Polizia Giudiziaria: Art. 350 e 351 cpp Dichiarazioni indizianti e spontanee dichiarazioni

3 Mag

Polizia Giudiziaria: Art. 350 e 351 cpp Dichiarazioni indizianti e spontanee dichiarazioni

L’art. 63 c.p.p., comma 1, stabilisce che: “Se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese”.  L’art. 350 c.p.p., comma 7, prevede che: “La polizia giudiziaria può ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini”. La diversa operatività delle norme è di palmare evidenza: l’art. 63 c.p.p., comma 1, si applica alle dichiarazioni autoaccusatorie rese da persona “non” sottoposta alle indagini; l’art. 350 c.p.p., comma 7, riguarda invece le dichiarazioni “spontanee” della persona che, nel momento in cui le rende, ha già assunto la veste di persona sottoposta alle indagini. La distinzione è tracciata con chiarezza dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui alle dichiarazioni spontanee non si applica la disciplina di cui all’art. 63 c.p.p., la quale concerne l’esame di persone non imputate e non sottoposte ad indagini; mentre le dichiarazioni spontanee (art. 350 c.p.p., comma 7) sono quelle provenienti dalla persona nei confronti della quale vengono svolte indagini e sono utilizzabili nel caso di riti alternativi “a prova contratta” ovvero nel giudizio dibattimentale, se, in questa seconda ipotesi, il relativo verbale è stato acquisito con il consenso delle parti (cfr. Sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005, Di Stadio, Rv. 231689; Sez. 6, n. 34151 del 27/06/2008, Vanese, Rv. 241466; Sez. 3, n. 29641 del 14/03/2018, Ermo, Rv. 273209).  La ragione della differente disciplina riposa sul fatto, esattamente colto anche dal P.G. di legittimità nella propria requisitoria, che l’art. 63 c.p.p., comma 1, riguarda dichiarazioni rese nel corso di un “esame”, atto processuale in cui un soggetto è convocato dall’autorità procedente (sia essa autorità giudiziaria o di polizia) per essere escusso sui fatti oggetto del procedimento, con l’obbligo di comparire, di rispondere e di dire la verità: “E’ la particolare natura e struttura dell’atto processuale compiuto che consente di comprendere la ratio di garanzia sottesa alla norma, evidentemente informata al principio del nemo tenetur se detegere e da utilizzarsi ai fini della sua interpretazione (così in motivazione Sez. 3, n. 29641 del 14/03/2018, Ermo, cit.): la confessione di un reato da parte di soggetto legittimamente sentito in origine come persona informata sui fatti impone la immediata interruzione del verbale e la conseguente inutilizzabilità contra se delle dichiarazioni in precedenza rese.  Nel caso in esame A.A. è stato convocato dalla polizia giudiziaria e sentito come persona informata sui fatti; egli non è stato sentito come persona sottoposta alle indagini e, a detta dello stesso ricorrente, non poteva essere sentito in tale veste data l’assenza di elementi a suo carico. Deriva che le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria ricadono nell’alveo applicativo dell’art. 63 c.p.p., comma 1, e, sono, pertanto inutilizzabili. Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28/03/2023) 17-04-2023, n. 16285

3 Mag

Ricettazione : Art. 648 cp  Rinvenimento grossa somma di denaro

Il principio di riferimento a riguardo va mutuato da quanto affermato, anche di recente, in tema di responsabilità per il reato ex art. 648 c.p., secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308; sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883).  Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14/03/2023) 14-04-2023, n. 16012

