Autore: Elio

21 Lug

Forze dell’ordine : Convalida arresto presentazione orale in assenza degli operanti e’ sufficiente e verbale di arresto

«il procedimento di convalida dell’arresto in flagranza dinanzi al Tribunale in composizione monocratica può svolgersi anche nel caso in cui gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito la misura precautelare non possano effettuare, per una qualsiasi ragione, la relazione orale prevista dall’art. 558, comma 3, cod. proc. pen., potendo, in tal caso, essere utilizzati, purché ritualmente trasmessi, il verbale di arresto e la relazione di servizio redatti dagli operanti, in ragione del richiamo alla previsione dell’art. 122 disp. att. cod. proc. pen. operato dall’art. 558, comma 4, cod. proc. pen. o comunque, ove predisposta e trasmessa, la relazione scritta dei predetti, in quanto ciò che il procedimento in oggetto intende assicurare non è l’oralità della relazione afferente l’eseguito arresto, ma la celere definizione della convalida, consentendo la presentazione dell’arrestato anche prima della scadenza del termine di ventiquattro ore previsto dall’art. 386, comma 3, cod. proc. pen.».

Cass. Sez. VI, sent. 13 giugno 2023 (dep. 18 luglio 2023) n. 31173, Pres. De Amicis, rel. Amoroso

21 Lug

Polizia Giudiziaria: Art. 628 cp  Rapina impropria posizionare un  veicolo per intralciare  intervento FFPP

Integra il reato di rapina impropria la condotta dell’agente che, al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l’impunità, impedisca alle forze dell’ordine – tramite la pregressa apposizione di automezzi in prossimità del luogo di commissione del fatto in numero e in posizione tale da ostacolare l’accesso di automezzi delle stesse forze dell’ordine – di intervenire prontamente, determinando un conseguente ritardo nell’esecuzione delle operazioni di polizia giudiziaria finalizzate all’identificazione e all’eventuale arresto in flagranza del reo nonchè al compimento delle operazioni di sopralluogo e degli altri atti di assicurazione della prova: in tal caso, la predetta condotta impeditiva, configura un’ipotesi di violenza alla persona, intesa come violenza impropria, avendo la stessa coartato la libertà di autodeterminazione degli appartenenti delle forze dell’ordine che, conseguentemente, per il semplice  ritardo imposto al loro intervento, sono stati costretti a fare, tollerare od omettere le azioni doverose di contrasto a cui erano tenuti”»

Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.29603 del 10/07/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:29603PEN), udienza del 30/03/2023, Presidente MESSINI D’AGOSTINI PIERO  Relatore SARACO ANTONIO

16 Lug

Furto : Art. 624 cp Supera casse e tenta di fuggire e’ furto consumato

Integra, invero, il reato di furto consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera delle casse, di merce prelevata dai banchi sottraendola al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza (Sez. 4, n. 7062 del 09/01/2014, Bergantino, Rv. 259263 – 01). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi che individuano il momento di consumazione del delitto di furto, in quanto «il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva» (Sez. 5, n.26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266 – 01). Ai fini della configurazione dell’autonoma disponibilità della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l’impossessamento è funzionale, non rileva il dato temporale ex se, essendo sufficiente che l’agente abbia conseguito, anche solo momentaneamente, l’esclusiva signoria di fatto sul bene, assumendo, invece, decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, pur se questa non si sia, di fatto, realizzata per l’intervento di fattori causali successivi ed autonomi. Ai fini della configurabilità del tentativo, occorre che il complesso delle cautele adottate dal soggetto passivo del reato consenta un contestuale intervento impeditivo che, di fatto, precluda all’agente l’esercizio di autonomi poteri dispositivi sulla cosa, escludendo ex ante il pericolo di definitiva dispersione del bene sottratto. In sostanza, il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, Nel caso in esame, correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto configurata la concreta fattispecie nella forma consumata, posto che l’imputato è stato colto nella condotta delittuosa solo dopo il superamento della casse, arrivando finanche a fuggire ed acquisire una disponibilità – seppure per breve tempo – autonoma e immediata della refurtiva, da lui gettata al solo fine di evitare l’accertamento di un fatto già consumato. Quanto poi alla vigilanza mantenuta mediante il dispositivo dell’antitaccheggio, è noto come tale placca consenta una mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, ma non il controllo a distanza e diretto sul bene (ex multis, Sez. 5 n. 4036 del 26/11/2015, dep. 2016, Craciun, Rv. 267564 -01; Sez. 5, n. 6168 del 16/10/2015, PM in proc. Altobelli, Rv. 266071 -01).  Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.25562 del 14/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:25562PEN), udienza del 01/03/2023, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore DAWAN DANIELA

