Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale violazione prescrizione non associarsi con persone condannate o sottoposte a misure

19 Feb

Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale violazione prescrizione non associarsi con persone condannate o sottoposte a misure

Secondo il prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il quale punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo decreto, implica un’abitualità o serialità di comportamenti, sicché esso è configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1 n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 – 01; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635 – 01; Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902 – 01; Sez. 1, n. 43858 del 01/10/2013, Valentino, Rv. 257806 – 01; Sez. 1, n. 46915 del 10/11/2009, Linaris, Rv. 245687 – 01). Si è pertanto escluso che il reato sia integrato da un unico episodio o anche da due soli contatti con soggetti pregiudicati. «in tema di violazione del divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne o che siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è necessario accertare in concreto la conoscenza, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate, desunta da elementi fattuali concludenti, come quelli attinenti al contesto socio-ambientale in cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza, a prescindere dalla circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequentato dal proposto siano o meno riportate nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente preclusa a terzi» (Sez. 1, n. 44586 del 03/05/2018, Viola, Rv. 273978 – 01; Sez. 1, n. 37163 del 19/07/2019, Giordano, Rv. 276945 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.5357 del 07/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:5357PEN), udienza del 06/10/2022, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore MELE MARIA ELENA

19 Feb

Penale : Travisamento della prova

Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguata- mente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta in- compatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esi- stenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.5412 del 08/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:5412PEN), udienza del 24/01/2023, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore PEZZELLA VINCENZO

19 Feb

Esercizi pubblici : Art. 56, 515  cp Detenzione di prodotti surgelati non indicati nel menu

Deve premettersi che la detenzione di alimenti congelati o surgelati all’interno di un esercizio commerciale, senza che nella lista delle vivande sia indicata tale qualità, integra il reato di tentativo di frode in commercio, atteso che tale comportamento è univocamente rivelatore della volontà dell’esercente di consegnare ai clienti una cosa diversa da quella pattuita (Sez. 3, n. 23099 del 13/04/2007 Rv. 237067 – 01), per cui non è necessario l’inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore (più di recente Sez. 3, n. 39082 del 17/05/2017 Rv. 270836 – 01.). Si tratta di principio generale che, come tale, opera con riferimento a qualsivoglia forma di detenzione funzionale alla vendita, nell’ambito di qualsiasi sede commerciale, così includendosi quindi, con particolare riguardo al caso di specie, anche esercizi per la vendita al dettaglio e diretta di beni ( in tal senso anche Sez. 3, n. 899 del 20/11/2015 (dep. 13/01/2016) Rv. 265811 – 01). Consegue, in relazione alla dedotta inconfigurabilità del tentativo quale fattispecie che richiederebbe quale requisito necessario la concreta trattativa con il potenziale cliente, la manifesta infondatezza della prospettazione. Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.5731 del 10/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:5731PEN), udienza del 19/01/2023, Presidente RAMACCI LUCA  Relatore NOVIELLO GIUSEPPE

19 Feb

Furto : Art. 625 cp  Destrezza

Va rilevato invero che in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”. (Fattispecie in tema di furto tentato di oggetti e valori custoditi in una borsa con inserimento celere della mano all’interno della borsa, mentre la parte offesa era distratta dall’acquisto di prodotti farmaceutici) (Sez. 5, n. 48915 dell’1.10.2018, Rv. 274018). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.5717 del 10/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:5717PEN), udienza del 17/01/2023, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore CIRESE MARINA

10 Feb

Codice della strada : Art. 186 CdS Aggravante Sinistro

Va premesso che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2 bis, d.lgs n. 285 del 1992, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l’aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada) ( Sez. 4 , n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872). Ai fini della configurabilità dell’aggravante de qua, non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo (Fattispecie in cui il conducente di un’auto in stato di ebbrezza alcoolica aveva tamponato violentemente un veicolo antagonista che si era arrestato sulla corsia di sorpasso dell’autostrada) (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017 Rv. 271557). Si è precisato altresì che è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante in oggetto, in una fattispecie in cui il conducente in stato di ebbrezza non era riuscito ad evitare l’impatto con un ciclomotore che stava uscendo da un parcheggio dietro veicoli in sosta, riconducendo allo stato di alterazione del conducente l’incapacità di approntare manovre di emergenza che avrebbero evitato il sinistro)( Sez. 4 , n. 40269 del 23/05/2019, Rv. 277620). Va del pari rilevato, tuttavia, che il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, può essere ritenuto dal giudice anche in assenza di una formale contestazione, da parte degli organi di polizia, della violazione di altre disposizioni del codice della strada (Sez. 4, n. 18331 del 18.1.2019, Rv. 276257).