28 Apr

Penale : Art. 13 co 13 TU Stranieri

In tema di reingresso non autorizzato dello straniero espulso nel territorio dello Stato, la legittimità del decreto di espulsione non condiziona l’esistenza del reato, perchè non ne costituisce diretto presupposto, avendo il decreto esaurito i suoi effetti con l’esecuzione del conseguente ordine di allontanamento dal territorio dello Stato (Sez. 1, n. 45969 del 23/09/2022, Hysa, Rv. 283752-01). La fattispecie penale, di cui all’art. 13, comma 13, T.U. imm., non è configurata come punizione dell’inosservanza del provvedimento amministrativo di espulsione, ormai anzi ottemperato. Ad essere sanzionata è, viceversa, la trasgressione al divieto di reingresso, che sorge nel momento in cui lo straniero lascia il territorio nazionale. Il nuovo ingresso in Italia è sanzionato penalmente, si osservava, se viene compiuto prima del termine stabilito e senza che lo straniero abbia chiesto ed ottenuto la speciale autorizzazione dal Ministero dell’Interno, ovvero se il divieto sia stato revocato, nell’ipotesi prevista dal comma 14 del medesimo art. 13 T.U. imm., o, evidentemente, ad altro titolo. La revoca del divieto può implicitamente derivare, senza meno, dal rilascio di un nuovo permesso di soggiorno sul territorio nazionale. Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09/12/2022) 06-04-2023, n. 14792

28 Apr

Ricettazione : Art. 474 cp Vendita di prodotti recanti marchio contraffatto

Secondo la costante interpretazione di questa Corte di cassazione integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno, non ricorrendo, quindi, l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814 — 01). Con la conseguenza che essendo configurabile il reato presupposto di cui all’art. 474 c.p. la successiva ricezione dei beni integra proprio la ritenuta ipotesi di ricettazione. Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14/03/2023) 06-04-2023, n. 14613

28 Apr

Stalking : Art. 612 bis cp Stalking

Si è detto, infatti, che, in tema di stalking, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall’art. 612-bis c.p. (Sez. 5, n. 43085 del 24/9/2015, A., Rv. 265231). Inoltre, la prova dello stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Sez. 5, n. 24135 del 9/5/2012, G., Rv. 253764) e, più in generale, può essere desunta da elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 17795 del 2/3/2017, S., Rv. 269621; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261535; Sez. 5, n. 14391 del 28/2/2012, S., Rv. 252314). Ed ancora, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente (Sez. 5, n. 47195 del 6/10/2015, S., Rv. 265530; Sez. 5, n. 57704 del 14/9/2017, P., Rv. 272086). Nel caso di specie, come detto, molteplici elementi concreti concorrono a delineare la configurabilità dei più eventi del reato previsti dalla fattispecie incriminatrice, e precisamente quelli costituiti dallo stato d’ansia e di paura ingenerato nella vittima e dal timore per l’incolumità propria. Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16/02/2023) 07-04-2023, n. 14923

28 Apr

Polizia Giudiziaria: Art. 495 cp Falsa indicazioni sulla propria identità personale

La condotta contestata deve essere effettivamente sussunta nella fattispecie descritta nell’art. 495 c.p., in quanto le false di dichiarazioni sulla reale identità sono state fornite agli agenti operanti da parte di un soggetto (che ha dichiarato di essere) sprovvisto di documenti d’identità. In tali casi, per l’assenza di altri mezzi di identificazione, la dichiarazione costituisce vera e propria attestazione tesa a garantire ai pubblici ufficiali le proprie qualità personali (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Rv. 262658).  Ciò che integra il reato, a fronte del generale obbligo di dare corrette indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o sulle altre qualità personali (sanzionato dall’art. 651 c.p.), è l’assenza di documenti d’identità (che, se posseduti, si ha l’obbligo di esibirli: art. 294 reg. es. TULPS). Perchè, in mancanza di un valido documento identificativo, il soggetto è comunque tenuto a declinare le proprie esatte generalità, rispetto alle quali, appunto, la dichiarazione resa ha funzione attestativa. Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28/02/2023) 07-04-2023, n. 14935

28 Apr

Penale: Art. 116 cp Concorso Anomalo

In tema di concorso di persone nel reato, sussiste la responsabilità a titolo di concorso anomalo qualora l’evento ulteriore, benchè prevedibile in quanto collegato da un nesso di pura eventualità rispetto al delitto base programmato, non sia stato dall’agente voluto neppure nella forma del dolo indiretto; ricorre, invece, l’ipotesi del concorso ex art. 110 c.p., ove l’agente abbia effettivamente previsto l’evento o comunque accettato il rischio del suo verificarsi (Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015, dep. 2016, Cinquepalmi, Rv. 266647; Sez. 5, n. 39339 del 08/07/2009, Rizza, Rv. 245152). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22/11/2022) 07-04-2023, n. 14844

