Autore: Elio

23 Ago

Armi : Artt. 38 e 221, comma 2, R.D. n. 773 del 1931 e art. 58, comma 3, R.D. n. 635 del 1940,  Omessa denuncia di trasferimento di un arma legalmente detenuta

La fattispecie di rilevanza penale contestata, sanzionata dal R.D. n. 773 del 1931, art. 221, è prevista dal R.D. n. 635 del 1940, art. 58, comma 3, che testualmente prevede che “la denuncia è fatta nelle forme indicate dall’art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità. Non è ammessa la detenzione di bombe cariche. In caso di trasferimento del detto materiale da una località all’altra dello Stato, salvo l’obbligo di cui alla citata Legge, art. 34, comma 2, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all’art. 38 della legge, nella località dove il materiale stesso è stato trasportato. Chi denuncia un’arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate”. Questa Corte ha più volte affermato che, alla luce dello stesso tenore letterale della norma, la condotta sanzionata non è il trasferimento di armi non immediatamente denunciato, ma, in costanza del trasferimento, la omessa ripetizione della denuncia di detenere armi, positivamente imposta dal R.D. n. 773 del 1931, art. 38 (tra le altre, Sez. 1, n. 11070 del 03/07/1985, Rubinaccio, Rv. 171166; Sez. 1, n. 3339 del 09/07/1992, Corigliano, Rv. 192036; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, Guarini, Rv. 249393), che costituisce oggetto di un dovere la cui operatività non cessa nell’atto stesso in cui non viene adempiuto, ma si protrae nel tempo fino a quando l’obbligato non abbia comunicato all’autorità la nuova località in cui l’arma è stata trasferita (tra le altre, Sez. 1, n. 2775 del 16/01/2008, Turriano, Rv. 210000). Ne segue che presupposto indefettibile del reato è che sia già avvenuto il trasferimento dell’arma nella nuova località perché soltanto in tale eventualità sorge l’obbligo del rinnovo della denuncia il cui inadempimento è assoggettato alla sanzione penale (Sez. 1, n. 41882 del 09/11/2007, De Fazio, Rv. 237965; Sez. 1, n. 1696 del 10/02/1994, Sorbo, Rv. 197474;). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.34563 del 08/08/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:34563PEN), udienza del 04/05/2023, Presidente BONI MONICA  Relatore ALIFFI FRANCESCO

23 Ago

Polizia Giudiziaria: Art. 337 e 81 cp Resistenza a più pubblici ufficiali concorso formale di reati

Secondo l’insegnamento di Sez. U. n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell’art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio. Le citate Sezioni unite Apolloni, dopo aver precisato c:he il bene giuridico della fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen. consiste nel regolare funzionamento della pubblica amministrazione, ritengono che quest’ultima vada intesa come organizzazione complessa, costituita sia dai beni materiali strumentali al raggiungimento delle finalità pubbliche, sia dalle persone che per essa agiscono. Ne desumono l’identificazione tra persona fisica incaricata dell’ufficio o del servizio e pubblica amministrazione. Argomentano che, costituendo il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio lo strumento della estrinsecazione della Pubblica Amministrazione nel mondo giuridico, l’interesse al buon funzionamento della pubblica amministrazione vada inteso in senso ampio, comprendendo anche la sicurezza e la libertà di determinazione e di azione degli organi pubblici, mediante la protezione delle persone fisiche che singolarmente o in collegio ne esercitano le funzioni o ne svolgono i servizi. Concludono, dunque, per la sussistenza di una pluralità di reati là dove l’azione si diriga verso più persone, con conseguente applicazione del regime di concorso formale dei reati. Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.34519 del 04/08/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:34519PEN), udienza del 06/07/2023, Presidente DI STEFANO PIERLUIGI  Relatore DI GIOVINE OMBRETTA

5 Ago

Polizia Giudiziaria: Sorveglianza speciale violazione prescrizione di associarsi abitualmente con persone pregiudicate