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.4933 del 06/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:4933PEN), udienza del 17/01/2023, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore CIRESE MARINA

10 Feb

Codice della strada :  Art. 154 cds Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre

Deve, invero, evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, in materia di obblighi a carico dei conducenti che si approssimano ad una intersezione, afferma che il principio dell’affidamento trova un limite nell’opposto principio, secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, (dep. 2018), Bonfrisco, Rv. 272223 – 01; Sez. 4, n.12260 del 09/01/2015, Moccia e altro, Rv. 263010 – 01; Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, PM in proc. Saporito, Rv. 259277 -01). Nel caso di specie, il ricorrente ha violato l’art. 154 cod. strada omettendo di assicurarsi, prima di intraprendere la manovra, che non sopraggiungessero altri veicoli.  Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.4923 del 06/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:4923PEN), udienza del 20/10/2022, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore DAWAN DANIELA

10 Feb

Militaria : Art. 159 CPMP Simulazione di infermità

Il reato di «simulazione d’infermità o imperfezioni “al fine di sottrarsi all’obbligo del servizio militare”, previsto dall’art. 159, prima parte, cod. pen. mil ., è configurabile, sotto il profilo oggettivo, indipendentemente dal carattere definitivo o temporaneo della sottrazione che l’agente intende realizzare, sempre che quest’ultima abbia ad oggetto la prestazione del servizio militare in quanto tale e non l’adempimento di singoli doveri intranei al servizio stesso, ai quali si riferisce invece la meno grave fattispecie delittuosa di cui all’art. 161 cod. pen. mil .» (Sez. 1, n. 21302 del 13/07/2016, Tesse, Rv. 270577-01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.5355 del 07/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:5355PEN), udienza del 05/10/2022, Presidente MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO  Relatore CENTONZE ALESSANDRO

10 Feb

Codice della strada : Art. 141 cds VELOCITA’

Va ricordato che la contestazione del profilo di colpa specifica di cui all’art. 141 cod. strada non necessita che sia individuata la specifica velocità di marcia, ma reputa sufficiente che si proceda ad una velocità non adeguata rispetto alle condizioni di tempo e di luogo in cui il mezzo si trovava a circolare. Ciò anche perché – va qui ribadito- un tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, anche l’eventuale rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell’evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall’art. 141 cod. strada (così la recente Sez. 4, n. 7093 del 27/1/2021, Di Liberto, Rv. 280549 che ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo, ai danni di un pedone, del conducente che, pur viaggiando a velocità moderata, aveva omesso, attese le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, di tenere una condotta di guida tale da potergli consentire di avvistare per tempo il pedone ed arrestare il mezzo). L’art. 141 cod. strada impone al conducente di un veicolo di regolare la velocità in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni al-tra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza e prevede inoltre che il conducente deve conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l’arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità. E questa Corte di legittimità ha anche chiarito che l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali im- prudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/4/2017, Luciano, Rv. 270176, che ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all’attraversamento pedonale nonostante l’insistenza “in loco” di apposito sottopassaggio). Ed è anche vero che, nel formulare il proprio apprezzamento sull’eccesso di velocità relativa – vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità – il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini arit- metici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale (cfr. Sez. 4, n. 8526 del 13/2/2015, De Luca Cardillo, Rv. 262449, in una fattispecie in cui l’im- putato aveva mantenuto una velocità prossima, per difetto, al limite vigente nel tratto stradale interessato dal sinistro, valutata, tuttavia, non adeguata in considerazione della scarsa visibilità notturna, della prossimità sia alle strisce pedonali sia all’intersezione con altra strada nonché della presenza a bordo del motociclo da lui condotto di un passeggero privo di casco).Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.5412 del 08/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:5412PEN), udienza del 24/01/2023, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore PEZZELLA VINCENZO

10 Feb

Codice della strada : Art. 186  CdS  Prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona di farsi assistere da difensore

Va ricordato in proposito che la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia può essere validamente desunta dal verbale di accertamenti urgenti sulla persona o da altri atti di polizia giudiziaria, atteso il valore fidefaciente degli stessi (Sez.4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori, Rv. 278287). In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante, spettando al Giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso e la tempestività dell’avvertimento (Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Tonnmasini, Rv. 281976; Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Piva, Rv. 281169). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.5594 del 09/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:5594PEN), udienza del 04/10/2022, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore ESPOSITO ALDO

31 Gen

Violenza : Il livido è lesione personale

Giuridicamente corretta è anche la decisione della Corte d’appello di Ancona di considerare il livido, riportato dal ,,,,, in conseguenza della condotta dell’imputato, come una «malattia» (nel corpo), ai sensi dell’art. 582 cod. pen., con la conseguente parimenti corretta qualificazione del fatto accertato come lesione personale e non come percosse. Ciò alla luce dell’ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione – che è condiviso dal Collegio – secondo cui l’ematoma rientra nella nozione di «malattia» in quanto consiste in un versamento ematico nei tessuti sottocutanei che comporta un’alterazione anatomica alla quale segue un naturale processo riabilitativo (Sez. 1, n. 31088 del 25/09/2020, Burgio, Rv. 279795-01; Sez. 5, n. 2081 del 05/12/2008, dep. 2009, De Silvio, Rv. 242544-01; Sez. 1, n. 11000 del 09/05/1978, Piccinotti, Rv. 139944-01; Sez. 1, n. 263 del 21/02/1969, Negri, Rv. 111449-01).Il livido – nome comune dell’ecchimosi – costituisce infatti un tipo di ematoma e consiste anch’esso in un versamento ematico nei tessuti sottocutanei che, ancorché caratterizzato da un minore versamento di sangue, comporta pur sempre un’alterazione anatomica, alla quale fa naturalmente seguito un processo riabilitativo. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.3501 del 27/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:3501PEN), udienza del 15/11/2022, Presidente BELTRANI SERGIO  Relatore NICASTRO GIUSEPPE