16 Lug

Polizia Giudiziaria: Art. 61 n. 2, 479 c.p. Falso ideologico per  relazione servizio con parziale rappresentazione dei fatti

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che in una relazione di servizio fornisca una parziale rappresentazione dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione, in quanto tale relazione costituisce atto pubblico e, ai fini dell’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà dell’immutatio veri, mentre non è richiesto l’animus nocendí né l’animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste sia quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere, sia quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno (Sez. 5, n. 17929 del 20/01/2020, Belfanti, Rv. 279214; conf. Sez. 5, n. 6182 del 03/11/2010, dep. 2011, Conforti e al., Rv. 249701). Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando una relazione di servizio, espone una parziale rappresentazione di quanto accaduto, tacendo dati la cui omissione, non irrilevante nell’economia dell’atto, produce il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero (Sez. 5, n. 32951 del 21/05/2014, Saraniti, Rv. 261651). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.23252 del 26/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:23252PEN), udienza del 03/05/2023, Presidente DE AMICIS GAETANO  Relatore VILLONI ORLANDO

16 Lug

Violenza : Art. 628cp Rapina impropria consumata o tentata discrimen

Il delitto di rapina impropria è consumato quando l’avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l’agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sè o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sè o ad altri l’impunità; è, invece, tentato quando l’avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla “res” in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sè e l’agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione, adopera violenza o minaccia per procurare a sè o ad altri l’impunità. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato in termini di rapina impropria tentata e non consumata, la condotta dell’imputato che, dopo aver prelevato merce dagli scaffali di un supermercato e rimosso le placche antitaccheggio, era stato sorpreso dal personale di vigilanza prima di varcare la barriera delle casse, ed aveva consegnato allo stesso i beni appresi, per poi darsi alla fuga ed usare violenza nei confronti degli inseguitori una volta raggiunto, al fine di non essere identificato) (Sez. 2, Sentenza n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, 261021 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34952 del 2012 Rv. 253153). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10/05/2023) 20-06-2023, n. 26738

16 Lug

Polizia Giudiziaria: Art. 604 ter cp  Discriminazione Razziale

Il teste oculare afferma poi, che ….. aveva profferito all’indirizzo della parte lesa la frase “tornatene al tuo paese” durante l’aggressione e che era stato appunto A.A. a dire al fratello C.C. di andare a prendere il machete “per far vedere a questo negro chi comanda”. Quindi, secondo la ricostruzione recepita nei provvedimenti di merito, tutta la condotta violenta attuata trae origine dalla manifestata esigenza di dimostrare forza nei confronti della vittima per ragioni di tipo discriminatorio. Tale ricostruzione in fatto impone, dunque, dal punto di vista della qualificazione giuridica di reputare corretta la pronuncia della Corte territoriale nella parte in cui riconosce la sussistenza della contestata circostanza aggravante di cui all’art. 604-ter c.p.. La Corte d’appello richiama il costante indirizzo di legittimità (tra le altre, Sez. 5 n. 307 del 18/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280146; Sez. 5, n. 13530 del 08/02/2017, D’Amore, Rv. 269712; massime conformi, n. 49694 del 2009 Rv. 245828; n. 22570 del 2010, Rv. 247495; n. 43488 del 2015, Rv. 264825) al quale il Collegio intende dare continuità, che attribuisce rilievo anche al contesto nel quale l’azione di colloca. Secondo detto indirizzo, la circostanza aggravante prevista dall’art. 604-ter c.p. è configurabile non solo quando l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell’agente (rv. 280146 relativa proprio a reato di lesioni personali in cui la vittima veniva apostrofata con l’epiteto “negro di merda”). Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03/02/2023) 23-06-2023, n. 27530