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato previsto dall’art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione prevista dall’art. 8, comma 4, dello stesso decreto – concernente il divieto, per la persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza – implica l’abitualità o la serialità di tali comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto 2 J/- nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez, 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942-01; Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, ‘urlar°, Rv. 271902-01; Sez. 1, n. 27049 del 9/5/2017, Massimino, Rv. 270635- 01). Ai fini dell’integrazione della fattispecie, sono, quindi, necessarie «plurime condotte idonee, per intrinseca caratteristica oggettiva, a fondare una frequentazione ripetuta che, fondando il carattere dell’abitualità, possa indurre a ritenere realizzata la trasgressione rilevante penalmente, per effetto della lesione concreta del bene protetto» (Sez. 1, n. 27853 del 19/01/2021, Di Stefano, n.m.); di tal che deve escludersi che la violazione del divieto sia integrata da un unico episodio o, anche, da due soli contatti. Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.29970 del 11/07/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:29970PEN), udienza del 07/06/2023, Presidente SIANI VINCENZO  Relatore RENOLDI CARLO

5 Ago

Violenza :Art. 572 cp Maltrattamenti

“ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 572 c.p., lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, i quali ne siano tutti siano consapevoli, a prescindere dall’entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi” (Sez. 6, n. 8592 del 21/12/2009, dep. 2010, Rv. 246028 – 01). Il principio citato prende in esame quelle condotte poste in essere attraverso continue espressioni ingiuriose e maltrattamenti fisici da parte di operatori di un istituto pubblico di assistenza nei confronti di persone anziane ivi ricoverate nel reparto di lunga degenza, al fine di evidenziare come il requisito dell’abitualità deve valorizzare il clima di generalizzata sopraffazione a cui partecipa l’agente anche nei termini di omesso – consapevole e doveroso – intervento a tutela. Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28/06/2023) 13-07-2023, n. 30575

5 Ago

Polizia Giudiziaria:  Sequestro Preventivo

E’ utile in primo luogo ribadire che, in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delitti”, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (cfr., Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018. Armeli, Rv. 273069 – 01; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279 – 01; Sez. 2, n. 2248 del 11/12/2013, Mirarchi, Rv. 260047 – 01). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20/06/2023) 12-07-2023, n. 30273

5 Ago

Codice della strada : Art. 186 CdS Alcoltest positivo e volume insufficiente scontrino valido

E’ difatti configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura “volume insufficiente”, qualora l’apparecchio, come nella specie, non segnali espressamente la sussistenza di un errore (in merito si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Mendoza, Rv. 269978, nonchè Sez. 4, n. 6636 del 19/01/2017, Valenzuela, Rv. 269061, la quale, in motivazione ha precisato che tale principio è evincibile dall’esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell’allegato al D.M. n. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l’apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell’ipotesi in cui compaia un “volume insufficiente” teso a evidenziare che l’espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria). Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17/05/2023) 24-07-2023, n. 31843

5 Ago

Penale : Art. 590 cp Lesioni da morso di animale

Va evidenziato come questa Corte di legittimità abbia da tempo sgombrato il campo da ogni equivoco, ribadendo in più pronunce che, in tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, finanche all’interno dell’abitazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18814 del 16/12/2011 dep. il 2012, Mannino ed altri, Rv. 253594 in relazione ad un caso in cui sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose gli imputati che avevano omesso di sistemare il cane in una zona dell’abitazione diversa da quella frequentata dagli ospiti). E, a fronte di un cane di una razza che, per mole ed indole si palesi più aggressivo, l’obbligo di custodia che grava sul detentore si attiva ancor più. Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante. Rientra, in altri termini, in un criterio di assoluta logica che, attese le diverse potenzialità lesive, pur senza che operi alcuna presunzione, vi siano talune razze di cani che necessitino, normalmente, di una maggiore attenzione da parte di chi li detiene. Si tratta di un principio corretto, collegato alla posizione di garanzia che fa capo al detentore del cane, per la quale è tenuto ad adottare cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, principio di cui deve essere ribadita la validità, e che la sentenza impugnata ha effettivamente tenuto presente, pure oggi che è stata esclusa la rilevanza normativa della colpa collegata alla pericolosità dell’animale per l’abrogazione della lista delle razze pericolose, con una valutazione operata in concreto, In definitiva, la responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni arrecate a terzi dall’animale medesimo, può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri stabiliti in tema di obblighi di custodia dall’art. 672 c.p. In caso di custodia di animali, al fine di escludere l’elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell’animale pericoloso, non basta peraltro che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee. Di recente, questa Corte di legittimità ha altresì ritenuto che un cartello “ATTENTI AL CANE” ben in vista al cancello d’ingresso della villetta non bastasse, ex se, per escludere la responsabilità del padrone per il comportamento violento del cane che aveva aggredito e cagionato lesioni ad un postino, in quanto egli dovesse comunque provvedere ad un’adeguata custodia, così da evitare la possibilità di danni alle persone (così Sez. 4, n. 17133 del 13/1/2017, Cardella, non mass.) Nella specie, peraltro la circostanza che il cane fosse al guinzaglio risulta smentita dalle stesse dichiarazioni rese dal A.A. il quale ha affermato che il cane aveva il guinzaglio ma “se lo è trascinato dietro” (vedi pg. 4 sentenza di primo grado). Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18/04/2023) 24-07-2023, n. 31821