17 Apr

Armi : Art. 699 cp Bomboletta contenente spray urticante

«Integra la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all’art. 699 cod. pen., il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente spray urticante a base di oleoresin capsicum che non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 103» (Sez. 1, n.57624 del 29/09/2017, Greco, Rv. 271901). In motivazione la Corte – dopo aver passato in rassegna i precedenti non univoci orientamenti in tema di bombolette contenenti spray urticanti – ha posto in rilievo come, in tempi più recenti, si sia registrata una diversa linea interpretativa alla luce delle norme regolamentari introdotte dal D.M. 12 maggio 2011, n. 103, per la quale la bomboletta contenente spray urticante a base di peperoncino, in particolare contenente l’oleoresin capsicum, principio estratto dalle piante di peperoncino, non è compresa né tra le armi da guerra o tipo guerra, né tra quelle comuni da sparo e la condotta di porto non integra il delitto previsto dall’art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e succ. modif., (sez. 1, n. 3116 del 24/10/2011, Cantieri, Rv. 251825; sez. 1, n. 14807 del 07/01/2016, Delmastro, rv. 267284; sez. 1, n. 19411 del 09/03/2017 Sacco e Sez. 1, n. 19412 del 09/03/2017, Vailatti, entrambe non massimate), né la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 699 cod. pen. Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover dare seguito a tale orientamento e che la soluzione al tema di diritto sollevato dalla difesa debba partire dal dato fattuale della natura e delle caratteristiche dei dispositivi sequestrati all’imputato, i quali – come emerso dalle risultanze di prova (etichetta impressa sulle bombolette) – contenevano tutti una soluzione irritante a base di oleoresin capsicum con concentrazione superiore al 10%, oltre ad essere prive del necessario sistema di sicurezza contro l’attivazione incidentale, con conseguente non conformità al d.m. 12 maggio 2011, n. 103.Detto decreto, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», al primo comma, invero, stabilisce che: «1. Gli strumenti di autodifesa di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche: a) contenere una miscela non superiore a 20 ml; b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento; c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici; d) essere sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale; e) avere una gittata utile non superiore a tre metri». Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.8991 del 02/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8991PEN), udienza del 16/09/2022, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore TOSCANI EVA

17 Apr

Penale : Art. 727 cp  Abbandona i cuccioli davanti al canile chiuso condannata

I cuccioli sono stati collocati innanzi al cancello del canile, ancora chiuso, senza che fosse stato posto in essere alcun tentativo di contattare la struttura che li avrebbe presi in carico, citofonando, o attendendone l’apertura. Si è quindi integrato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il reato di maltrattamenti di animali nella forma dell’abbandono, e non la consegna di animale, randagio o di proprietà, ad un canile comunale. Né può essere ritenuta meritevole la tesi difensiva secondo cui si tratterebbe di consegna – lecita – di animale domestico a struttura pubblica preposta al ricovero di animali; in proposito si ricorda che, condivisibilmente, la giurisprudenza ha affermato che non integra il reato di cui all’art. 727 cod. pen., neppure sotto la forma dell’abbandono, la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero per cani, anche sul falso presupposto che l’animale non sia il proprio, ma abbia origine randagia (Sez. 3, n. 34396 del 05/07/2001, Rv. 220105). Nel caso in disamina, tuttavia, non vi è stata alcuna “consegna” dei cuccioli da parte della ricorrente, a prescindere dal rilievo che questi fossero randagi. Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.9202 del 06/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9202PEN), udienza del 20/01/2023, Presidente DI NICOLA VITO  Relatore MAGRO MARIA BEATRICE

17 Apr

Stalking : Art. 572 e  605 cp concorrono

E’ configurabile il concorso tra i reati di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona quando la condotta di sopraffazione che privi la vittima della libertà personale non si esaurisce nella abituale coercizione fisica e psicologica, ma ne costituisce un picco esponenziale dotato di autonoma valenza e carico di ulteriore disvalore, idoneo a produrre, per un tempo apprezzabile, un’arbitraria compressione, pur non assoluta, della libertà di movimento della persona offesa (Sez. 5, n. 34504 del 12/10/2020 Rv. 280122). Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17/01/2023) 10-03-2023, n. 10359