16 Lug

Penale : Art. 646 cp  Appropriazione indebita di denaro

«in tema di possesso di somme di denaro la Suprema Corte, con affermazione risalente nel tempo ma ancora valida stante l’immutabilità del quadro normativo di riferimento, ha affermato che la specifica indicazione del “denaro”, contenuta nell’art. 646 c.p., rende evidente che il legislatore ha inteso espressamente precisare, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, che anche questo può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, in conseguenza del fatto che anche il danaro, nonostante la sua ontologica fungibilità, può trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà. Ciò di norma si verifica, oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso: in tutti questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del proprietario e, ove ciò avvenga, si commette il delitto di appropriazione indebita (Sez. 2, n. 4584 del 25/10/1972, Rv. 124301). Ne deriva che ove il mandatario violi il vincolo fiduciario che lo lega al mandante e destini le somme a scopi differenti da quelli predeterminati può astrattamente integrarsi una condotta di appropriazione indebita» (Sez. 2, n. 43634 del 23/09/2021, Indraccolo, Rv. 282351-01, relativa a una fattispecie concernente un’operazione di cartolarizzazione di provviste finanziarie di una società, di cui era stato deliberato l’accantonamento per il pagamento di oneri fiscali, mediante l’emissione di assegni bancari in favore del nuovo amministratore, da questi successivamente negoziati). La sentenza n. 43634 del 23/09/2021, cit., ha quindi affermato il principio di diritto secondo cui risponde del delitto di appropriazione indebil:a, cui all’art. 646 cod. pen., il mandatario che, avendo la disponibilità di somme di denaro del mandante con espresso vincolo di destinazione„ violando il rapporto fiduciario, le destini per scopi differenti da quelli predeterminati. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.24136 del 05/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:24136PEN), udienza del 04/04/2023, Presidente BELTRANI SERGIO  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

11 Lug

Penale : Art. 628 cp  Strappa di mano il cellulare è rapina

Si dà atto che l’imputato aveva strappato di mano il cellulare alla persona offesa e l’aveva gettato per terra, così integrando il reato di rapina, il cui profitto può essere costituito anche da un’utilità non economica, quale, per l’appunto, quella di fare uno sfregio alla persona offesa; rilevato che la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Rv. 276104 — 01), secondo cui, nel delitto di rapina, l’ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un’utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale, che l’agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui; Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.23652 del 30/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:23652PEN), udienza del 21/02/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

11 Lug

Furto: Art. 624 cp  Appropriarsi di un cellulare smarrito è furto

Integra il reato di furto – e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 – la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell’apparecchio (Sez. 5, n. 1710 del 06/10/2016, dep. 2017, Rv. 268910- 01;Sez. 2, n. 46991 del 08111/2013 , Rv. 257432 — 01).

Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.24582 del 07/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:24582PEN), udienza del 18/04/2023, Presidente ROSI ELISABETTA  Relatore DE SANTIS ANNA MARIA

11 Lug

Penale : Art. 640 cp Procedibilità

Il delitto di truffa, all’esito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è procedibile d’ufficio solo nei casi  in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’art. 640, secondo comma, cod. pen. ovvero altre circostanze ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o infermità. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.24512 del 07/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:24512PEN), udienza del 27/04/2023, Presidente ROSI ELISABETTA  Relatore LEOPIZZI ALESSANDRO