21 Lug

Penale : Art. 610  cp Integra il reato di tentata violenza privata la condotta del p.m. volta a costringere il soggetto escusso a rendere dichiarazioni confermative dell’assunto accusatorio prospettazione dell’arresto in caso di reticenza

Integra il reato di tentata violenza privata la condotta del pubblico ministero volta a costringere il soggetto escusso ai sensi dell’art. 362 cod. proc. pen., quale persona informata sui fatti, a rendere dichiarazioni su indagini in corso, confermative dell’assunto accusatorio, prospettando allo stesso, con modalità intimidatorie e violenze verbali, l’arresto immediato quale conseguenza inevitabile e immediata della sua reticenza. (In motivazione, la Corte ha altresì escluso l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 51 cod. pen., anche sotto il profilo dell’eccesso colposo, a fronte di condotta posta in essere in violazione delle norme processuali fondanti il dovere giuridico che si assume dotato di efficacia scriminante).  Sez. 5, Sentenza n. 20365 del 27/01/2023 Ud. (dep. 12/05/2023) Rv. 284449 – 01 Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: GUARDIANO ALFREDO. Relatore: GUARDIANO ALFREDO. Imputato: RUGGIERO MICHELE. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.) Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 18/06/2021 603038 Massime precedenti Vedi: N. 22853 del 2019 Rv. 276633 – 01, N. 34124 del 2019 Rv. 276903 – 01, N. 40485 del 2019 Rv. 277748 – 01, N. 29261 del 2017 Rv. 270869 – 01, N. 6208 del 2021 Rv. 280507 – 01, N. 2220 del 2023 Rv. 284115 – 01

21 Lug

Penale : Circonvenzione di incapaci incapacità di intendere e di volere della persona offesa

Il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da un’alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell’incapacità, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione di condanna nella quale si era evidenziato che i disturbi neurocognitivi della persona offesa, seppure in fase iniziale, erano in grado di incidere significativamente sulle sue facoltà di discernimento e di determinazione, nonché sulle sue capacità decisionali e sull’autonomia di gestione).  Sez. 2, Sentenza n. 23283 del 24/02/2023 Ud. (dep. 26/05/2023) Rv. 284729 – 01 Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: R. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.) Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 03/06/2022 594044

21 Lug

Violenza : Tentato Omicidio

In tema di tentato omicidio, per escludere il dolo non rileva che la vittima sia stata attinta dai colpi dell’aggressore e abbia subito un “vulnus” della propria integrità psico-fisica, essendo sufficiente, a tal fine, che l’azione offensiva, con riferimento alla situazione che si presentava all’imputato al momento del compimento degli atti, sia stata attuata in modo da conseguire l’effetto avuto di mira. Sez. 1, Sentenza n. 20601 del 17/03/2023 Cc. (dep. 15/05/2023) Rv. 284722 – 02 Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: D. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.) Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA’ MINORI CATANZARO, 06/12/2022 603063