ma nel minimo non superiore a due anni.  La risposta fornita sul punto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità è stata sul punto condivisibilmente favorevole all’imputato, in ossequio al preciso indirizzo esegetico formulato dalle Sezioni Unite della Cassazione in occasione dell’entrata in vigore del nuovo istituto, quando la questione della deducibilità dell’istanza di applicazione dell’art. 131-bis c.p. per la prima volta in cassazione venne definita in senso positivo, in quanto norma afferente ad un istituto di diritto penale sostanziale, dunque ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p. (cfr. Sez. 4 n. 3290/2021; Sez 6 n. 7573/2023).  Ne consegue il riconoscimento dell’applicazione retroattiva dell’art. 131-bis c.p. alle nuove figure criminose desumibili quoad poenam anche nei giudici pendenti alla data di entrata in vigore della riforma aventi ad oggetto reati commessi prima di quella data (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594). Applicazione retroattiva che non vi è ragione di non riconoscere pure per la parte della nuova disposizione che prevede la possibilità per il giudice di tenere conto della condotta del reo susseguente al reato, in quanto concernente ad un presupposto per l’applicazione di quell’istituto di diritto penale sostanziale.  Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15/03/2023) 26-04-2023, n. 17183

9 Mag

Codice della strada : Sinistri stradale la ricostruzione è competenza del giudice

Va in proposito ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia (valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente) è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679; Sez. 4, n. 10335 del 10/2/2009, Pulcini, non mass.; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Azzarito, Rv. 238321). E in altra condivisibile pronuncia si è chiarito che sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia quali la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, l’accertamento delle relative responsabilità e la determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente (Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294). Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15/03/2023) 26-04-2023, n. 17179

9 Mag

Forze dell’ordine : Individuazione personale o fotografica

L’individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 c.p.p., per la ricognizione personale (Sez. 5, 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437; Sez. 2, n. 16773 del 20/03/2015, Rv. 263767). Ne viene che l’individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona (Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, 2021, Rv. 280598; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Rv. 263302). Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14/03/2023) 17-04-2023, n. 16263

9 Mag

Polizia Giudiziaria: Art. 617 quinquies c.p Applicazione skimmer su bancomat

Al riguardo si osserva che da tempo la giurisprudenza di legittimità ha definito in termini assolutamente convincenti la struttura del reato di cui si discute, evidenziando che integra il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) la condotta di colui che installi, all’interno del sistema bancomat di un’agenzia di banca, uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta e la memorizzazione dei dati, al fine di intercettare comunicazioni relative al sistema informatico. Trattandosi di reato di pericolo, non è necessario accertare, ai fini della sua consumazione, che i dati siano effettivamente raccolti e memorizzati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 36601 del 09/07/2010, Rv. 248430). In più recenti arresti la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, sottolineato, da un lato, come si debba parlare di pericolo concreto, sicché per la configurazione del reato è necessario accertare la idoneità dell’apparecchiatura installata a consentire la raccolta o memorizzazione dei dati e non che tali operazioni siano state effettivamente eseguite (cfr. Sez. 5, n. 3236 del 22/11/2019, Rv. 278151); dall’altro, che tale delitto è assorbito in quello di frode informatica, di cui all’art. 640 ter, c.p., nel caso in cui, installato il dispositivo atto ad intercettare comunicazioni di dati, abbia luogo la captazione, in tal modo trasformandosi la condotta preparatoria e di pericolo, di cui al primo reato, neII’aIterazione del funzionamento o, comunque, in un intervento illecito sul sistema informatico, che sono modalità realizzative tipiche della frode (cfr. Sez. 5, n. 42183 del 07/09/2021, Rv. 282169). Può, in conclusione, sostenersi che il delitto ex art. 617 quinquies, c.p., è integrato dalla semplice installazione all’interno di un sistema automatizzato, che consente di effettuare operazioni bancarie mediante tessera magnetica personale (cd. bancomat), di un’apparecchiatura tecnicamente idonea alla raccolta e alla memorizzazione dei dati informatici riservati, inseriti dai fruitori del sistema, senza che sia necessario, per la consumazione della fattispecie, l’effettivo prelievo dei dati, né, a maggior ragione, che tali dati vengano utilizzati attraverso indebiti prelievi sui conti correnti dei risparmiatori. Corte di Cassazione V Sezione Penale sentenza nr.17814/2023

3 Mag

Penale : Premeditazione

Infatti elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l’occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. U, n. 337 del 18 dicembre 2008 (dep. 9 gennaio 2009) Rv. 241575 01; Sez. 5, n. 42576 del 3 giugno 2015 (dep. 22 ottobre 2015) Rv. 265149 – 01).

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24/03/2023) 17-04-2023, n. 16276

3 Mag

Stalking : Art. 570 bis cp  Violazione degli obblighi di assistenza familiare,

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il reato di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, oggi trasfuso nella fattispecie di cui all’art. 570-bis c.p., è integrato non dalla mancata prestazione di mezzi di sussistenza, ma dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicchè l’inadempimento costituisce di per sè oggetto del precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato operarne una riduzione e non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o meno la mancanza di mezzi di sussistenza (Sez. 6, n. 4677 del 19/01/2021, Rv. 280396; Sez. 6, n. 16458 del 05/04/2011, Rv. 250090).Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14/03/2023) 17-04-2023, n. 16261

3 Mag

Penale : Art. 610 e 629 cp Violenza privata – estorsione  differenze

Ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto occorre preliminarmente considerare la distinzione tra il delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p., ed il delitto di estorsione di cui all’art. 629 c.p.. Oltre al bene giuridico tutelato, per cui il primo è posto a tutela della libertà morale, il secondo, quale reato plurioffensivo, presenta come oggettività giuridica sia il patrimonio che la libertà di autodeterminazione, l’estorsione è fattispecie speciale rispetto alla violenza privata presentando come elementi specializzanti l’ingiusto profitto e l’altrui danno i quali costituiscono l’evento della fattispecie incriminatrice. Conseguentemente il discrimen si colloca nella presenza o assenza di un ingiusto profitto con altrui danno; a tal fine la giurisprudenza costante ha affermato che è configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, nel caso in cui l’agente, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico (Sez. 2, n. 5668 del 15/01/2013 Ud. (dep. 05/02/2013) Rv. 255242). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11/04/2023) 17-04-2023, n. 16242